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circolare n°1 del 11.01.2023 -le novità della legge di bilancio 2023

circolare n°1 del 11.01.2023 -le novità della legge di bilancio 2023

Premessa

Con legge n. 197 del 29.12.2022, meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati ed altro ancora.

Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali

Modifiche al regime forfetario A decorrere dal 01.01.2023 viene incrementato da 65.000 a 85.000 euro il limite di ricavi e compensi per l’accesso e per la permanenza nel regime di favore.

La verifica del limite, dal 2023, è effettuata tenendo conto del nuovo valore e computando i ricavi ed i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.

Viene prevista l’esclusione automatica ed immediata dal regime forfetario nel caso in cui in corso d’anno i ricavi ed i compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro.

In tal caso, ai fini delle dirette l’esclusione rileva per il periodo in cui ricavi e compensi superano il limite, mentre ai fini IVA è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni che comportano il superamento di tale limite.

Superbonus – modifiche Sono previste alcune eccezioni alle disposizioni temporali previste per la rimodulazione del 110% (progressivamente ridotto al 65% nell’anno 2025).

La riduzione dal 110% al 90% prevista per l’anno 2023 non si applica con riferimento alle seguenti tipologie di intervento:

1.    interventi diversi da quelli effettuati dai condomini: se alla data del 25.11.2022 risulta effettuata la CILAS;

2.    interventi effettuati dai condomini: non si applica la riduzione se la delibera di approvazione dell’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente all 19.11.2022 a condizione che per tali interventi alla data del 31.12.2022 risulti effettuata la CILA. La riduzione non trova applicazione, inoltre, nel caso in cui la delibera che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data tra il 19 ed il 24.11.2022 a condizione che la CILA risulti effettuata alla data del 25.11.2022;

3.    interventi di demolizione e ricostruzione: alla data del 31.12.2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo.

Flat tax su incrementi Viene prevista la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali nella misura del 15% sulla quota di reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato dei redditi del triennio precedente.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva è determinata dalla differenza tra reddito d’impresa/lavoro autonomo 2023 e il reddito d’impresa/autonomo più elevato dichiarato dal 2020 al 2022, decurtata di un importo del 5% del maggiore dei redditi del triennio, nel limite massimo di 40.000 euro.

L’applicazione di tale imposizione sostitutiva è irrilevante ai fini della determinazione degli acconti per il periodo d’imposta 2024: l’acconto dovrà essere calcolato come se il regime non avesse mai avuto applicazione.

Il reddito soggetto a tassazione sostitutiva rileva, invece, ai fini del calcolo delle soglie reddituali per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di benefici fiscali e non.

Acquisto abitazione under 36 E’ prevista la proroga di alcune misure previste a favore dell’acquisto dell’abitazione da parte di soggetti under 36 tra cui l’accesso straordinario al Fondo di solidarietà per i mutui prima casa (c.d. “Fondo Gasparini”) fino al prossimo 31.12.2023.
Rinegoziazione dei contratti di mutuo ipotecario Viene riaperto fino al 31.12.2023 il termine di operatività della disciplina che consente la rinegoziazione dei mutui ipotecari a tasso variabile al fine di ottenere l’applicazione di un tasso fisso.

La possibilità di rinegoziare il mutuo spetta ai mutuatari con attestazione ISEE non superiore a 35.000 euro, che non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo, salvo diverso accordo tra le parti.

La misura trova applicazione con riferimento ai contratti di mutuo ipotecario con tasso e rata variabile stipulati prima del 01.01.2023 e di importo originario non superiore a 200.000 euro, finalizzati all’acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione.

Per effetto della misura il mutuatario ha diritto ad ottenere l’applicazione di un tasso annuo nominale fisso con limiti quantitativi prefissati.

Assegnazione e cessione di beni ai soci agevolata E’ riproposta la procedura agevolata di assegnazione e cessione ai soci di beni immobili e di beni mobili registrati non strumentali, nonché di trasformazione in società semplice di società commerciali, di persone o di capitali che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di tali beni.

Il beneficio consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni a assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione (10,5% per le imprese che risultano di comodo per almeno 2 anni), ovvero del 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle operazioni poste in essere entro il 30.09.2023.

Estromissione dell’immobile strumentale Specularmente alla precedente procedura, è riproposta la misura dell’estromissione agevolata dell’immobile strumentale dell’imprenditore individuale dal regime di impresa.

Il beneficio trova applicazione con riferimento alle estromissioni effettuate entro il 31.05.2023 e consiste nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Rideterminazione costo terreni e partecipazioni E’ riproposta la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate, estendendo l’ambito di applicazione anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione, così come la rideterminazione del valore di terreni e partecipazioni.

Il regime agevolato trova quindi applicazione anche con riferimento alle partecipazioni ed ai terreni posseduti alla data del 01.01.2023 al di fuori dal regime di impresa da persone fisiche, ss, ENC, soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia a condizione che i ben vengano ceduti a titolo oneroso.

Per il 2023 viene prevista l’applicazione dell’imposta sostitutiva unica del 16%, con versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo (15.11.2023 / 15.11.2024 / 15.11.2025).

Aumento limiti contabilità semplificata A decorrere dal 01.01.2023 le imprese possono essere ammesse al regime di contabilità semplificata nel caso in cui i ricavi percepiti in un anno intero non siano superiori a 500.000 euro per le imprese aventi ad oggetto la prestazione di servizi (in precedenza 400.000), ovvero 800.000 euro per le imprese che hanno ad oggetto altre attività (in precedenza 700.000 euro).
Detrazione IVA acquisto case ad alta efficienza Viene reintrodotto il beneficio sull’acquisto di abitazione di classe energetica A o B cedute da OICR o dalle imprese costruttrici, pari al 50% dell’IVA pagata per l’acquisto e fruita sotto forma di detrazione.

Il beneficio trova applicazione con riferimento agli acquisti effettuati entro il 31.12.2023.

Le novità in materia di imposte dirette e crediti

Detassazione mance Viene prevista l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% sulle mance percepite da personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione alimenti e bevande, applicabile alle mance percepite dai lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente non superiore a 50.000 euro.

I lavoratori devono essere assunti da strutture ricettive e da esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Il regime fiscale prevede che le somme destinate a tali lavoratori a titolo di liberalità, erogate anche attraverso mezzi elettronici e riversate ai lavoratori costituiscono reddito di lavoro dipendente e sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali pari al 5%.

L’aliquota si applica nel limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le relative prestazioni di lavoro ed è applicata dal sostituto d’imposta.

Le somme ricevute dai lavoratori sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, assistenziali e INAIL.

Credito acquisto energia e gas Viene riconosciuto, anche per il primo trimestre del 2023, un credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nella misura pari al 45% per le imprese energivore, al 35% per le imprese non energivore e del 45% per le imprese gasivore e non.
Premi di risultato Viene ridotta dal 10 al 5% l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato, limitatamente ai premi ed alle somme erogate nell’anno 2023.
Credito per investimenti in beni materiali 4.0 Viene prorogato dal 30.06.2023 al 30.09.2023 il termine per effettuare gli investimenti in beni con prenotazione entro il 31.12.2022, con riconoscimento del credito nella misura del 40% (fino a  2,5 milioni di euro, del 20% per la quota che eccede fino a 10 milioni e del 10% per l’importo fino a 20 milioni).
Sport bonus e investimenti pubblicitari E’ prorogato anche per il 2023 per i soli soggetti titolari di reddito d’impresa il credito d’imposta pari al 65% delle erogazioni liberali effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche.

E’ prorogato al primo trimestre 2023, inoltre, il credito d’imposta del 50% nel limite massimo di 10.000 euro previsto per gli investimenti pubblicitari effettuati nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche e paraolimpiche ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.

Correzione errori contabili Attraverso una modifica all’articolo 83 TUIR viene disciplinato che la semplificazione prevista, in presenza degli altri presupposti, opera soltanto per i soggetti che sottopongono il proprio bilancio d’esercizio a revisione legale dei conti.

Come noto la disposizione in commento determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione degli errori contabili, senza che sia necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo in cui è stato commesso l’errore.

Analoga modifica viene apportata all’articolo 8, comma 1 bis del DL n. 73/22 in materia IRAP.

