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Premessa

La legge di bilancio 2021 ha riconosciuto un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello (cd. Industria 4.0), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, “a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione”.

Per l’anno 2025 il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:
a) 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
b) 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
c) 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d’imposta “Transazione 4.0”

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24 ed è riservata alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

È riconosciuta per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2025 ovvero fino al 30 giugno 2026, a condizione che entro il 31 dicembre 2025 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.

Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, esclusi:

  • i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164 comma 1, TUIR;
  • i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
  • i fabbricati e le costruzioni.

Si ricorda che per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024, l’accesso al bonus è subordinato alla preventiva comunicazione, in via telematica, del loro ammontare complessivo e della presunta fruizione negli anni del credito. A tale scopo, va compilato e inviato l’apposito modulo disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici.

Al completamento degli investimenti, va trasmessa un’altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva. Entrambe le comunicazioni sono propedeutiche alla fruizione in compensazione dei crediti.

In ogni caso, non essendo previsto un termine perentorio a pena di decadenza, l’eventuale comunicazione preventiva “dimenticata” può essere trasmessa senza dover ricorrere all'istituto della remissione “in bonis”, seguita dalla comunicazione aggiornata a consuntivo.

Soggetti beneficiari del bonus industria 4.0

Possono accedere al credito d’imposta tutte le imprese residenti in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito.

La fruizione del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare, dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza o da altre leggi speciali oppure che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di queste situazioni.

Il credito d’imposta spetta anche per gli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni riguardanti beni strumentali tradizionali, diversi da quelli funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese indicati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

Per i beni tecnologicamente avanzati immateriali e materiali, le imprese devono produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nel rispettivo albo professionale o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni hanno caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai citati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario fino a 300.000 euro, è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Gli effetti della legge di bilancio 2025 sul “Bonus industria 4.0”

Il comma 445 apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) limitando la validità del credito di imposta cd. “Industria 4.0” (comma 1057-bis)al 31 dicembre 2024, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, è stato abrogato il comma 1058-ter il quale aveva riconosciuto detto bonus anche per gli acquisti di beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” come software, sistemi di “system integration”, piattaforme etc.

Di particolare interesse è il successivo comma 446 il quale stabilisce che il citato credito d'imposta “Industria 4.0” sia riconosciuto, per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuova procedura per il rispetto dei limiti di spesa

Il comma 447 stabilisce una nuova procedura finalizzata al rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 446 prevedendo, in particolare, che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del “made in Italy” una “comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy adottato in attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge n. 39 del 2024, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024”.

Il comma in questione rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy per le necessarie modificazioni da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

L’articolo 6 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, prevede che ai fini della fruizione dei crediti d’imposta per investimenti “Transizione 4.0”, le imprese beneficiarie sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy, in via telematica, l’ammontare complessivo degli investimenti, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione.

Con Decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy del 24 aprile 2024 sono stati aggiornati i modelli di comunicazione relativi ai crediti d’imposta in oggetto, per la cui gestione il MIMIT si avvale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici).

Infine, il comma 448 definisce poi una procedura di monitoraggio della fruizione dei crediti d'imposta “Industria 4.0” stabilendo che il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.

Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del made in Italy ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l’invio delle richieste per la fruizione dell’agevolazione.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi