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Circolare n°22 del 20.09.22 – la riforma degli Istituti del processo tributario

Circolare n°22 del 20.09.22 – la riforma degli Istituti del processo tributario

È stata pubblicata sulla G.U. 1.9.2022 n. 204 la L. 31.8.2022 n. 130, di riforma del processo tributario e della magistratura tributaria.

L’entrata in vigore coincide con il 16.9.2022, ma per alcuni istituti ci sono decorrenze specifiche (art. 8 della L. 31.8.2022 n. 130).

Con la riforma il legislatore ha apportato numerose modifiche alla disciplina del processo tributario, alla carriera ed alla selezione dei magistrati tributari, introducendo peraltro una procedura di reclamo per le liti tributarie pendenti in Cassazione.

Con riferimento alle modifiche degli istituti del processo tributario, si devono segnalare numerose novità, tra le quali l’introduzione del Giudice monocratico, della Conciliazione d’Ufficio, l’introduzione di termini più stringenti per la trattazione delle istanze di sospensione ed altro ancora.

Con particolare riferimento alle responsabilità dei funzionari, viene ora stabilito che il rigetto di istanze di reclamo o di proposte di conciliazione (qualora sia immotivato) potrebbe rilevare ai fini della responsabilità amministrativa nel caso in cui il procedimento venga definito con soccombenza del resistente per le motivazioni espresse in sede di reclamo o mediazione.

Denominazione

Si segnala inoltre la variazione della denominazione delle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali in Corti di Giustizia Tributaria di primo e secondo grado

In particolare la denominazione delle Commissioni viene modificata come segue:

DENOMINAZIONE COMMISSIONI
Fino al 15.09.2022 Dal 16.09.2022
Commissione Tributaria Provinciale Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
Commissione Tributaria Regionale Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado

Giudice monoratico

Le corti di giustizia tributaria di primo grado decidono in composizione monocratica le controversie di valore fino a 3.000 Euro, con esclusione delle controversie di valore indeterminabile.

Per valore della lite si intende l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore e’ costituito dalla somma di queste.

Nel procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica si osservano, in quanto applicabili e ove non derogate le disposizioni ivi contenute relative ai giudizi in composizione collegiale.

Prova testimoniale

Viene apportata una profonda modifica alle prove ammesse nel procedimento tributario, con particolare riferimento alla prova testimoniale, nel caso in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova, però, è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale.

Conciliazione proposta da Corte

il legislatore ha previsto la possibilità per la Corte, per le controversie reclamabili, di formulare alle parti una proposta conciliativa, avuto riguardo all’oggetto del giudizio e all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione.

La proposta può essere formulata in udienza o fuori udienza. Se è formulata fuori udienza, è comunicata alle parti. Se e’ formulata in udienza, è comunicata alle parti non comparse.

La causa può essere rinviata alla successiva udienza per il perfezionamento dell’accordo conciliativo. Ove l’accordo non si perfezioni, si procede nella stessa udienza alla trattazione della causa.

La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicati le somme dovute nonché i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all’ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

Il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Spese del procedimento

Si prevede ora che che qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall’altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest’ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata.

Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

Ricorso/ Reclamo  e mediazione

In materia di Reclamo-mediazione, la riforma prevede che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni gia’ espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio.

Tale condanna puo’ rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione

Sospensione atto impugnato

L’istanza di sospensione viene trattata non oltre il trentesimo giorno dalla presentazione della stessa, con comunicazione alle parti interessate entro 5 giorni. Viene inoltre specificato che l’udienza di trattazione dell’istanza non può coincidere con l’udienza di trattazione del merito della controversia.

 Il collegio provvede con ordinanza motivata non impugnabile nella stessa udienza di trattazione dell’istanza con comunicazione del dispositivo dell’ordinanza immediatamente comunicato alle parti in udienza.

ISTANZA SOSPENSIONE – PRINCIPALI MODIFICHE
Fino al 15.09.2022 Dal 16.09.2022
L’istanza viene decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione La trattazione dell’istanza avviene entro 30 giorni dalla presentazione. Provvede con ordinanza nella stessa udienza di trattazione.
Viene data comunicazione della trattazione almeno 10 giorni liberi prima Viene data comunicazione della trattazione

                 almeno 5 giorni liberi prima              

La trattazione non può coincidere con la trattazione del merito

Udienze 

E’ previsto che la partecipazione alle udienze (trattazione in camera di consiglio ed in pubblica udienza), da parte dei contribuenti e dei loro difensori, degli enti impositori e dei soggetti della riscossione, dei giudici e del personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, puo’ avvenire mediante collegamento audiovisivo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti nei diversi luoghi e di udire quanto viene detto.

Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione alle udienze, può  essere richiesta dalle parti nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza da depositare in segreteria almeno venti giorni liberi prima della data di trattazione.

L’udienza si tiene a distanza se la richiesta e’ formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenere presso la sede delle corti di giustizia tributaria.

Le udienze, tenute dalla corte di giustizia tributaria di primo grado in composizione monocratica, e quelle di sospensione dell’atto impugnato si svolgono esclusivamente a distanza, fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti di richiedere nel ricorso, nel primo atto difensivo o nell’appello, per comprovate ragioni, la partecipazione congiunta all’udienza del difensore, dell’ufficio e dei giudici presso la sede della corte di giustizia tributaria. 

Il giudice decide sulla richiesta di cui al periodo precedente e ne da’ comunicazione alle parti con l’avviso di trattazione dell’udienza. In ogni caso in cui l’udienza si tenga a distanza è comunque consentita a ciascun giudice la partecipazione presso la sede della corte di giustizia tributaria. 

Tali disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 1° settembre 2023.

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