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Circolare n° 5 del 10.02.2023
Cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023
Premessa |
L’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.
Ambito applicativo |
Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i crediti d’imposta di cui all’art. 1 del DL 176/2022 a favore delle:
Il provvedimento si applica altresì ai crediti d’imposta energia e gas:
Tutti i suddetti crediti d’imposta:
Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta |
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:
Quanto alle modalità, alla luce dell’applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la cessione deve essere comunicata:
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso.
Utilizzo dei crediti d’imposta ceduti |
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
Con risoluzione n. 2 del 30 gennaio 2023 per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “Piattaforma cessione crediti”).
Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati |
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445.
Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono, pertanto, effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.
Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest’ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Tabella riepilogativa
A beneficio della gentile clientela, si riassume qui di seguito la situazione ad oggi relativa ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per le spese di acquisto di energia e gas per la produzione, oggetto nel corso del tempo di numerose varianti:
Descrizione credito d’imposta | |||||
Codice tributo | Anno | Scadenza | |||
Credito d’imposta Energivore (1°trimestre 2022)
Credito d’imposta Energivore (2°trimestre 2022) Credito d’imposta Energivore (3° trimestre 2022) |
20% | 6960 | 2022 | SCADUTO* | |
25% | 6961 | 2022 | SCADUTO* | ||
25% | 6968 | 2022 | 30/09/2023 | ||
Credito d’imposta Energivore (ottobre e novembre 2022) | 40% | 6983 | 2022 | 30/09/2023 | |
Credito d’imposta Energivore (dicembre 2022)
Credito d’imposta Energivore (1° trimestre 2023) |
40% | 6993 | 2022 | 30/09/2023 | |
45% | non istituito | 2022 | 31/12/2023 | ||
Credito d’imposta Gasivore (1°trimestre 2022) Credito d’imposta Gasivore (2° trimestre 2022)
Credito d’imposta Gasivore (3° trimestre 2022) |
10% | 6966 | 2022 | SCADUTO* | |
25% | 6962 | 2022 | SCADUTO* | ||
25% | 6969 | 2022 | 30/09/2023 | ||
Credito d’imposta Gasivore (ottobre e novembre 2022) | 40% | 6984 | 2022 | 30/09/2023 | |
Credito d’imposta Gasivore (dicembre 2022) | 40% | 6994 | 2022 | 30/09/2023 | |
Credito d’imposta Gasivore (1° trimestre 2023)
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (2° trimestre 2022) Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (3° trimestre 2022) |
45% | non istituito | 2022 | 31/12/2023 | |
15% | 6963 | 2022 | SCADUTO* | ||
15% | 6970 | 2022 | 30/09/2023 | ||
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (ottobre e novembre 2022) | 30% | 6985 | 2022 | 30/09/2023 | |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (dicembre 2022)
Credito d’imposta a favore delle imprese NON energivore (1° trimestre 2023) |
30% | 6995 | 2022 | 30/09/2023 | |
35% | non istituito | 2022 | 31/12/2023 | ||
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (2° trimestre 2022)
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (3° trimestre 2022) |
25% | 6964 | 2022 | SCADUTO* | |
25% | 6971 | 2022 | 30/09/2023 | ||
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (ottobre e novembre 2022) | 40% | 6986 | 2022 | 30/09/2023 | |
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (dicembre 2022)
Credito d’imposta a favore delle imprese NON Gasivore (1° trimestre 2023) |
40% | 6996 | 2022 | 30/09/2023 | |
45% | non istituito | 2022 | 31/12/2023 | ||
* La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti.