Dottore Commercialista > Revisore Contabile-Consulenza Tributaria-Societaria-Aziendale.

Corso XXVI Aprile, 123

Arluno - 20010 Milano

9:00-13.00 / 14:00-18:00

Da Lunedì a Venerdì

Circolare n° 18 del 21.07.2023 – Tax incrementale: modalità di calcolo

Circolare n° 18 del 21.07.2023 – Tax incrementale: modalità di calcolo

Circolare n° 18 del 21.07.2023

Tax incrementale: modalità di calcolo

Premessa
La circolare Agenzia delle Entrate n. 18/E/2023 del 28.06.2023 definisce l’ambito applicativo e le modalità di determinazione della flat tax incrementale al 15%, introdotta, limitatamente al periodo d’imposta 2023, dall’art. 1 co. 55-57 della L. 197/2022 legge di bilancio 2023 (vedi circolare dello Studio n°1 del 11.01.2023).

Ambito soggettivo
La misura è fruibile dalle persone fisiche che esercitano in forma individuale:
un’attività d’impresa a prescindere dal regime contabile adottato. Sono ammessi anche le imprese familiari e coniugali non gestite in forma societaria e gli imprenditori agricoli individuali limitatamente ai redditi d’impresa prodotti;
un’arte o una professione, produttiva di reddito di lavoro autonomo professionale.

Se la persona fisica applica nel 2023 il regime forfetario, il ricorso alla misura è precluso, fatta salva l’ipotesi in cui si verifichi la fuoriuscita immediata dal regime forfetario per superamento del limite di 100.000,00 euro in corso d’anno. In questo caso, infatti, il reddito dovrebbe essere determinato con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta 2023. Il ricorso al regime forfetario nel triennio 2020-2022, invece, non impedisce l’applicazione della misura.

Determinazione della base imponibile reddituale
Ai fini della determinazione dell’incremento reddituale su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15%, vanno considerati i redditi riportati nei quadri RE, RF, RG, LM e RD del modello REDDITI PF, al netto delle perdite pregresse.

Sono esclusi dalla flat tax incrementale i redditi delle società di persone e di capitali imputati ai soci per trasparenza e i redditi derivanti dall’esercizio di arti e professioni in forma associata.

Modalità di calcolo
L’imposta ad aliquota fissa del 15%
, sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali regionale e comunale, si applica sulla differenza tra:
il reddito d’impresa e di lavoro autonomo professionale dichiarati nel 2023 ed;
i medesimi redditi d’importo più elevato dichiarati negli anni dal 2020 al 2022.

La base imponibile così calcolata non può essere di importo superiore a 40.000,00 euro. Operativamente, occorre:
effettuare la differenza tra il reddito del 2023 e quello più alto del triennio precedente;
applicare alla predetta differenza la franchigia del 5%, calcolata sul reddito più alto del triennio 2020-2022.

Sul reddito così determinato, nel limite massimo di 40.000,00 euro, si applica l’aliquota del 15%.

L’ulteriore quota di reddito, non soggetta a imposta sostitutiva, confluisce nel reddito complessivo e si rende applicabile la tassazione progressiva ai fini IRPEF, secondo gli ordinari scaglioni di reddito, e le relative addizionali. Ai fini della progressività, non si considera la parte di reddito assoggettata alla flat tax incrementale.

Esercizio dell’attività per almeno

La flat tax incrementale non trova applicazione nei confronti dei contribuenti che hanno iniziato l’attività dal 2023, mentre può essere applicata da coloro che hanno svolto l’attività per almeno un’intera annualità tra quelle del triennio di riferimento.

È quindi sufficiente verificare l’esistenza dell’incremento reddituale rispetto ad almeno un periodo d’imposta tra le annualità 2020, 2021 e 2022, non essendo richiesto che il contribuente abbia conseguito redditi per l’intero triennio di osservazione.

Ferma la condizione per cui l’attività deve essere svolta per almeno un’intera annualità, il raffronto per l’individuazione del maggior reddito del triennio di riferimento è effettuato:
ragguagliando all’intera annualità il reddito eventualmente derivante dallo svolgimento dell’attività per una frazione dell’anno;
confrontando tale dato con il reddito dei restanti altri anni del triennio considerato.

Acconti IRPEF
Per il calcolo degli acconti dovuti ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, non si tiene conto dell’applicazione della disciplina della flat tax incrementale.

Per il periodo d’imposta 2024, quindi, l’importo degli acconti è calcolato adottando, quale base imponibile, quella che si sarebbe determinata utilizzando le aliquote ordinarie IRPEF.

Restano ferme, invece, le modalità ordinarie di determinazione degli acconti in relazione al periodo d’imposta 2023.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi

RICHIEDI INFORMAZIONI

    Privacy

    Acconsento al trattamento dei dati forniti per esclusivo utilizzo degli stessi e per nessun motivo cedibili a terzi, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/03.|Leggi tutto|

    Share: