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Circolare n°03 del 25.01.2022- proroghe edilizie nella legge di bilancio 2022

Circolare n°03 del 25.01.2022- proroghe edilizie nella legge di bilancio 2022

Il legislatore ha previsto la periodica proroga dei “bonus edili”, ivi compresi il bonus mobili, il bonus verde ed il bonus facciate, introducendo alcune modifiche alle previgenti disposizioni, anche con riferimento al superbonus.

Con riferimento al superbonus, viene prevista una proroga generalizzata al 30.06.2022 con alcune eccezioni che spostano il termine finale fino al 31.12.2025 che di seguito elenchiamo:

à per gli interventi effettuati dai condomini, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025;

à per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche (ricadenti nella fattispecie degli edifici unifamiliari o unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo;

 È stata inoltre introdotta l’equivalenza nella consegna dei lavori tra interventi “trainanti” e “trainati”.

Con riferimento agli interventi “fotovoltaici” viene prevista l’applicazione delle medesime aliquote di detrazione del 110%, 70 e 65% previste per gli interventi effettuati dai condomini alle relative soglie temporali di sostenimento della spesa.

Con riferimento al visto di conformità, si ricorda che dette spese sono detraibili, e che il visto è necessario anche nel caso in cui il contribuente non opti per lo sconto o la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Rispetto all’asseverazione di efficienza energetica e di efficacia di riduzione di rischio sismico, le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 consentono di utilizzare i prezzari DEI per l’attestazione di congruità delle spese per tutti gli interventi edilizi.

Per gli interventi di efficienza energetica la congruità è sempre richiesta quando spetta il superbonus del 110% e anche quando trova applicazione la disciplina agevolativa dell’ecobonus ordinario

Per maggiori dettagli leggi l’allegato:

 

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