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Circolare n°8 del 26.03.2021 – decreto milleproroghe

Circolare n°8 del 26.03.2021 – decreto milleproroghe

  • Proroga dei termini di approvazione dei bilanci e delle modalità di tenuta delle assemblee

In sede di conversione in legge del DL 31.12.2020 n. 183, è stato stabilito che per l’approvazione del bilancio al 31.12.2020, l’assemblea ordinaria è convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 2364 co. 2 c.c., nello statuto delle spa è possibile prevedere un termine maggiore a quello ordinario di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale entro il quale convocare annualmente l’assemblea ordinaria, comunque non superiore a 180 giorni, quando:

  • la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato “ovvero”;
  • lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.

Viene stabilito, inoltre, che tutte le disposizioni di cui all’art. 106 del DL 18/2020 (con possibilità, tra l’altro, di svolgere le assemblee “a distanza” a prescindere dalle indicazioni statutarie) si applichino alle assemblee “tenute” entro il 31.7.2021. Non è, quindi, sufficiente la mera convocazione entro tale termine.

I due interventi richiamati, quindi, consentono:

è da un lato, l’approvazione del bilancio al 31.12.2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio;

è dall’altro, l’adozione, in tutte le assemblee che si terranno fino al 31.7.2021, delle modalità di svolgimento “ a distanza”.

  • Proroga della sospensione dei termini in materia di agevolazioni prima casa

Mediante l’art. 3 co. 11-quinquies del DL 183/2020 convertito, è estesa di un ulteriore anno la durata della sospensione dei termini in materia di agevolazione prima casa.

Ora, con la conversione del decreto “milleproroghe”, la sospensione è stata prorogata di un ulteriore anno e durerà, quindi, dal 23.2.2020 al 31.12.2021.

I termini sospesi ricominceranno a decorrere dall’1.1.2022.

Ambito oggettivo della sospensione

La sospensione riguarda:

à  il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza  nel Comune in cui  si trova l’immobile acquistato;

à il termine di un anno (decorrente dall’acquisto agevolato) per l’alienazione della “vecchia” prima casa, nel caso in cui, al momento dell’acquisto, il contribuente fosse ancora titolare di diritti reali su una abitazione già acquistata con il beneficio;

à il termine di un anno per l’acquisto di un nuovo immobile da adibire ad abitazione principale, per evitare la decadenza dal beneficio goduto in relazione ad un altro immobile agevolato alienato prima di 5 anni dall’acquisto.

Effetti della sospensione

La sospensione comporta che i termini in questione sono “bloccati”, nel periodo dal 23.2.2020 al 31.12.2021, ma torneranno a scorrere, dal punto in cui sono stati sospesi, dall’1.1.2022.

La sospensione riguarda:

è sia i termini che fossero già in corso al 23.2.2020 (ad esempio, con riferimento ad un atto di acquisto realizzato il 23.1.2020, il termine di 18 mesi per il trasferimento della residenza aveva cominciato il suo decorso il 23.1.2020, ma risulta bloccato dal 23.2.2020 e ricomincerà a decorrere l’1.1.2022, e spirerà, pertanto, dopo 17 mesi da tale momento);

è sia i termini che avrebbero cominciato a decorrere nel periodo interessato dalla sospensione, i quali cominceranno a decorrere per la prima volta dall’1.1.2022 (ad esempio, il soggetto che acquisti un immobile il 10.3.2021, essendo ancora titolare della “vecchia” prima casa, avrà tempo fino all’1.1.2023 per rivenderla, atteso che il termine di un anno comincerà a decorrere solo dall’1.1.2022).

  • Comunicazione vendite a distanza mediante piattaforma digitali – proroga al 30.06.2021

L’art. 3 co. 3 del DL 183/2020 convertito ha posticipato dal 31.12.2020 al 30.6.2021 l’applicazione della disciplina relativa agli obblighi comunicativi gravanti sui soggetti passivi che, avvalendosi di interfacce elettroniche (mercati virtuali, piattaforme, portali o mezzi analoghi), facilitano le vendite a distanza di beni all’interno dell’Unione europea oppure le vendite a distanza di beni oggetto di importazione

Obblighi comunicativi

La comunicazione in esame è dovuta da tutti i soggetti passivi che gestiscono le piattaforme digitali (o mezzi assimilati) in qualità di intermediari tra un fornitore e un acquirente.

Costituiscono oggetto della comunicazione le vendite a distanza di beni da un fornitore a un acquirente per le quali vi è l’ausilio di un’interfaccia elettronica.

L’interfaccia elettronica della quale si avvale il soggetto passivo consente all’acquirente e al fornitore di stabilire un contatto che dia luogo a una cessione di beni.

Per “vendite di beni a distanza” si intendono:

è le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello di arrivo della spedizione o del tra-sporto a destinazione dell’acquirente;

è le cessioni di beni spediti o trasportati direttamente o indirettamente dal fornitore a partire da territori terzi o Paesi terzi a destinazione dell’acquirente.

La trasmissione dei dati è effettuata entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre.

Novità comunitarie dell’01.07.2021

A decorrere dall’1.1.2021 sarebbero dovute entrare in vigore le disposizioni sulle vendite a distanza all’interno dell’Unione europea previste dalle direttive comunitarie 5.12.2017 n. 2455 e 21.11.2019 n. 1995.

A causa dell’emergenza da COVID-19, l’efficacia di tali direttive è stata però  differita all’1.7.2021.

In data 26.2.2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo di recepimento delle menzionate direttive.

Per effetto delle novità comunitarie, sarà introdotta una presunzione di ricezione e cessione dei beni intermediati da un soggetto passivo che facilita, tramite l’uso di una piattaforma digitale, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150,00 euro o le cessioni di beni effettuate nel territorio comunitario da un soggetto non stabilito nell’Unione europea nei confronti di un privato.

Per le piattaforme digitali, inoltre, saranno introdotti criteri specifici per individuare il luogo di effettuazione e il momento impositivo delle cessioni di beni che si considerano effettuate dalle piattaforme medesime. Inoltre, si stabilisce la non applicazione dell’IVA per le cessioni che si considerano effettuate dai fornitori nei confronti delle piattaforme.

  • Obbligo di invio dei corrispettivi telematici al sistema tessera sanitario – rinvio

L’art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito rinvia di un anno (dall’1.1.2021 all’1.1.2022) il termine a partire dal quale gli esercenti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria dovranno assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi inviando i relativi dati al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.

Obbligo di invio dei corrispettivi

L’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 prevede l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio ex art. 22 del DPR 633/72.

Sono compresi, tra questi, anche gli esercenti che operano nel settore sanitario e che sono tenuti a trasmettere i dati al Sistema Tessera sanitaria e dei relativi decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze (es. far-macie, parafarmacie, ottici).

Invio dei corrispettivi al sistema tessera sanitaria.

Per gli esercenti del settore sanitario, il legislatore ha previsto una specifica modalità di assolvimento degli obblighi, stabilendo che essi possono adempiere alla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi mediante invio dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera sanitaria, comprensivi dei dati relativi alle spese sanitarie e veterinarie, così come riportati sul documento commerciale (artt. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015 e 6 co. 1 del DM 19.10.2020).

La volontà di adempiere agli obblighi in esame con l’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria deve essere comunicata mediante un’apposita funzionalità disponibile sul portale www.sistemats.it.

Obbligo di invio dei dati al sistema tessera sanitaria tramite registratori telematici

Ai sensi dell’art. 2 co. 6-quater del DLgs. 127/2015, nella formulazione antecedente alle modifiche del DL “milleproroghe”, gli esercenti del settore sanitario, dall’1.1.2021, avrebbero dovuto adempiere gli obblighi di invio dei corrispettivi esclusivamente mediante trasmissione di tutti i corrispettivi al Sistema Tessera sanitaria tramite i registratori telematici.

Tuttavia, l’art. 3 co. 5 del DL 183/2020 convertito ha rinviato di un anno il suddetto termine. Pertanto, soltanto a partire dall’1.1.2022 la descritta modalità di invio dei corrispettivi diverrà obbligatoria

In base all’art. 6 co. 2 del DM 19.10.2020, i dati devono essere trasmessi al Sistema Tessera sanitaria entro  entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione ai fini IVA.

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