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Circolare n°13 del 07-06-2021 DECRETO SOSTEGNO BIS: nuovo contributo a fondo perduto

Circolare n°13 del 07-06-2021 DECRETO SOSTEGNO BIS: nuovo contributo a fondo perduto

DECRETO SOSTEGNO BIS: NUOVO CONTRIBIUTO A FONDO PERSO 

Il DL 73/2021 (cosiddetto Decreto Sostegni-Bis) disciplina, all’articolo 1, i nuovi contributi a fondo perduto a favore degli operatori economici con partita Iva colpiti dall’emergenza Covid-19.

In particolare la normativa in questione individua tre tipi di nuovi contributi a fondo perso

  • Contributo automatico di importo uguale a quello del Decreto Sostegni

La prima casistica riguarda coloro che hanno percepito il contributo a fondo perduto disciplinato dal DL41/2021 dello scorso 22 marzo (Decreto Sostegni): tali contribuenti, a condizione che abbiano la partita iva attiva alla data del 26 maggio 2021, beneficeranno di un ulteriore contributo di pari importo.

La somma sarà accreditata automaticamente – quindi senza bisogno di presentare una nuova istanza – dall’agenzia delle entrate sul medesimo conto corrente sul quale è stato erogato il precedente.

Le nuove regole del decreto, tuttavia delineano una ulteriore opportunità: per gli stessi contribuenti, infatti, sarà possibile verificare se si possiedono le condizioni per beneficiare – in questo caso presentando istanza all’Agenzia delle Entrate- di un ulteriore somma.

Infatti, se l’ammontare del contributo del primo decreto Sostegni doveva essere sulla base della diminuzione del fatturato medio mensile registrato nell’anno solare 2020 rispetto all’anno precedente, il Sostegni Bis consente di computare in alternativa il nuovo fondo  perduto utilizzando il medesimo criterio (calo del fatturato medio mensile di almeno il 30%) ma focalizzato, su scelta del contribuente, su due archi temporali, ovvero:

  1. 1 gennaio /31 dicembre 2020, rispetto al medesimo periodo del 2019;
  2. 1 aprile 2020/ 31 marzo 2021 rispetto al periodo precedente 1 aprile 2019/31 marzo 2020;

In altre parole qualora il calo del fatturato medio mensile  registrato  tra il 1 aprile 2020 e al 31 marzo 2021(rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente) sia più consistente di quello rilevato nell’anno solare 2020 (rispetto al 2019) il contribuente avrà diritto a un contributo aggiuntivo, mentre nel caso contrario riceverà un ammontare pari a quello già assegnato con il primo decreto sostegni.

Per computare l’ammontare del conguaglio, quindi, sarà necessario in prima battuta determinare la differenza tra il fatturato medio mensile conseguito tra il 1 aprile 2020 e il 31 marzo 2021 e quello relativo allo stesso periodo dell’anno precedente, per poi applicare al risultato il coefficiente dimensionale -variabile in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo di imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021 – previsto dalla normativa, e precisamente:

  • il 60% se esso non supera 100 mila euro;
  • il 50% se è maggiore di 100 mila ma non di 400 mila euro:
  • il 40% oltre 400 mila e fino a 1 milione di euro;
  • il 30% se eccede un milione ma non i 5 milioni;
  • il 20% se oltrepassa i 5 milioni ma non i 10 milioni.

 Contributo a fondo perso previsto per i soggetti esclusi dal contributo del Decreto Sostegni

Per i soggetti esclusi dal contributo a fondo perduto varato con il decreto sostegni 1, il decreto sostegni-bis (DL 73/2021) introduce un opportunità sempre a fondo perduto, calcolato misurando la flessione del fatturato  su un periodo temporale diverso (1 aprile 2020- 31 marzo 2021) da quello utilizzato per la verifica delle condizioni di accesso del precedente contributo (anno solare 2020).

Cosi chi non ha raggiungeva il requisito del calo del 30% del fatturato con riferimento  all anno solare 2020 potrà riscontrare l’eventuale soddisfacimento della medesima condizione sul fatturato maturato  dal 1aprile 2020 al 31 marzo 2021 (rispetto a quello conseguito dal 1 aprile 2019 al 31 marzo 2020).

Per calcolare il contributo spettante va determinato il fatturato medio mensile realizzato nel periodo di riferimento (1 aprile -31 marzo) verosimilmente con le medesime regole dettate sulle modalità di computo del fondo perduto varato dal primo decreto sostegni.

Calcolata la differenza tra i fatturati medi mensili afferenti l’arco temporale di riferimento , per determinare l’ammontare del contributo spettante occorrerà applicare all’importo cosi ottenuto gli specifici coefficienti, variabili in relazione al volume dei ricavi o compensi conseguiti nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello in corso al 26 maggio 2021, individuati dal comma 10 della norma nella misura del:

  • 90% se esso non supera 100 mila euro
  • 70% se supera i 100 mila ma non i 400 mila euro
  • 50% se è maggiore di 400 mila ma non di 1 milione di euro
  • 40% oltre 1 milione e fino a 5 milioni di euro
  • 30% se oltrepassa i 5 milioni ma non supera i 10 milioni di euro

La norma fissa un tetto alla somma erogabile, che in nessun caso potrà essere superiore ai 150 mila euro.

  • Ulteriore contributo a fondo perduto

Il “decreto Sostegni Bis” prevede infine, un ulteriore contributo a fondo perduto, subordinato, però, all’autorizzazione della Commissione Europea.

Tale contributo spetterebbe a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

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