Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
Con l’articolo 4 del DL n. 124 del 27.10.2019, convertito con legge n. 157 del 19.12.2019 il
legislatore ha introdotto la responsabilità nel versamento delle ritenute sul lavoro di
committenti, appaltatori, affidatari e subappaltatori. La modifica introduce un sistema che
vincola – di fatto – il committente a verificare la regolarità dei versamenti effettuati da
appaltatori e subappaltatori senza sostituirsi ai versamenti ditali soggetti.
In particolare, secondo quanto previsto con la legge di conversione del decreto:
1. il committente è tenuto alla verifica del pagamento delle ritenute da parte delle imprese
appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici solo nel caso di opere di valore superiore a 200.000
euro annui;
2. nel caso in cui riscontri inadempienze, deve darne notizia all’Agenzia delle Entrate entro 90
giorni;
3. a fronte di eventuali inadempienze, il committente può trattenere una quota del compenso
pattuito, fino ad un massimo del 20% dell’importo complessivamente spettante.
E’ inoltre prevista una certificazione (c.d. DURC fiscale) grazie alla quale le imprese appaltatrici,
subappaltatrici ed affidatarie potranno svolgere incarichi in appalto disapplicando le verifiche ed i
controlli sopra previsti. Per la sua applicazione è necessario l’intervento di un apposito
provvedimento attuativo da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Di seguito, illustriamo le novità introdotte con il DL n. 124/2019 convertito in legge n.157 del
19.12.2019, precisando da subito che le disposizioni sono entrate in vigore il 1° gennaio 2020.
anche con riferimento ai contratti stipulati nel periodo precedente a tale data
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