Circolare n.15 del 20-06-2025 - Contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) – proroga dei versamenti
20 giugno 251. Premessa
Con l’art. 13 del DL 17.6.2025 n. 84, pubblicato sulla G.U. 17.6.2025 n. 138 e in vigore dal 18.6.2025, sono stati prorogati al 21.7.2025 senza alcuna maggiorazione, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, i termini per effettuare i versamenti:
- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che scadono il 30.6.2025;
- in relazione ai contribuenti che svolgono attività per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario.
2. Soggetti interessati dalla proroga dei versamenti
Per quanto riguarda i contribuenti interessati, analogamente agli scorsi anni, l’art. 13 del DL 84/2025 prevede che la proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, si applichi ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:
- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569,00 euro).
2.1 CONTRIBUENTI PER I QUALI RICORRONO CAUSE DI ESCLUSIONE DAGLI ISA
L’art. 13 del DL 84/2025 prevede che possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:
- applicano il regime forfettario;
- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).
Possono quindi beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, tutti i contribuenti che, contestualmente:
- esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica sia stata concretamente applicata;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.
In sostanza, le uniche cause ostative alla proroga risultano essere:
- la mancata approvazione degli ISA per il settore specifico di attività;
- in caso di approvazione dell’ISA per lo specifico settore di attività, la dichiarazione di ricavi o compensi superiori alla soglia di 5.164.569,00 euro.
2.2 SOCI DI SOCIETA’ E ASSOCIAZIONI “TRASPARENTI”
L’art. 13 del DL 84/2025 stabilisce che possono beneficiare della proroga anche i soggetti che:
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
- devono dichiarare redditi “per trasparenza”.
Pertanto, possono beneficiare della proroga al 21.7.2025 senza la maggiorazione dello 0,4%, oppure al 20.8.2025 con la maggiorazione dello 0,4%, anche:
- i soci di società di persone;
- i collaboratori di imprese familiari;
- i coniugi che gestiscono aziende coniugali;
- i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);
- i soci di società di capitali “trasparenti”.
2.3 SOGGETTI CHE NON RIENTRANO NELLA PROROGA
Per i soggetti che non possono rientrare nella proroga dei versamenti di cui all’art. 13 del DL 84/2025, rimangono quindi fermi i termini ordinari:
- del 30.6.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure del 30.7.2025 (30° giorno successivo al 30.6.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
Si tratta, ad esempio:
- delle persone fisiche che non esercitano attività d’impresa o di lavoro autonomo, neppure tramite partecipazione a società o associazioni “trasparenti”;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali non sono stati approvati gli ISA;
- dei contribuenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo per le quali sono stati approvati gli ISA, ma che dichiarano ricavi o compensi superiori al previsto limite di 5.164.569,00 euro;
- degli imprenditori agricoli titolari solo di reddito agrario.
2.4 SOGGETTI IRES CON TERMINI DI VERSAMENTO SUCCESSIVI AL 30.06.2025
La proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 non riguarda comunque i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30.6.2025 per effetto della:
- data di approvazione del bilancio o rendiconto (es. società di capitali “solari” che approvano il bilancio 2024 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, dopo il 31.5.2025);
- data di chiusura del periodo d’imposta (es. società di capitali con esercizio 1.7.2024 - 30.6.2025).
Ad esempio, considerando una società di capitali con esercizio sociale coincidente con l’anno solare chiuso il 31.12.2024 e approvazione del bilancio il 23.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al 2024 e del primo acconto del 2025 scadono ordinariamente:
- il 31.7.2025, senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.8.2025 (30° giorno successivo al 31.7.2025), con la maggiorazione dello 0,4%, termine che cadendo di sabato slitta all’1.9.2025.
Considerando invece, ad esempio, una società di capitali con esercizio sociale 1.7.2024 - 30.6.2025, i termini di versamento del saldo relativo al periodo d’imposta 2024-2025 e del primo acconto del periodo d’imposta 2025-2026 scadono ordinariamente:
- il 31.12.2025 (ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta), senza la maggiorazione dello 0,4%;
- oppure il 30.1.2026 (30° giorno successivo al 31.12.2025), con la maggiorazione dello 0,4%.
VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI INPS DI ARTIGIANI, COMMERCIANTI E PROFESSIONISTI
In relazione ai contribuenti che possono beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, i termini del 21.7.2025 e del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%) si applicano altresì al versamento del saldo per il 2024 e del primo acconto per il 2025 dei contributi dovuti da artigiani, commercianti e professionisti iscritti alle relative Gestioni separate dell’INPS (cfr. messaggio INPS 27.7.2021 n. 2731 e FAQ Agenzia delle Entrate 26.7.2024).
Ai sensi dell’art. 18 co. 4 del DLgs. 241/97, infatti, tali contributi devono essere versati entro i termini previsti per il pagamento dell’IRPEF.
VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE ALLE CAMERE DI COMMERCIO
Ai sensi dell’art. 8 del DM 11.5.2001 n. 359, il diritto annuale per l’iscrizione o l’annotazione nel Registro delle imprese deve essere versato entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, deve ritenersi che anche tale versamento possa beneficiare della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025, ricorrendone le condizioni, e possa quindi avvenire:
- entro il 21.7.2025, senza alcuna maggiorazione;
- oppure entro il 20.8.2025, con la maggiorazione dello 0,4%.
3. OPZIONE PER LA RATEIZZAZIONE DEI VERSAMENTI
Qualora si benefici della proroga di cui all’art. 13 del DL 84/2025 e si intenda optare per la rateizzazione degli importi a titolo di saldo o di primo acconto di imposte e contributi, ai sensi dell’art. 20 del DLgs. 241/97:
- poiché il termine di versamento della prima rata coincide con il termine di versamento del saldo o dell’acconto, esso deve intendersi differito alla nuova scadenza del 21.7.2025 o del 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%);
- per quanto riguarda i termini di versamento delle rate successive alla prima, la scadenza è stabilita al giorno 16 di ciascun mese, in relazione a tutti i contribuenti.
Resta confermato che l’opzione per la rateizzazione comporta l’applicazione degli interessi del 4% annuo.
3.1 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 21.07.2025
Un contribuente che può beneficiare della proroga e che versa la prima rata entro il 21.7.2025 (senza la maggiorazione dello 0,4%), indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve quindi:
- versare la seconda rata entro il 20.8.2025 (in considerazione del differimento per il periodo feriale, rispetto alla scadenza ordinaria del 16.8.2025);
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a sei.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 21.7.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
3.2 SOGGETTI CHE BENEFICIANO DELLA PROROGA E RATEIZZANO A PARTIRE DAL 20.08.2025
Se, invece, un contribuente che può beneficiare della proroga versa la prima rata entro il 20.8.2025 (con la maggiorazione dello 0,4%), sempre indipendentemente dal fatto che sia titolare o meno di partita IVA, deve:
- versare la seconda rata entro il 16.9.2025;
- concludere il piano di rateizzazione entro il 16.12.2025; il numero massimo di rate è quindi pari a cinque.
In caso di rateizzazione massima a partire dal 20.8.2025, il piano di rateazione e gli interessi dovuti sono quindi riepilogati nella seguente tabella.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi