Arluno - 20010 Milano
Da Lunedì a Venerdì
Nel tentativo di contrastare fenomeni di frodi IVA, l’art. 1, co. 629, lett. b), della Legge 23.12.2014,
n.190 (legge di stabilità 2015) ha inserito, all’interno del DPR 633/72, il nuovo art. 17-ter (c.d.
meccanismo dello “split Payment o della “scissione dei pagamenti”), in virtù del quale per le cessioni
di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, l’Iva è dovuta
dal cessionario o committente, se non è debitore d’imposta in base alle vigenti disposizioni
riguardanti il tributo.
Dal lato pratico, il meccanismo della “scissione dei pagamenti” opera nel seguente modo: in
relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle Pubbliche Amministrazioni, per i
quali queste non siano debitori d’imposta (ossia per le operazioni non assoggettate al regime di
“reverse charge”), l’Iva addebitata dal fornitore nelle corrispondenti fatture deve essere
versata dall’ente cessionario (o committente) direttamente all’Erario, anziché dal cedente (o
prestatore) del bene (o del servizio) che quindi pur esponendo l’iva in fattura, non la incassa dal
proprio cliente.
L’art. 1 del DL 24.4.2017 n. 50, ha esteso l’ambito di applicazione del c.d. “split payment”
(scissione dei pagamenti):
sia per quanto riguarda i soggetti passivi IVA tenuti ad applicare lo speciale meccanismo alle
cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate;
sia per quanto riguarda i soggetti destinatari di tali operazioni.
L’efficacia delle nuove disposizioni in materia di split payment, introdotte dal DL 50/2017, decorre
dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dall’1.7.2017.
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