Circolare n. 4 del 01.02.2018 – Novità in materia di detrazione IVA
Con la circolare 1/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il momento dal quale decorre il
termine per detrarre l’IVA si identifica nel verificarsi della duplice condizione di avvenuta esigibilità
dell’IVA e di possesso di una valida fattura. Pertanto il diritto alla detrazione dell’imposta potrà
essere esercitato nel momento in cui il contribuente riceve e registra in contabilità la fattura
facendola confluire nella liquidazione del periodo di riferimento.
Poiché il disallineamento tra il termine entro il quale esercitare la detrazione ed il termine entro il
quale registrare la fattura ha fatto sorgere numerose criticità (è il caso di fatture relative ad
operazioni effettuate nell’anno d’imposta “X” e ricevute nell’anno di imposta “X+1”), riassumiamo
nella tabella che segue il comportamento che un contribuente deve tenere in merito all’annotazione
ed alla detrazione delle fatture 2017 a seconda che siano pervenute nello stesso anno o nell’anno
successivo.