Circolare n. 12 dell' 11.09.2026 - Concordato preventivo biennale - Principali novità
11 settembre 261 MODIFICHE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)
L’art. 28 del DLgs. 148/2026 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), i cui interventi si applicano a decorrere dal biennio d’imposta 2026/2027.
Inoltre, sono introdotti alcuni incentivi per i contribuenti che, una volta terminato il biennio di CPB (2024/2025), decidono di rinnovare l’adesione per il biennio successivo (2026/2027).
1.1 ADESIONE AL CPB IN ASSENZA DEI REQUISITI D’ACCESSO
L’adesione al CPB è priva di effetti se il contribuente non applica gli ISA e se risultano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000,00 euro nell’anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.
La previsione del nuovo art. 10 co. 2-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
1.2 CAUSE DI ESCLUSIONE DAL CPB
Modifica della compagine sociale - Rinnovo del CPB
Secondo l’art. 11 co. 1 lett. b-quater del DLgs. 13/2024, per le società di persone e le associazioni professionali, la modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l’adesione al CPB nel caso in cui aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso.
L’art. 28 del DLgs. 148/2026 ha integrato la disposizione prevedendo che, in caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applica in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000,00 euro. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.
Professionista e associazione professionale/STP/STA partecipata
L’art. 11 co. 1 del DLgs. 13/2024 dispone l’esclusione dal CPB per:
· il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo professionale e, contemporaneamente, partecipa a un’associazione professionale o a una STP, ovvero a una STA; questa causa di esclusione non opera se l’ente collettivo aderisce al CPB per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
· l’associazione professionale o la STP, ovvero la STA, nelle ipotesi in cui non aderiscono al CPB, nei medesimi periodi d’imposta, tutti i soci o associati, che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale.
A partire dal CPB 2026-2027, per effetto delle modifiche apportate dal DLgs. 148/2026, il vincolo all’adesione congiunta al concordato è operativo solo quando l’attività del professionista e quella svolta dall’ente collettivo sono soggette al medesimo ISA.
Pertanto, nessuna preclusione al CPB si verifica se i soggetti (soci/associati ed ente collettivo) svolgono attività riconducibili a ISA diversi. La nuova previsione si applica a partire dal CPB 2026-2027.
Adesione al CPB in presenza di una causa di esclusione
L’adesione al CPB è priva di effetti se espressa in presenza di una causa di esclusione di cui all’art. 11 del DLgs. 13/2024. Viene corrispondentemente soppressa la causa di decadenza dal CPB legata alla carenza dei predetti requisiti.
La previsione del nuovo art. 11 co. 1-bis del DLgs. 13/2024 trova applicazione a decorrere dal concordato preventivo biennale per il biennio 2026-2027.
1.3 CAUSE DI DECADENZA DAL CPB
Il sistema delle cause di decadenza dal CPB è stato oggetto di modifiche da parte del DLgs. 148/2026, a decorrere dal biennio d’imposta 2026-2027.
Carenza dei presupposti per l’adesione al CPB
È stata soppressa l’ipotesi di decadenza collegata all’assenza dei requisiti d’accesso e alla presenza di cause di esclusione dal CPB in sede di adesione al concordato. Al ricorrere di tali situazioni, l’adesione al CPB è priva di effetti.
Presentazione di dichiarazioni integrative
Sono state anche modificate le cause di decadenza che dipendono da errori ed omissioni commessi dal contribuente in dichiarazione.
A decorrere dal CPB 2026-2027, infatti, la presentazione di una dichiarazione integrativa del modello REDDITI su cui si basa la proposta di CPB non costituisce più una causa di decadenza. Viene ammesso il ricalcolo del reddito e del valore della produzione netta concordati quando si renda necessario modificare o integrare la dichiarazione dei redditi per rimuovere errori od omissioni relativi a ricavi, compensi o altri dati indicati nella dichiarazione dei redditi o comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato. Le sanzioni correlate alle violazioni possono essere definite mediante ravvedimento operoso.
Sempre a partire dal CPB 2026-2027, però, determina la decadenza dal CPB l’emersione, a seguito di accertamento, per il periodo d’imposta precedente a quelli oggetto del concordato, di errori od omissioni nei dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato, tali che il reddito o il valore netto della produzione calcolati sulla base dei dati corretti risultino superiori di almeno il 30% rispetto al reddito o al valore netto della produzione concordati.
In sostanza, se l’errore o l’omissione nella dichiarazione vengono corretti spontaneamente con il ricorso al ravvedimento operoso, il contribuente dovrà ricalcolare i valori concordati e il CPB continuerà ad essere applicato tenendo conto dei nuovi valori. Diversamente, se l’errore o l’omissione vengono rilevati in sede di accertamento e sono tali da determinare uno scostamento almeno pari al 30%, si determina la decadenza dal CPB.
1.4 REGIME PREMIALE ISA IN CASO DI RINNOVO DEL CPB
A partire dal CPB 2026-2027, il rinnovo del concordato viene premiato attraverso l’incremento di alcuni benefici del regime premiale ISA. In particolare, è disposto:
· l’aumento a 70.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti relativi alle imposte dirette e IRAP;
· l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA;
· l’aumento a 100.000,00 euro annui della soglia di esonero per l’apposizione del visto di conformità e per la prestazione della garanzia per i rimborsi IVA;
· l’anticipazione di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento.
Inoltre, per i contribuenti che hanno aderito per un primo biennio al CPB e decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027 è previsto il ricorso ai pagamenti rateali senza interessi per il versamento delle imposte dovute, per le medesime annualità, a titolo di saldo e acconto.
1.5 MAGGIORAZIONE DEGLI ACCONTI D’IMPOSTA IN CASO DI RINNOVO DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE
L’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che le maggiorazioni degli acconti IRPEF/IRES e IRAP non sono dovute in caso di rinnovo del CPB in modo continuativo. Ad esempio, tali maggiorazioni non sono dovute da parte dei contribuenti che, avendo aderito al CPB per il biennio 2024-2025, rinnovano l’adesione per il biennio immediatamente successivo 2026-2027 (FAQ Agenzia delle Entrate 3.6.2026 n. 2).
2 REGIME DEL RAVVEDIMENTO 2020-2023 COLLEGATO AL RINNOVO DEL CONCORDATO PREVENTIVO 2026-2027
L’art. 29 del DLgs. 148/2026 ripropone il regime del ravvedimento, applicabile dai soggetti ISA che rinnovano l’adesione al concordato preventivo biennale relativamente al biennio 2026-2027. Sono pertanto esclusi dal regime del ravvedimento 2020-2023:
· sia i contribuenti che aderiscono per la prima volta al CPB nel 2026;
· sia i contribuenti che hanno aderito al CPB 2025-2026, non trattandosi di fattispecie di rinnovo del CPB.
Aderendo a questa misura, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva:
· sono inibite le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
· il regime riguarda le annualità 2020, 2021, 2022 e 2023.
2.1 AMBITO SOGGETTIVO
Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:
· nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA (salvo quanto indicato nel successivo § 27.4 “Soggetti esclusi da ISA”);
· aderiscono al concordato preventivo biennale 2026-2027 entro il 31.10.2026, ovvero entro l’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare.
2.2 BASE IMPONIBILE
La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o il valore della produzione netta già dichiarato al 12.8.2026 (data di entrata in vigore del DLgs. 148/2026) in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.
2.3 ALIQUOTE
Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.
Le aliquote ridotte per i periodi d’imposta 2020 e 2021 tengono conto degli effetti della pandemia da COVID-19.
2.4 SOGGETTI ESCLUSI DA ISA
Il regime del ravvedimento 2020-2023 può essere applicato anche dai soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2020 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto di:
· una delle cause di esclusione legate alla pandemia da COVID-19 (svolgimento dell’attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2021);
· una condizione di non normale svolgimento dell’attività;
· esercizio di due o più attività d’impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’ISA relativo all’attività prevalente superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati (c.d. “soggetti multiattività”).
L’applicazione del regime del ravvedimento 2020-2023 è in ogni caso subordinata, anche per tali soggetti, al rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027.
Determinazione della base imponibile in presenza di cause di esclusione dagli ISA
Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA espressamente indicate, la base imponibile è determinata, per l’annualità interessata, come differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 12.8.2026 e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%.
Analogo incremento si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP.
Aliquote d’imposta in presenza di cause di esclusione dagli ISA
Per i soggetti esclusi dagli ISA che possono comunque beneficiare della sanatoria l’aliquota dell’imposta sostitutiva è fissa ed è pari al:
· 12,5%, per le imposte sui redditi e relative addizionali;
· 3,9%, per l’IRAP.
* La riduzione non si applica per le imprese multiattività che aderiscono al ravvedimento.
2.5 IMPORTO MINIMO
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro.
2.6 TERMINI DI VERSAMENTO
L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:
· a partire dall’1.1.2027;
· entro il 15.3.2027, in unica soluzione, o mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 16.3.2027.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
2.7 ATTI CHE INIBISCONO IL PERFEZIONAMENTO DELLA SANATORIA
Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:
· processi verbali di constatazione;
· schemi di atto di accertamento;
· atti di recupero di crediti inesistenti.
2.8 COMUNICAZIONE DELL’OPZIONE PER IL REGIME DI RAVVEDIMENTO
I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno stabiliti da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
2.9 CAUSE DI DECADENZA
La protezione dagli accertamenti offerta dalla sanatoria fiscale viene meno nel caso in cui:
· il contribuente decada dal concordato preventivo biennale, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del DLgs. 13/2024;
· il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2020 al 2023 i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000 o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
· si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
· le cause di esclusione dagli ISA sopra indicate (cause legate al COVID-19, non normale svolgimento dell’attività e imprese multiattività) siano state dichiarate infedelmente.
2.10 PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI ADESIONE AL REGIME DEL RAVVEDIMENTO
I termini di accertamento (per imposte dirette e IVA) sono prorogati al 31.12.2029 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
· contribuente soggetto a ISA;
· rinnovo del concordato preventivo biennale 2026-2027;
· adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2020, 2021, 2022 e 2023.
La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento.
2.11 PROROGA DEI TERMINI PER L’ACCERTAMENTO IN CASO DI RINNOVO DEL CPB 2026-2027
Per i soggetti a cui si applicano gli ISA che rinnovano l’adesione al CPB per il biennio d’imposta 2026-2027, i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2026 sono prorogati al 31.12.2027 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.
Cordiali saluti.
Dott. Marco Folicaldi