Incremento ammortamento settore commercio Le quote di ammortamento del costo dei fabbricati strumentali per l’esercizio delle imprese operanti nei settori del commercio di prodotti di consumo al dettaglio sono deducibili in misura non superiore a quella risultante dall’applicazione al costo degli stessi fabbricati del coefficiente del 6%.
Nuova Sabatini Viene rifinanziata la misura che prevede il riconoscimento di finanziamenti e contributi a tasso agevolato a favore di PMI che investono in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature.

Per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 01.01.2022 al 30.06.2023 viene prorogato di ulteriori 6 mesi il termine per l’ultimazione degli investimenti, di norma di 12 mesi.

Le novità in materia IVA, criptovalute e diritto fiscale internazionale

Aliquota IVA somministrazioni gas e teleriscaldamento Vien stabilita in via transitoria l’aliquota IVA del 5% per le somministrazioni di gas per combustione ad usi civili ed industriali.

La stessa aliquota trova applicazione anche con riferimento alle somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto “servizio energia” con consumi stimati o effettivi relativi al periodo dal 01.01 al 31.03.2023.

Viene introdotta l’aliquota del 5% per le forniture di servizi di teleriscaldamento, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi del primo trimestre 2023.

 

Pellet  – aliquota IVA Per l’anno 2023 alle cessioni di pellet si applica l’aliquota del 10%.
Regime fiscale delle criptovalute Il regime fiscale delle cripto-attività è stato formulato ex novo dalla L. 197/2022 attraverso apposite integrazioni del TUIR e degli artt. 5, 6, 7 e 10 del DLgs. 461/97.

A tali fini, per cripto-attività si intende “una rappresentazione digitale di valore o di diritti che possono essere trasferiti o memorizzati elettronicamente, utilizzando la tecnologia di registro distribuito o una tecnologie analoga”.

Il regime impositivo delle cripto-attività per i soggetti non imprenditori si rinviene nel nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR che fa rientrare tra i redditi diversi di natura finanziaria “le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate”.

Il nuovo art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR prevede, inoltre:

• che tali redditi non sono assoggettati a tassazione se inferiori, complessivamente, a 2.000 euro nel periodo d’imposta;

• che in ogni caso non costituisce fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi le medesime caratteristiche e funzioni.

Secondo il nuovo co. 9-bis dell’art. 68 del TUIR:

• le plusvalenze di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) sono determinate in base alla differenza tra il corrispettivo percepito, o il valore normale delle attività permutate, e il costo o valore di acquisto delle stesse;

• i redditi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività sono determinati in

base a quanto percepito, senza alcuna deduzione.

Inoltre, il costo o valore di acquisto, da documentarsi a cura del contribuente, si basa su “elementi certi e precisi”. In loro assenza, il costo è pari a zero.

 Le plusvalenze e gli altri redditi di cui all’art. 67 co. 1 lett. c-sexies) del TUIR sono assoggettati all’imposta sostitutiva del 26% di cui all’art. 5 co. 2 del DLgs. 461/97.

Deducibilità costi black list Viene reintrodotto il limite alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con imprese o professionisti residenti o localizzati in Stati o territori considerati non cooperativi ai fini fiscali.

Viene disposto che le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni che hanno avuto concreta esecuzione con controparti residenti ovvero localizzate in paesi o territori non cooperativi sono ammesse alla deduzione nei limiti del valore normale.

La lista, da ultimo aggiornata il 4.10.2022, ricomprende American Samoa, Anguilla, Bahamas, Fiji, Guam, Palau, Panama, Samoa, Trinidad and Tobago, Turks and Caicos Islands, US Virgin Islands e Vanuatu.

Sanzioni operazioni in reverse charge Le disposizioni in materia di sanzioni da reverse charge trovano applicazione laddove non vi siano ipotesi di inesistenza soggettiva o oggettiva, ovvero in assenza di disconoscimento della detrazione. Qualora venga disconosciuta la detrazione, trova applicazione la sanzione prevista dal comma 6 dell’articolo 6 D.Lgs. n. 471/97 (90% anziché dal 5 al 10% con un minimo di 1.000 euro).

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