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Circolare n°19 del 28.10.2021 – annullamento automatico ruoli sino a 5000 euro

Circolare n°19 del 28.10.2021 – annullamento automatico ruoli sino a 5000 euro

Con l’art. 4 del DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. “Sostegni”), è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro.

L’annullamento è riservato ai contribuenti (persone fisiche e soggetti diversi) che, nel periodo d’imposta 2019, hanno conseguito un reddito imponibile sino ad Euro 30.000.

Per il perfezionamento dell’annullamento:

  • non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario;
  • l’Agente della Riscossione, dopo uno scambio di informazioni con l’Agenzia delle Entrate, lo dispone in automatico entro il 31.10.2021.
Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia). Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni).
Le somme pagate prima dell’annullamento restano incamerate senza possibilità  rimborso.
Ambito applicativo

Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010.

Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data, antecedente, di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L’importo del debito residuo al 23.3.2021 fino a 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, con esclusione degli aggi di riscossione e degli interessi di mora (trattasi di importi dovuti se la cartella di pagamento non viene pagata nel termine dei 60 giorni, quindi estranei al ruolo).

Con le eccezioni di cui si dirà, rientrano nell’annullamento automatico tutte le tipologie di debiti, anche non di natura tributaria o contributiva. Del pari, rientra ogni tipo di ruolo, sia esso ordinario, straordinario o frazionato (ossia iscritto in pendenza di ricorso).

La norma parla di debito residuo, quindi rientrano anche ruoli originariamente di importo maggiore se, al 23.3.2021, si rispetta il limite di Euro 5.000 (si pensi, ad esempio, ad una intervenuta autotutela, o a sgravi derivanti da sentenze).

Nozione di singolo carico

Il limite di 5.000,00 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico, dove per singolo carico si intende la partita di ruolo, come somma delle voci per capitale (esempio, imposta, con-tributo o altra entrata), sanzioni e interessi.

Ne consegue che ai fini dell’annullamento non sembra rilevare l’importo complessivo della cartella di pagamento, ma, in caso di pluralità di carichi iscritti a ruolo, l’importo di ciascuno di essi.
Carichi oggetto di “rottamazione dei ruoli” o del “saldo e stralcio”

Nell’annullamento automatico sono compresi i ruoli oggetto della c.d. “rottamazione dei ruoli” dell’art. 3 del DL 119/2018 o del c.d. “saldo e stralcio” degli omessi versamenti di cui all’art. 1 co. 184 ss. della L. 145/2018.

Sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione è presente una funzione che consente di ipotizzare quali carichi compresi nelle comunicazioni di liquidazione delle rottamazioni o del saldo e stralcio possono essere interessati dall’annullamento automatico. È anche possibile generare i moduli di pagamento, al netto dei carichi interessati dall’annullamento automatico.
Esclusioni  

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

  • le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;
  • i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;
  • le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
  • l’IVA riscossa all’importazione.
Nozione di reddito imponibile

La nozione di reddito imponibile, rilevante ai fini dell’annullamento in esame, dovrebbe coincidere con il reddito dichiarato al netto degli oneri deducibili indicati nell’art. 10 del TUIR, senza che rilevino le detrazioni di imposta.

Sembra che non debbano essere presi in considerazione:

è    i redditi assoggettati a tassazione separata;

è    i redditi assoggettati a imposizione sostitutiva (salvo diversa indicazione legislativa, come avviene per la “cedolare secca” sugli affitti o i contribuenti forfettari ex L. 190/2014);

è    i redditi tassati alla fonte a titolo d’imposta;

è    i redditi esenti.

Al riguardo sarebbero comunque opportuni chiarimenti ufficiali.

Procedura

La procedura per l’annullamento dei ruoli non richiede un’attività da parte del contribuente, ed è descritta dal DM 14.7.2021.

Detta procedura può essere sintetizzata nelle seguenti date:

  • entro il 20.8.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunica all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali dei soggetti intestatari di carichi pendenti affidati nel periodo dall’1.1.2000 al 31.12.2010, di importo residuo al 23.3.2021 sino ad Euro 5.000;
  • entro il 30.9.2021, l’Agenzia delle Entrate comunica all’Agenzia delle Entrate-Riscossione i soggetti che, in base alle certificazioni uniche e alle dichiarazioni dei redditi, hanno conseguito per il 2019 un reddito imponibile superiore ad Euro 30.000;
  • il 31.10.2021, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dispone, in automatico, l’annullamento dei ruoli di importo fino a Euro 5.000 dei contribuenti che rispettano il limite reddituale, sulla base di quanto comunicato dall’Agenzia delle Entrate.

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