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Circolare n°2 del 16.01.2023 -le novità della legge di bilancio 2023 – parte seconda

Circolare n°2 del 16.01.2023 -le novità della legge di bilancio 2023 – parte seconda

Premessa

Con legge n. 197 del 29.12.2022, meglio nota come “Legge di Bilancio 2023” sono state introdotte nel nostro ordinamento numerose novità di carattere fiscale, ovvero in materia di incentivi, agevolazioni, regimi agevolati e semplificati ed altro ancora.

Di seguito proseguiamo ad illustrare le principali novità introdotte con la legge di Bilancio 2023.

Le novità in materia di regimi semplificati e agevolazioni fiscali

 

Stralcio delle cartelle Con l’art. 1 co. 222 della L. 197/2022 è stato previsto l’annullamento automatico dei ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali nel periodo compreso tra l’1.1.2000 e il 31.12.2015, di importo residuo fino a 1.000,00 euro. Per l’annullamento l’Agente della Riscossione avrà tempo fino al 31.3.2023 ma gli effetti dell’annullamento si producono dall’1.1.2023.

Considerato che la norma si riferisce specificamente agli “Agenti della Riscossione”, si ritiene che riguardi solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Sono quindi esclusi i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (esempio, dai Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali.

Rientrano nell’annullamento automatico i debiti risultanti dai carichi affidati agli Agenti della Riscossione nel periodo 1.1.2000 – 31.12.2015, che risultino non pagati al 31.3.2023. Siccome la norma fa riferimento all’affidamento del carico, non bisogna vagliare la data di notifica della cartella di pagamento ma la data di consegna del ruolo, che non necessariamente coincide con il giorno in cui questo è stato reso esecutivo.

L’importo del debito residuo all’1.1.2023 fino a 1.000 euro deve essere determinato in relazione al singolo carico comprensivo di capitale, interessi da ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Sono esclusi dall’annullamento automatico:

1.    le somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato;

2.    i crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

3.    le multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

4.    risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

5.    l’IVA riscossa all’importazione.

Ove il carico sia formato da enti diversi da quelli statali, l’annullamento automatico opera per interessi da ritardata iscrizione a ruolo, sanzioni e interessi di mora. Relativamente alle sanzioni, incluse le violazioni del codice della strada, diverse da quelle tributarie o per violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi. Alcun annullamento opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti possono stabilire di non applicare l’art. 1 co. 229 della L. 197/2022 con provvedimento da emanare entro il 31.1.2023. Di ciò l’ente deve dare comunicazione all’Agente della riscossione entro il 31.1.2023 e nei propri siti Internet.

Rottamazione dei ruoli La rottamazione dei ruoli riguarda i carichi derivanti da ruoli, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS consegnati agli Agenti della Riscossione dall’1.1.2000 al 30.6.2022.

In costanza dei requisiti indicati dall’art. 1 co. 231 della L. 197/2022, il contribuente, presentando apposita domanda entro il 30.4.2023, beneficia dello sgravio delle sanzioni amministrative, degli interessi compresi nei carichi, degli interessi di mora dei compensi di riscossione.

Il carico potrà essere dilazionato in 18 rate scadenti:

1.    le prime due, per un importo pari, ciascuna, al 10% delle somme dovute, il 31.7.2023 e il 30.11.2023;

2.    le altre, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ogni anno.

È possibile pagare in unica soluzione entro il 31.7.2023.

La presenza di un contenzioso non osta alla rottamazione, ma è necessario che nella domanda ci si impegni a rinunciare ai giudizi in corso, o a non presentare impugnazione avverso la sentenza. Su istanza di parte, i processi sono sospesi sino al definitivo perfezionamento della rottamazione (circostanza che avviene producendo in giudizio i bollettini di pagamento delle rate).

Sono escluse dalla rottamazione le seguenti ipotesi:

1.    risorse proprie tradizionali dell’UE (dazi e diritti doganali);

2.    IVA riscossa all’importazione;

3.    somme dovute a seguito di recupero di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa dell’Unione europea;

4.    crediti derivanti da pronunce della Corte dei Conti;

5.    multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

6.    sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada.

Per queste ultime violazioni (e per le altre tipologie di violazioni che non siano tributarie o contributive), la norma precisa che la rottamazione è possibile limitatamente agli interessi, quindi le sanzioni rimangono dovute .

Il beneficio della rottamazione consiste nello sgravio:

1.    di qualsiasi sanzione di natura tributaria o contributiva;

2.    di ogni tipo di interesse compreso nel carico (da ritardata iscrizione a ruolo se si tratta di imposte sui redditi e IVA o il diverso interesse);

3.    degli interessi di mora, interessi applicati dall’Agente della Riscossione se il debitore non onora il debito a seguito di accertamento esecutivo, avviso di addebito o cartella di pagamento;

4.    dei compensi di riscossione.

Ravvedimento operoso speciale Viene prevista la possibilità per il contribuente di rimuovere alcune violazioni commesse nell’applicazione della legge fiscale tramite ravvedimento operoso speciale, ovvero una specifica procedura che consente di ridurre le sanzioni a 1/18 del minimo edittale con possibilità di versamento rateale (la prima rata dovrà essere versata entro il prossimo 31.03.2023).

Possono essere oggetto di ravvedimento tutte le violazioni riguardanti dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 e a periodi d’imposta precedenti.

Il ravvedimento è precluso nel caso in cui non via sia stata già contestazione alla data di versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni previste dall’articolo 36 ter del DPR n. 600/73.

Sono ravvedibili le violazioni che riguardano le dichiarazioni ed i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, con esclusione degli oneri collegati alla compilazione del quadro RW.

Con riferimento alla dilazione dell’importo, viene prevista la possibilità di versare l’importo del ravvedimento in un massimo di 8 rate trimestrali di pari importo (con cadenza il 30.06 / 30.09 / 20.12 /31.03 di ogni anno).

Sempre entro il 31.03.2023 è necessario rimuovere l’inadempimento, pertanto – a titolo esemplificativo – è necessario presentare la dichiarazione integrativa.

Definizione avvisi bonari Rientrano nella definizione gli avvisi bonari emessi in relazione alla liquidazione delle dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31.12 degli anni 2019, 2020 e 2021 a condizione che il termine di 30 giorni per il pagamento non sia scaduto alla data del 01.01.2023, nonché quelli che verranno notificati al contribuente in data successiva al 01.01.2023.

Il contribuente che intende accedere alla definizione deve accettare tutti i rilievi e pagare nel rispetto del termine di 30 giorni la prima rata, in caso di dilazione, oppure l’intero importo richiesto per le imposte e i contribuenti previdenziali (oltre a interessi e altre somme), con versamento delle sanzioni in misura ridotta del 3%.

Ai fini del perfezionamento della definizione di tali avvisi è necessario che il versamento – da effettuare tramite F24 – sia tempestivo, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Con riferimento alla rateazione, l’importo può essere dilazionato fino a 20 rate trimestrali.

La definizione riguarda anche avvisi bonari ricevuti al 01.01.2023 per qualunque periodo d’imposta siano stati emessi, a condizione che il contribuente stia ancora pagando le somme avendo fruito della dilazione.

Definizione agevolata accertamenti con adesione Viene prevista la possibilità di definire in via agevolata gli accertamenti con adesione con riduzione degli importi delle sanzioni ad 1/18 del minimo edittale, anziché ad 1/3.

La definizione può riguardare tutte le tipologie di reddito e qualsiasi fattispecie accertativa e la sua estensione si estende anche alle imposte indirette diverse dall’IVA.

L’adesione agevolata può trovare applicazione nelle seguenti ipotesi:

1.    avvisi di accertamento emessi sulla base di processi verbali di constatazione consegnati entro il 31.3.2023;

2.    avvisi di accertamento emessi sulla base di inviti;

3.    avvisi di accertamento notificati sino al 31.3.2023;

4.    avvisi di accertamento non impugnati e ancora impugnabili all’1.1.2023.

Valgono le regole generali quindi, in primo luogo, non si deve trattare di avvisi di accertamento preceduti dall’invito a comparire di cui all’art. 5 del DLgs. 218/97, in cui l’adesione non è fattibile.

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata deve avvenire entro i 20 giorni successivi alla sottoscrizione dell’accordo.

 

La dilazione può essere effettuata in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali.

Definizione avvisi di accertamento Ai sensi dell’art. 1 co. 180 della L. 197/2022, “Gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione non impugnati e ancora impugnabili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli notificati dall’Agenzia delle entrate successivamente, entro il 31 marzo 2023, sono definibili in acquiescenza entro il termine ivi previsto, con la riduzione ad un diciottesimo delle sanzioni irrogate”.

L’acquiescenza si concretizza con il versamento degli importi scaturenti dall’atto, tenendo conto delle riduzioni di sanzioni calcolate sulla pena irrogata e non sul minimo. In ogni caso, l’ammontare delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi su ciascun tributo.

Tutti gli avvisi di accertamento imposte sui redditi, IVA e IRAP rientrano nell’acquiescenza.

Gli atti di accertamento e di liquidazione rientranti nell’ambito di applicazione della definizione sono i seguenti:

1.        di atti non impugnati e impugnabili all’1.1.2023;

2.        di atti notificati sino al 31.3.2023.

Deve trattarsi di atti ancora impugnabili all’1.1.2023. Quindi, non deve essere decorso, all’1.1.2023, il termine di 60 giorni per il ricorso.

 La notifica del ricorso preclude l’acquiescenza.

Non è possibile computare la sospensione del termine per il ricorso di 90 giorni derivante dalla domanda di adesione

Il pagamento di tutte le somme o della prima rata, a pena di inefficacia dell’istituto, deve essere effettuato entro il termine per il ricorso. La dilazione può avvenire in massimo venti rate trimestrali di pari importo e si applicano gli interessi legali. Non è ammessa la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97.

Sanatoria errori formali Viene prevista la possibilità di sanare gli errori formali commessi sino al 31.10.2022 con il versamento di una somma pari a 200 euro per tutte le violazioni commesse in ciascun periodo d’imposta, da eseguirsi entro il 31.03.2023 ed il 31.03.2024 in caso di rateazione delle somme.

Sono sanabili le irregolarità e le infrazioni la cui inosservanza non rileva sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, sul valore aggiunto e sull’IRAP, nonché sul pagamento di tali imposte ed è espressamente esclusa la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie per l’emersione di attività patrimoniali e finanziarie richieste nel quadro RW.

Regolarizzazione omessi versamenti Con l’art. 1 co. 219 – 221 della L. 197/2022 è stata introdotta la facoltà di regolarizzare l’omesso o carente versamento delle rate successive alla prima dovute a seguito degli istituti deflativi  (accertamento con adesione , acquiescenza, etc.) o, se si tratta di conciliazione giudiziale, anche della totalità delle somme o della prima rata.

Affinché il contribuente possa regolarizzare gli omessi/carenti versamenti beneficiando della regolarizzazione è richiesto che all’1.1.2023 sia già decorso il termine per il pagamento della rata o delle rate, ma il contribuente non deve aver ancora ricevuto, a tale data, la cartella di pagamento o l’intimazione.

Regolarizzando il contribuente ottiene lo stralcio delle somme, ormai facenti parte del piano di dilazione, per sanzioni e interessi. Inoltre, evita gli effetti della decadenza dalla dilazione, primo fra tutti la sanzione del 45%.

La definizione si perfeziona a seguito dell’integrale versamento entro il 31.3.2023 delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi.

L’importo può essere versato in forma rateale, in un massimo di venti rate, senza possibilità di compensazione scadenti al 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno.

In caso di pagamento rateale la prima rata deve essere versata entro il 31.3.2023 e sulle successive maturano gli interessi legali.

Definizione delle liti Per poter definire la lite è necessario che, entro l’1.1.2023, il contribuente abbia notificato il ricorso introduttivo di primo grado all’Agenzia fiscale (si fa riferimento alla data di avvenuta consegna della PEC, e non al momento della costituzione in giudizio) e che, nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato (occorre quindi che non sia stata depositata la sentenza di cassazione senza rinvio e che non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo).

Rientrano le liti pendenti in qualsiasi grado, anche in Cassazione o in rinvio.

La lite non deve riguardare “atti impositivi” pertanto possono essere definite le liti su atti aventi funzione liquidatoria (il caso classico è la cartella di pagamento che riscuote somme sulla base di un previo accertamento o della dichiarazione).

Oggetto di definizione sono gli importi contestati in primo grado rimasti oggetto di contesa. Se in merito ad alcune parti dell’atto si è formato il giudicato interno queste non rientrano nella definizione e lo stesso vale per le parti di atto oggetto di autotutela parziale.

In merito ai benefici della definizione si ha di norma riguardo alle sentenze depositate all’1.1.2023:

1.    se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in primo grado, si paga il 40% delle imposte, con stralcio di sanzioni e interessi;

2.    se l’Agenzia fiscale è rimasta soccombente in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso), si paga il 15% delle imposte con stralcio di sanzioni e interessi;

3.    se il processo pende in Cassazione all’1.1.2023 e l’Agenzia fiscale è rimasta per intero soccombente in tutti i pregressi gradi di giudizio, si paga il 5% delle imposte.

4.    Se, invece, il contribuente, in primo o in secondo grado, oppure in tutti e due i gradi, è risultato soccombente, occorre pagare per intero le imposte, fruendo dello stralcio di soli sanzioni e interessi.

Ove il ricorso è “pendente iscritto nel primo grado”, viene meno il 10% del tributo.

Se la lite riguarda “esclusivamente” sanzioni non collegate al tributo si paga:

1.    il 15% delle sanzioni in caso di vittoria del contribuente (senza distinzione tra primo e secondo grado);

2.    il 40% negli altri casi (anche quando il contribuente è risultato soccombente in giudizio, e non si è formato il giudicato).

Per le liti su atti irrogativi di sanzioni collegate al tributo, se questo è stato definito in altro modo (esempio, è stato pagato in autoliquidazione), si ha il totale stralcio della sanzione.

