Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
Tra le novità più rilevanti in materia di oneri detraibili contenute nella Legge di Bilancio 2020
senza dubbio troviamo la norma che limita la detraibilità di alcune spese solo se il pagamento
avviene con “strumenti tracciabili” e quella che parametra la misura delle detrazioni al reddito
complessivo del contribuente.
1) TRACCIABILITA’
L’articolo 1 comma 679 l 160/2019 prevede che, ai fini della determinazione dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19% spetta:
per gli oneri indicati nell’art. 15 Tuir, e in altre disposizioni normative;
a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante
altri sistemi di pagamento tracciati.
L’obbligo si applica esclusivamente per le spese per le quali è possibile beneficiare della detrazione
del 19%, escludendosi quindi per tutte quelle che possono beneficiare di una detrazione maggiore,
quali ad esempio erogazioni liberali a favore delle onlus e dei partiti politici.
L’obbligo inoltre non opera anche per le spese deducibili ai sensi dell’articolo 10 Tuir.
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