Circolare n.14 del 27-05-2025 - Concordato preventivo per il biennio 2025-2026 - Modalità di adesione e ultimi chiarimenti
27 maggio 251 Premessa
I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026; a tal fine, è necessario presentare il modello CPB 2025-2026, che quest’anno può essere:
- allegato al modello ISA e trasmesso contestualmente alla dichiarazione dei redditi;
- oppure trasmesso in forma autonoma.
L’Agenzia delle Entrate, oltre ad aver approvato il modello CPB 2025-2026 e le relative modalità di presentazione, ha inoltre diffuso alcuni chiarimenti in merito all’applicabilità di alcune cause di esclusione dal concordato preventivo biennale.
2 Modello CPB 2025-2026
Con il provv. Agenzia delle Entrate 9.4.2025 n. 172928 è stato approvato il modello e le relative istruzioni per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo per il biennio 2025-2026 e per la relativa accettazione della proposta.
Il modello CPB 2025-2026 contiene il quadro P per l’adesione al concordato preventivo biennale da parte dei soggetti che applicano gli ISA; rispetto all’anno scorso, cambiano le modalità di trasmissione, in quanto il modello può non essere allegato alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, ma essere trasmesso autonomamente dalla dichiarazione dei redditi.
2.1 Modalità di trasmissione
Secondo quanto indicato sia nelle istruzioni alla compilazione del modello CPB 2025-2026, sia nel provv. Agenzia delle Entrate 24.4.2025 n. 195422, l’invio può essere effettuato con due modalità alternative:
- in fase di trasmissione della dichiarazione dei redditi, allegandolo al modello ISA;
- in via autonoma, congiuntamente al solo frontespizio del modello REDDITI 2025.
In ogni caso, l’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026 deve essere formalizzata entro il 30.9.2025.
3 Criteri di determinazione della proposta CPB
Il DM 28.4.2025 ha definito i criteri in base ai quali l’Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato preventivo biennale 2025-2026 ai soggetti che applicano gli ISA per il periodo d’imposta 2024.
3.1 METODOLOGIA
I criteri in base ai quali è formulata la proposta di reddito e del valore della produzione netta concordati (c.d. “metodologia”) sono analoghi a quelli definiti per il CPB 2024-2025.
In linea generale, la proposta è elaborata utilizzando i dati dichiarati dal contribuente e le informazioni correlate all’applicazione degli ISA, anche relative ad annualità pregresse. Più in particolare, il punto di partenza è il reddito dichiarato per il periodo d’imposta 2024, al quale vengono apportate delle variazioni in base:
- al risultato dei singoli indicatori che operano per gli ISA;
- all’andamento dell’attività negli ultimi tre periodi d’imposta, compresa quella oggetto di dichiarazione;
- al confronto con valori di riferimento settoriali;
- all’andamento generale dell’economia rilevato dall’ISTAT per i periodi d’imposta 2025 e 2026.
Mediante i criteri sopra indicati, viene formulata una proposta di reddito che porta al raggiungimento del punteggio di affidabilità fiscale pari a 10 nell’arco dei due anni oggetto di concordato.
3.2 CESSAZIONE DEL CPB PER EVENTI ECCEZIONALI
L’art. 4 del DM 28.4.2025 conferma l’applicabilità delle circostanze eccezionali le quali, se determinano minori redditi o minori valori della produzione netta effettivi in misura superiore al 30% rispetto a quelli oggetto di concordato, ne fanno cessare gli effetti.
Si tratta in particolare di:
- eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza;
- altri eventi straordinari che hanno comportato danni ai locali destinati all’attività tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo, l’impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell’attività, oppure la sospensione dell’attività, laddove l’unico o il principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l’attività;
- liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
- cessione in affitto dell’unica azienda;
- sospensione dell’attività ai fini amministrativi con comunicazione alla Camera di Commercio, oppure sospensione della professione dandone comunicazione all’Ordine o alla Cassa previdenziale di competenza.
3.3 RIDUZIONE DELLA PROPOSTA PER EVENTI ECCEZIONALI
Viene anche replicata la previsione della metodologia per il CPB 2024-2025 che consente di ridurre il reddito e il valore della produzione proposti in relazione al periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 al ricorrere degli eventi sopra indicati (con l’eccezione della liquidazione e dell’affitto d’azienda). Infatti, in loro presenza viene applicata una riduzione:
- del 10%, se gli eventi straordinari hanno comportato la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 e 60 giorni;
- del 20%, se la sospensione dell’attività è stata superiore a 60 giorni e fino a 120 giorni;
- del 30%, con una sospensione dell’attività superiore a 120 giorni.
Gli eventi straordinari devono essersi verificati nel periodo d’imposta in corso al 31.12.2025 e, in ogni caso, in data antecedente all’adesione al concordato.
In sede di compilazione del modello CPB 2025-2026 la presenza degli eventi eccezionali e la loro durata sono indicati al rigo P03 con i codici da 1 a 3.
4 Chiarimenti in materia di cause di esclusione
L’ambito applicativo del concordato preventivo biennale (CPB) è stato di recente oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate, attraverso alcune risposte a interpello riguardanti il requisito di applicazione degli ISA, le relative condizioni di accesso e le cause di esclusione.
4.1 APPLICAZIONE DEGLI ISA
La condizione preliminare per poter valutare la proposta di concordato preventivo biennale è che per l’attività d’impresa o di lavoro autonomo svolta sia stato approvato un ISA e che questo sia effettivamente applicato poiché non ricorrono cause di esclusione.
La possibilità di aderire non dipende quindi dalla mera allegazione del modello CPB al modello ISA, in quanto il CPB è precluso anche quando la presentazione del modello ISA sia richiesta a meri fini statistici o per l’acquisizione dei dati necessari alla futura elaborazione degli ISA.
In sostanza, per aderire al concordato preventivo formulato, ad esempio, per il 2025 e il 2026, occorre che non sussistano cause di esclusione e che sia compilata e allegata la comunicazione dei dati rilevanti ISA al modello REDDITI 2025.
4.2 PRODUZIONE DI REDDITI ESENTI OLTRE LA SOGLIA DEL 40%
In relazione alle condizioni di accesso al concordato preventivo biennale, non possono accedervi i soggetti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, hanno conseguito, nell’esercizio d’impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall’esercizio d’impresa o di arti e professioni.
4.3 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DA PARTE DEL SOCIO
L’art. 21 del DLgs. 13/2024 prevede, tra le altre, la causa di esclusione dal CPB:
- per la società o l’ente che risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento;
- ovvero per la società che è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi