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Circolare n°18 del 12.07.2022 – Credito d’imposta per le imprese energivore e non energivore precisazioni

Circolare n°18 del 12.07.2022 – Credito d’imposta per le imprese energivore e non energivore precisazioni

Con la circ. Agenzia delle Entrate 13.5.2022 n. 13 sono state fornite le prime indicazioni in merito ai crediti d’imposta per l’acquisto di energia elettrica a favore delle imprese energivore e di quelle diverse da queste ultime (vedi anche nostra circolare n 10 del 14.04.2022 e n° 14 del 24.05.2022 e la nostra mail informativa del 13.05.2022)

Di seguito si riportano i principali chiarimenti, alcuni riguardanti entrambe le fattispecie.

Nozione di imprese energivore – Iscrizione all’elenco CSEA 2022

Riguardo al credito d’imposta per le imprese c.d. “energivore”, viene chiarito che l’art. 15 del DL4/2022 e l’art. 4 del DL 17/2022, identificano come imprese a forte consumo di energia elettrica quelle: 

  • aventi i requisiti di cui all’art. 3 del citato DM ovvero

1) soglia minima di consumo annuo pari a kwh/anno 1.000.000

2) rapporto tra costo energia e valore a consumo pari almeno al 20%

  • iscritte regolarmente nell’elenco CSEA (Cassa per i servizi energetici e ambientali) di cui all’art.6 co. 1 del DM dell’anno 2022, vale a dire quello che include il periodo oggetto di agevolazione. 

Qualora l’impresa non risulti definitivamente iscritta nell’elenco relativo all’anno 2022, anche se presente nello stesso al momento della fruizione del credito d’imposta, la stessa dovrà restituire le somme utilizzate, maggiorandole degli interessi nel frattempo maturati.

Imprese non ancora costituite all’1.10.2019 e all’1.1.2019

Ove i dati relativi ai parametri iniziali di riferimento normativamente previsti dovessero mancare, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che si assume un costo determinato dalla somma del valore medio del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica all’ingrosso (PUN) e, come valore di riferimento, il prezzo di dispacciamento (PD) che:

  • per le imprese non ancora costituite all’1.10.2019, in relazione al credito d’imposta per il primo trimestre 2022, è complessivamente pari a 59,91 euro/MWh;
  • per le imprese non ancora costituite all’1.1.2019, con riferimento al credito d’imposta per il secondo trimestre 2022, è complessivamente pari a 69,26 euro/MWh.

Pertanto, qualora tali imprese riscontrino l’incremento richiesto dalla norma rispetto al citato parametro, l’Agenzia ritiene che possano fruire del beneficio, sempreché risultino iscritte nell’elenco CSEA per l’anno 2022.

Costi agevolabili

Secondo l’Agenzia delle Entrate, si considera agevolabile (per tutti i crediti d’imposta in esame) la macrocategoria indicata in fattura alla voce “spesa per la materia energia”, in cui rientrano:

  • i costi sostenuti per l’energia elettrica, comprese le perdite di rete;
  • il dispacciamento (ivi inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità);
  • la commercializzazione;
  • i costi della componente energia eventualmente sostenuti in esecuzione di contratti di fornitura di durata, non rilevando a tal fine che il suo prezzo di acquisto sia variabile per indicizzazione o predeterminato in misura fissa. 

Non costituiscono, invece, spese agevolabili, a titolo esemplificativo:

  • le spese di trasporto;
  • le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;
  • le imposte inerenti alla componente energia;
  • i consumi stimati eventualmente fatturati in acconto dai gestori.
Imputazione delle spese

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in base all’art. 109 co. 1 e 2 del TUIR e il loro sostenimento nel periodo di riferimento deve essere documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto.

Utilizzo del credito d’imposta

Ricordando che i crediti d’imposta in esame possono essere utilizzati, entro il 31.12.2022, esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (ex art. 17 del DLgs. 241/97), la circ. Agenzia delle Entrate 13/2022 afferma che il termine iniziale di fruizione del beneficio decorre dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla normativa di riferimento.

Tale credito d’imposta può essere utilizzato in compensazione anche senza attendere la fine del trimestre di riferimento a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute nel predetto trimestre secondo i criteri di cui all’art. 109 del TUIR e siano debitamente documentate.

Cessione “per intero” dei crediti d’imposta

In merito alla possibilità di cedere i crediti d’imposta entro il 31.12.2022, la circostanza che il legislatore abbia precisato che i crediti di cui trattasi sono cedibili “solo per intero” implica, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, che l’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite il modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.

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