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1 PREMESSA

Con l’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89, pubblicato sulla G.U. 22.5.2026 n. 117, sono stati prorogati al 20.7.2026 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i termini per effettuare i versamenti:

· risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA relative all’anno 2025;

· che scadono il 30.6.2026;

· in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario.

Versamento entro il 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%

L’art. 6 del DL 22.5.2026 n. 89 stabilisce che i versamenti possono essere ulteriormente differiti di 30 giorni successivi al 20.7.2026, applicando la maggiorazione dello 0,8% a titolo di interesse corrispettivo, quindi al 19.8.2026, termine che però slitta al 20.8.2026 in considerazione del differimento per il periodo feriale.

Si sottolinea che per beneficiare dell’ulteriore differimento al 20.8.2026 è dovuta una maggiorazione dello 0,8%, raddoppiata rispetto alla maggiorazione dello 0,4% dovuta in via ordinaria e in relazione alle proroghe degli scorsi anni.

Beneficiando della proroga, i versamenti dovranno quindi essere effettuati:

- entro il 20.7.2026, invece che entro il 30.6.2026, senza alcuna maggiorazione;

- oppure dal 21.7.2026 al 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%.

2 SOGGETTI INTERESSATI DALLA PROROGA DEI VERSAMENTI

Per quanto riguarda i contribuenti interessati, la proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

· esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).

2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA

L’art. 6 del DL 89/2026 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

· applicano il regime forfettario;

· presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

Possono quindi beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, tutti i contribuenti che, contestualmente:

· esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;

· dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:

· la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;

· in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.

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2.2 SOCI DI SOCIETA' E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”

L’art. 6 del DL 89/2026 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:

· partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

· devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare della proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, anche:

· i soci di società di persone;

· i collaboratori di imprese familiari;

· i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

· i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

· i soci di società di capitali “trasparenti”.

2.3 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA

Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 6 del DL 89/2026, rimangono quindi fermi i termini ordinari:

· del 30.6.2026, senza maggiorazione;

· oppure del 30.7.2026 (30° giorno successivo al 30.6.2026), con la maggiorazione dello 0,4%.

Si tratta, ad esempio:

· delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;

· dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;

· dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro.

2.4 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.6.2026

La proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2026 per effetto della:

· data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2025 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2026);

· data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2025 - 30.6.2026).

Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2025 e approvazione del bilancio il 23.6.2026, i termini di versamento del saldo relativo al 2025 e del primo acconto del 2026 scadono ordinariamente:

· il 31.7.2026, senza la maggiorazione dello 0,4%;

· oppure il 30.8.2026 (30° giorno successivo al 31.7.2026), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di domenica slitta al 31.8.2026.

Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2025 - 30.6.2026, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2025-2026 e del primo acconto del periodo d’imposta 2026-2027 scadono ordinariamente:

· il 31.12.2026 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;

· oppure il 30.1.2027 (30° giorno successivo al 31.12.2026), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.2.2027.

3 VERSAMENTI CHE RIENTRANO NELLA PROROGA

La proroga prevista dall’art. 6 del DL 89/2026 riguarda i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA.

Al riguardo, deve ritenersi che la proroga si applichi:

· a tutti i versamenti derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, che scadono il 30.6.2026;

· anche ai versamenti la cui scadenza è collegata a quella prevista per le imposte sui redditi.

Rientrano quindi nella proroga al 20.7.2026 senza maggiorazione, oppure al 20.8.2026 con la maggiorazione dello 0,8%, i versamenti riguardanti, ad esempio:

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRPEF;

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRES;

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’IRAP;

· il saldo 2025 dell’addizionale regionale IRPEF;

· il saldo 2025 e l’eventuale acconto 2026 dell’addizionale comunale IRPEF;

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 di addizionali (es. per enti creditizi e finanziari) e maggio-razioni IRES (es. per le società “di comodo”);

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 della “cedolare secca sulle locazioni”;

· il saldo 2025 e l’eventuale primo acconto 2026 dell’imposta sostitutiva (15% o 5%) dovuta dai lavoratori autonomi e dagli imprenditori individuali rientranti nel regime fiscale forfettario;

· l’imposta sostitutiva sul maggior reddito 2025 di chi ha aderito al concordato preventivo biennale.

3.1 VERSAMENTO DEL SALDO IVA 2025

La proroga disposta dall’art. 6 del DL 89/2026 riguarda anche il versamento del saldo IVA relativo al 2025 (derivante dalla dichiarazione modello IVA 2026).

Pertanto, qualora il versamento del saldo IVA 2025 non sia stato effettuato entro la scadenza ordinaria del 16.3.2026, potrà essere effettuato entro il 20.7.2026, con applicazione della maggiorazione dello 0,4% di interessi per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026.

Se il versamento del saldo IVA 2025 viene ulteriormente differito al 20.8.2026, l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% si applica sull’importo dovuto già maggiorato dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.2026 e fino al 30.6.2026.

Ad esempio, un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa il saldo IVA 2025:

· entro il 20.7.2026, deve maggiorarlo dell’1,6% (0,4% per i periodi 17 marzo - 16 aprile, 17 aprile - 16 maggio, 17 maggio - 16 giugno e 17 giugno - 30 giugno);

· entro il 20.8.2026, deve maggiorarlo dell’1,6% per il differimento fino al 20.7.2026 e sull’importo del saldo IVA comprensivo della suddetta maggiorazione dell’1,6% è dovuta l’ulteriore maggiorazione dello 0,8% per il differimento dal 21.7.2026 al 20.8.2026 (la maggiorazione complessiva è quindi pari al 2,4128%).

3.2 VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI

In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, i termini del 20.7.2026 e del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2025 e del primo acconto per il 2026 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).

Infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.

Soci di srl “non trasparenti”

Il differimento dovrebbe applicarsi anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai soci di srl, artigiane o commerciali:

· interessate dalla proroga in esame;

· ma che non applicano il regime di “trasparenza fiscale”.

Infatti, poiché tali soci determinano l’ammontare dei contributi dovuti su un reddito “figurativo” proporzionale alla loro quota di partecipazione nella società, potranno procedere al versamento dei contributi solo successivamente alla scelta operata dalla società stessa in ordine all’adeguamento alle risultanze degli ISA.

3.3 VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO

Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:

· entro il 20.7.2026, senza alcuna maggiorazione;

· oppure entro il 20.8.2026, con la maggiorazione dello 0,8%.

4 OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI

Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 6 del DL 89/2026 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:

· poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 20.7.2026 o del 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%);

· per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.

Si ricorda infatti che:

· le rate successive alla prima scadono sempre il giorno 16 di ciascun mese; in pratica, la disciplina precedentemente prevista per i titolari di partita IVA è stata estesa ai contribuenti senza partita IVA;

· il piano di rateizzazione deve concludersi entro il 16 dicembre; in precedenza, invece, la rateizzazione doveva concludersi nel mese di novembre.

In relazione alle rate successive alla prima, restano comunque applicabili i previsti differimenti “automatici” in caso di termini che scadono di sabato, in giorno festivo o durante il periodo feriale (dal 1° al 20 agosto).

Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.

4.1 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 20.7.2026

Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 20.7.2026 (senza la maggiorazione dello 0,8%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:

· versare la seconda rata entro il 20.8.2026 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2026);

· concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2026; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.7.2026, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

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4.2 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 20.8.2026

Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2026 (con la maggiorazione dello 0,8%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:

· versare la seconda rata entro il 16.9.2026;

· concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2026; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.

In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2026, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.

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Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.

Cordiali saluti.

Dott. Marco Folicaldi