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Circolare n°9 del 22.04.2021 Decreto Sostegno

Circolare n°9 del 22.04.2021 Decreto Sostegno

Il 22 Marzo 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.41 (c.d. “Decreto Sostegni”), in vigore dal 23 Marzo 2021. Di seguito, si riepilogano le principali novità in materia fiscale e le agevolazioni in esso contenute:

Proroga della sospensione dei versamenti

Il Decreto Sostegni ha prorogato al 30 Aprile 2021 la sospensione dei termini di versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento emesse dall’Agente della Riscossione, avvisi di accertamento e avvisi di addebito INPS, atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Dogane ai fini della riscossione delle risorse proprie dell’Unione Europea e dell’IVA all’importazione, atti di ingiunzione fiscale emessi dagli Enti Territoriali e atti esecutivi emessi dagli Enti Locali.

I versamenti in scadenza nel periodo 08 Marzo 2020 – 30 Aprile 2021 dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 31 Maggio 2021 oppure è possibile inviare una domanda sempre entro il 31 Maggio 2021 per richiedere la rateizzazione.

Le rate relative alle definizioni concernenti la c.d. “Rottamazione – ter” e il c.d. “Saldo e stralcio” devono essere versate integralmente:

  • entro il 07.2021, in relazione alle note aventi scadenza originaria nel 2020;
  • entro il 11.2021, in relazione alle rate in scadenza nei primi sette mesi del 2021.

Annullamento dei carichi pendenti ante 2011 per debiti residui fino a 5.000 euro

Il Decreto Sostegni disciplina l’automatico annullamento di tutti i debiti che, alla data del 23 Marzo 2021, presentano un importo residuo non superiore a 5.000 Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 1° Gennaio 2000 – 31 Dicembre 2010, ancorchè ricompresi nelle definizioni agevolate, purchè relativi a debitori che abbiano percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000 Euro. L’annullamento non opera per i debiti relativi a carichi concernenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato dichiarati illegali, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti, le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna e l’IVA riscossa all’importazione.

Definizione agevolata degli avvisi bonari relativi ai periodi di imposta 2017 e 2018

L’agevolazione in parola consiste nell’azzeramento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste negli avvisi bonari emessi in relazione alle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018 dei soggetti che hanno subito consistenti riduzioni del volume d’affari nell’anno 2020.

La condizione soggettiva per accedere alla definizione agevolata è quella di essere soggetti titolari di partita IVA, attiva alla data di pubblicazione del Decreto (23 Marzo 2021) , che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d’affari dell’anno 2020 rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

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