La definizione delle liti è circoscritta ai processi rientranti nella giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia fiscale. In base alla prassi, quando si tratta di liti relative ad atti di riscossione (cartella di pagamento, intimazioni, fermi, ipoteche) occorre considerare la parte processuale in senso formale. Pertanto, se l’Agenzia fiscale, a seguito di notifica del ricorso, di chiamata in causa o intervento, è parte, la lite potrebbe essere definibile.

Per definire la lite occorre presentare apposita domanda entro il 30.6.2023, mediante modello approvato dall’Agenzia fiscale. Entro la medesima data del 30.6.2023 bisogna pagare le somme o la prima rata. La dilazione (ammessa per i debiti di importo superiore a 1.000 euro) può avvenire in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.

Contrasto alle partite IVA fittizie Viene attribuito all’Agenzia delle Entrate il compito di effettuare specifiche analisi del rischio connesso al rilascio di nuove partite IVA, a esito delle quali l’ufficio invita il contribuente a comparire di persona, per esibire le scritture contabili obbligatorie di cui agli artt. 14 e 19 del DPR 600/73.

Il contribuente è tenuto a dare prova dell’effettivo esercizio dell’attività d’impresa, arte o professione e dimostrare, sulla base di documentazione idonea, l’assenza dei profili di rischio individuati dall’Agenzia delle Entrate.

Nel caso di mancata comparizione di persona del contribuente ovvero di esito negativo dei riscontri operati sui documenti eventualmente esibiti, l’ufficio emana un provvedimento di cessazione della partita IVA. Inoltre, a tale contribuente è contestualmente irrogata una sanzione pari a 3.000 euro, senza possibilità di applicare il beneficio del c.d. “cumulo giuridico”.

La partita IVA può essere successivamente richiesta dal medesimo soggetto, in qualità di imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA. Tuttavia, al fine della riapertura della partita IVA è necessario il previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria che abbia la durata di 3 anni dalla data del rilascio e sia di importo non inferiore a 50.000 euro.

Dilazione avvisi bonari Gli avvisi bonari emessi a seguito di liquidazione automatica o controllo formale della dichiarazione possono essere definiti se le somme vengono pagate entro i 30 giorni dalla comunicazione dell’avviso stesso. In questo caso, le sanzioni del 30% sono ridotte, rispettivamente, a 1/3 oppure a 2/3.

Gli importi possono essere dilazionati in un numero massimo di 8 rate trimestrali se non superano i 5.000 euro, oppure di 20 rate trimestrali in caso contrario.

In base all’art. 1 co. 159 della L. 197/2022, la dilazione, a prescindere dall’importo, potrà sempre avvenire in 20 rate trimestrali.

 

Le novità in materia di contanti, tributi locali ed altro

 

Innalzamento soglia contante A decorrere dal 01.01.2023 il limite per il trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi viene innalzato a 4.999,99.

Con riferimento alle soglie correlate alle sanzioni irrogabili in caso di superamento della soglia (ora di 5.000 euro), si segnala che il legislatore non ha provveduto, ad oggi, a modificare le previgenti disposizioni, pertanto – nonostante l’innalzamento della soglia – deve considerarsi ancora applicabile il minimo edittale di 1.000 euro previsto a decorrere dal 01.01.2022.

Esenzione IMU immobili “occupati” Viene introdotta una nuova esenzione a favore dei proprietari di immobili non utilizzabili ne disponibili per i quali sia stata presentata denuncia all’Autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o invasione di terreni o edifici, ovvero di denuncia o iniziata azione giudiziaria penale in caso di occupazione abusiva.
IMU su immobili distrutti o inagibili Viene prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati, e comunque non oltre il 31.12.2023, l’esenzione prevista per i fabbricati distrutti oppure oggetto di ordinanze di sgombero adottate entro il 30.11.2012 riferite ad immobili siti nei comuni delle Regioni Emilia Romagna, Lombardia, Veneto colpiti dal sisma e individuati ai sensi del DM 01.06.2012.
Pagamento tramite carte Viene confermato l’obbligo di accettare pagamenti tramite carte di pagamento a prescindere dall’importo della transazione per tutti i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali.

Viene previsto un meccanismo per rendere i costi proporzionali alle transazioni elettroniche, soprattutto con riferimento alle transazioni di importo inferiore a 30 euro.

Prestazioni Occasionali Si segnala, in materia di prestazioni occasionali:

1.    l’innalzamento della soglia da 5000 a 10000 euro del limite economico massimo posto in capo agli utilizzatori;

2.    un ampliamento del limite relativo alla forza lavoro, per effetto del quale potranno accedere al contratto gli utilizzatori  che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 lavoratori (in precedenza 5):

3.    il divieto  generale di ricorso all’istituto per il settore agricolo, in  previsione dell’introduzione di una disciplina ad hoc.

 

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