Effetti ai fini fiscali

La variazione del tasso legale ha effetto anche in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

Ravvedimento operoso

L’incremento del tasso di interesse legale comporta l’aumento degli importi dovuti in caso di ravvedimento operoso ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 18.12.97 n. 472.

Per regolarizzare gli omessi, insufficienti o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso, infatti, occorre corrispondere, oltre alla prevista sanzione ridotta, anche gli interessi moratori calcolati al tasso legale, con maturazione giorno per giorno, a partire dal giorno successivo a quello entro il quale doveva essere assolto l’adempimento e fino al giorno in cui si effettua il pagamento.

Il tasso legale da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di pro rata temporis, ed è quindi pari:

  • è allo 0,5%, dall’1.1.2015 al 31.12.2015;
  • è allo 0,2%, dall’1.1.2016 al 31.12.2016;
  • è allo 0,1%, dall’1.1.2017 al 31.12.2017;
  • è allo 0,3%, dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
  • è allo 0,8%, dall’1.1.2019 al 31.12.2019;
  • è allo 0,05%, dall’1.1.2020 al 31.12.2020;
  • è allo 0,01%, dall’1.1.2021 al 31.12.2021;
  • è all’1,25%, dall’1.1.2022 al 31.12.2022
  • è all’5% dal 1.1.2023 al 31.12.2023
  • è all’2,5% dall’1.1.2024 fino al giorno di versamento compreso.

Rateizzazione delle somme dovute in seguito all’adesione ad istituti deflativi del contenzioso a regime

La diminuzione al 2,5% del tasso di interesse legale rileva anche in caso di opzione per il versamento rateale delle somme dovute per effetto dei seguenti istituti deflativi del contenzioso:

  • è accertamento con adesione, ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione;
  • è acquiescenza all’accertamento, ai sensi dell’art. 15 del DLgs. 19.6.97 n. 218; sulle rate successive alla prima, gli interessi legali sono calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata;
  • è conciliazione giudiziale, ai sensi dell’art. 48 del DLgs. 31.12.92 n. 546; gli interessi legali sono calcolati sulle rate successive alla prima.

Pertanto, ad esempio, in caso di atto di adesione perfezionato nel 2023 il cui pagamento viene rateizzato, sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale del 5% in vigore nel 2023, anche per le rate che scadranno negli anni successivi, indipendentemente dalle successive variazioni del tasso legale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione agli altri istituti deflativi del contenzioso, sopra richiamati.

Misure degli interessi non computati per iscritto

La nuova misura del 2,5% del tasso legale rileva anche per il calcolo degli interessi, non determinati per iscritto, in relazione:

  • è ai capitali dati a mutuo;
  • è agli interessi che concorrono alla formazione del reddito d’impresa.

Adeguamento dei coefficienti dell’usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte dirette

La diminuzione del tasso legale al 2,5% ha richiesto l’intervento del DM 21 dicembre 2023, pubblicato sulla G.U. 29 dicembre 2023 n. 302, che ha adeguato i coefficienti per la determinazione del valore, ai fini dell’imposta di registro, ipotecaria, catastale, di successione e donazione:

  • è delle rendite perpetue o a tempo indeterminato;
  • è delle rendite o pensioni a tempo determinato;
  • è delle rendite e delle pensioni vitalizie;
  • è dei diritti di usufrutto a vita.

L’art. 1 comma 3 del DM 21 dicembre 2023, inoltre, sostituisce il prospetto dei coefficienti allegato al DPR 131/86, necessario per la determinazione del valore del diritto di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni vitalizie.

I nuovi valori definiti dal DM 21 dicembre 2023 si applicano, per espressa disposizione dell’art. 2 del medesimo DM: agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle donazioni fatte a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La nuova misura minima della sanzione, pari al 2,5%, si applica ai contributi con scadenza di pagamento a partire dal 01.01.2024.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi