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Relativamente al 2025, il diritto camerale annuale è dovuto nelle misure stabilite dal DM 21.4.2011 ridotte del 50%. Le misure del tributo variano in base alla sezione, ordinaria o speciale, del Registro in cui l’impresa è iscritta. In particolare:

1.1 Sezioni speciali del registro delle imprese

Per i soggetti iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, il diritto è dovuto nelle se­guenti misure:

  • società semplici non agricole: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • società semplici agricole: 50,00 euro (unità locale 10,00 euro);
  • società tra avvocati ex DLgs. 96/2001: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • imprese individuali: 44,00 euro (unità locale 8,80 euro).

1.2 Sezione ordinaria del registro delle imprese

Relativamente alle imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro, le misure sono le seguenti:

  • imprese individuali: 100,00 euro (unità locale 20,00 euro);
  • tutte le altre imprese: importi variabili in relazione all’aliquota applicabile per lo scaglione di fatturato relativo al 2024, da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 20.000,00 euro (unità locale 20% di quanto dovuto dalla sede principale con un massimo di 100,00 euro).

1.3 Unità locali e sedi secondarie di imprese estere

Le unità locali e le sedi secondarie di imprese con sede principale all’estero devono versare, per cia­scuna unità o sede, l’importo di 55,00 euro.

1.4 Versamento del diritto annuale

Il diritto camerale deve essere versato, con modalità telematica, tramite il modello F24, utilizzando il codice tributo “3850”, da indicare nella sezione “IMU ed altri tributi locali”.

È possibile il pagamento attraverso la piattaforma pagoPA.

IMPRESE ISCRITTE NEL CORSO DEL 2025

Le imprese di nuova iscrizione possono versare il tributo contestualmente all’iscrizione o all’annotazione nel Registro delle imprese, oppure entro i successivi 30 giorni.

IMPRESE ISCRITTE NEL 2024 O IN ANNI PRECEDENTI

Per le imprese iscritte nel 2024 o in anni precedenti, il termine per il versamento del diritto annuale coincide con quello di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.

Per i soggetti IRPEF, i termini di versamento scadono:

  • il 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
  • oppure il 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.

Per le società di capitali e gli altri enti soggetti ad IRES, le imposte sono versate entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta al quale si riferiscono. In relazione ai soggetti IRES “solari”, quindi, i termini sono analoghi a quelli per le persone fisiche e le società di persone.

Con riferimento a tali soggetti:

  • se essi approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, il saldo e il primo acconto sono versati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio;
  • se il bilancio non è approvato nel termine stabilito per legge, il versamento è comunque effettuato entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.

In ogni caso, è possibile differire il versamento al 30° giorno successivo, maggiorando le somme da versare dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi