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Premessa

Con legge n. 207 del 30.12.2024, conosciuta come “Legge Finanziaria 2025”, il legislatore ha introdotto nel nostro ordinamento numerose novità in materia fiscale.

Tra le varie novità si segnala l’anticipazione dell’aliquota di detrazione del 30% sui lavori di recupero edilizio già a decorrere dalle spese sostenute nel 01.01.2025, con un importante eccezione a favore dei proprietari che adibiscono l’immobile ad abitazione principale: in tal caso la detrazione applicabile sarà pari al 50% nel 2025 (ridotta al 36% nel biennio 2026-2027).

Riguardo ai benefici per l’acquisto della prima casa e alla decadenza dell’incentivo sull’imposta di registro, si segnala l’estensione del termine previsto per la vendita della prima casa da 1 a 2 anni.

Si segnala l’abrogazione anticipata del credito “investimenti 4.0”, il quale potrà continuare ad essere richiesto se, alla data del 31.12.2024, è stato versato un acconto di almeno il 20% (per effettuare poi gli investimenti entro il 30.06.2025).

Viene prorogata, invece, la maggiorazione della deduzione del 20% sulle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Di seguito illustriamo le novità introdotte dalla legge n. 207/2024.

Le principali novità in materia lavoro e previdenza

Assegnazione e cessione di beni ai soci

Viene riproposto il regime agevolato di assegnazione e cessione dei beni ai soci e di trasformazione in società semplice.I benefici fiscali competono per le operazioni poste in essere entro il 30.09.2025 ed i benefici si sostanziano nell’imposizione sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni assegnati o ceduti ai soci, o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa a seguito della trasformazione.

L’aliquota è maggiorata al 10,5% per le società non operative per almeno due anni.

L’imposizione sostitutiva è pari al 13% sulle riserve in sospensione d’imposta annullate a seguito delle operazioni agevolate.

Il versamento delle imposte deve avvenire per il 60% entro il 30.09.2025 e per il restante 40% entro il successivo 30.11.2025.

Recupero edilizio

Con riferimento alle detrazioni sui lavori di recupero edilizio, viene parzialmente anticipata l’entrata in vigore delle aliquote di detrazione meno convenienti dal 01.01.2025.

E’ previsto, in particolare, l’applicazione della disciplina a regime sin dalle spese sostenute dal 01.01.2025, con applicazione dell’aliquota del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 per abitazioni diverse da quelle principali (aliquota che scende al 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027).

Viene prevista un’importante deroga, per gli anni 2025, 2026 e 2027 a favore dei proprietari (o titolari di diritti reali) che adibiscono l’immobile ad abitazione principale. In tal caso:

per il 2025 trova applicazione l’aliquota del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro;

per il 2026 e 2027 trova applicazione l’aliquota del 36% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro.

Si segnala che la detrazione continua a trovare applicazione nella misura del 50% per gli interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Non godono dal 2025 del beneficio fiscale le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Sisma bonus ed ecobonus

Gli interventi antisismici e di risparmio energetico vengono sostanzialmente equiparati, nell’aliquota di detrazione, a quelli di recupero edilizio.

Si segnalano le seguenti deroghe rispetto alla riduzione generalizzata dell’aliquota al 30%:

per le abitazioni principali l’aliquota è del 50% per le spese sostenute nel 2025, mentre scende al 36% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027;

per le unità immobiliari diverse dall’abitazione principale l’aliquota è del 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle sostenute negli anni 2026 e 2027.

Dal 2025 non possono beneficiare dell’ecobonus le spese sostenute per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Bonus mobili

Viene prorogato anche il c.d. “Bonus mobili” per il 2025, con applicazione di un’aliquota del 50% e un massimale di spesa di 5.000 euro.

Investimenti 4.0

E’ prevista l’abrogazione, a partire dal 2025 dell’agevolazione, che potrà essere richiesta nel periodo 20025 solo in caso di prenotazione entro il 31.12.2024 con versamento di un acconto almeno pari al 20% e accettazione da parte del venditore.

In tal caso gli investimenti devono essere ultimati entro il 30.06.2025.

Transizione 5.0

Il legislatore ha apportato alcune modifiche alle agevolazioni previste in materia di transizione 5.0. Tra le novità di maggiore interesse segnaliamo le seguenti:

il credito d’imposta può essere riconosciuto, in alternativa alle imprese, alle società di servizi energetici certificate da organismo accreditato per i progetti di innovazione effettuati presso l’azienda cliente;

vengono ampliate le classi agevolate di moduli fotovoltaici e aumentate le maggiorazioni spettanti della base imponibile ai fini del calcolo del beneficio spettante (le due ipotesi originariamente previste prevedevano una maggiorazione della base al 120-140% del costo mentre ora sono riconosciute tre tipologie di celle ammesse, con un beneficio del 130-140-250%);

il credito d’imposta viene riconosciuto nella misura del 35% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro, e nella misura del 5% per la quota di investimenti ammissibili fino a 50 milioni di euro per anno per l’impresa beneficiaria;

le maggiorazioni del credito spettante per riduzione dei consumi vengono modificate da 40/20/10% al 40/10% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 6%, mentre passa dal 45/25/15% al 45/15% per i risparmi localizzati nel territorio superiori al 10%.

IRES premiale

È introdotta una riduzione dell’IRES dal 24 al 20% sul reddito d’impresa dichiarato dalle società in presenza di determinate condizioni, ovvero l’accantonamento a riserva di almeno l’80% dell’utile dell’esercizio in corso al 31.12.2024.

Un ammontare non inferiore al 30% di tale utile (comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31.12.2023) deve essere destinata a investimenti relativi all’acquisto di beni strumentali nuovi appartenenti alle categorie degli investimenti 4.0 e 5.0.

Gli investimenti devono essere di ammontare non inferiore nel minimo a 20.000 euro.

Tali investimenti devono essere avviati dal 01.1.2025 e conclusi entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Viene inoltre richiesto che vi sia nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024 un incremento occupazionale di almeno 1% e comunque non inferiore ad una unità.

Estromissione beni imprenditore

Sono riaperti i termini per l’estromissione agevolata dei beni dell’imprenditore con riferimento alle operazioni attuate entro il 31.05.2025.

I benefici si sostanziano, come nei precedenti anni, nell’applicazione dell’imposta sostitutiva dell’8% sulle plusvalenze realizzate sui beni destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.

Le imprese interessate sono tenute a versare l’imposta sostitutiva entro il 30.11.2025 per il 60%, mentre la restante quota deve essere versata entro il successivo 30.06.2025.

Super deduzione nuove assunzioni

È prevista per gli anni 2025, 2026 e 2027 una deduzione sui costi delle nuove assunzioni di personale a tempo indeterminato pari al 20% sugli incrementi occupazionali risultanti al termine di ciascuno dei predetti periodi d’imposta.

Fringe benefit

È previsto l’incremento temporaneo, dal 2025 al 2027, della soglia di non imponibilità dei fringe benefit.

Tale soglia è aumentata da 258,23 euro a 1.000 per tutti i dipendenti, ulteriormente incrementati a 2.000 euro a favore dei dipendenti con figli fiscalmente a carico.

Premi produttività

E’ ridotta, per il triennio dal 2025 al 2027 l’aliquota applicabile ai premi di produttività dal 10% al 5%.

Cripto attività

Viene inasprito il regime fiscale sulle cripto attività, con la previsione di un’imposta sostitutiva del 33% sulle plusvalenze e sugli altri proventi realizzati dal 01.01.2026.

Viene inoltre eliminata la franchigia di 2.000 euro sulle cripto attività e reintrodotto un regime di affrancamento alla data del 01.01.2025 con aliquota del 18%.

Rivalutazione terreni e partecipazioni

E’ stabilizzato il beneficio, prorogato per numerosi anni, sulla rivalutazione di partecipazioni (quotate e non) e terreni (agricoli ed edificabili).

A decorrere dal 2025 i valori potranno essere affrancati con il pagamento di un’aliquota del 18%, da versare integralmente entro il 30.11 dell’anno di rivalutazione, oppure in tre rate annuali di pari importo, con scadenza il 30.11 di ogni anno interessato.

Si segnala l’introduzione di una nuova disposizione, rispetto agli anni precedenti, secondo la quale la disciplina della rivalutazione non si applica ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze realizzate da società ed ENC privi di stabile organizzazione nel territorio dello stato.

Stabilizzazione riforma IRPEF

E’ confermata a regime la riduzione da 4 a 3 scaglioni di reddito e le relative aliquote. A decorrere dal 2025, le aliquote e gli scaglioni saranno i seguenti:

fino a 28.000 euro: aliquota del 23%;

oltre i 28.000 fino a 50.000 euro: aliquota del 35%;

oltre i 50.000 euro: aliquota del 43%.

Viene confermato, inoltre, l’aumento a 1.955 della detrazione per i titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati nel caso in cui il reddito complessivo non superi i 15.000 euro (diversamente spetta nella misura di 1.880 euro annui).

Il trattamento integrativo per i redditi di lavoro dipendente e alcuni redditi assimilati di importo complessivo non superiore a 15.000 euro, previsto dal DL n. 3/2020 viene riconosciuto a condizione che l’imposta lorda sia superiore all’importo della detrazione spettante diminuita dell’importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell’anno.

Auto in uso promiscuo ai dipendenti

In materia di tassazione del reddito di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori, viene previsto che i veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo ai dipendenti con contratti stipulati dal 01.01.2025, il fringe benefit viene calcolato come segue:

50% dell’importo delle tariffe ACI corrispondenti ad una percorrenza convenzionale annuale di 15.000 km;

20% del predetto importo nel caso di veicoli elettrici ibridi plug in;

10% dell’importo per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica.

Esclusione dal regime forfetario

Viene modificata la causa di esclusione dal regime forfetario riferita al reddito di lavoro dipendente percepito nell’anno precedente a quello in cui si vuole applicare tale regime.

Per effetto della modifica apportata, per il solo anno 2025 la soglia di tolleranza viene aumentata da 30.000 a 35.000 euro.

Detrazione per redditi superiori a 75.000 euro

Per le persone fisiche con un reddito complessivo superiore a 75.000 euro trova applicazione una limitazione alle detrazioni (escluse spese sanitarie, somme investite in start up e PMI innovative) per le spese sostenute dal 01.01.2025.

Il massimale, che può variare a seconda dei figli fiscalmente a carico, è pari a 14.000 euro se il reddito complessivo non supera i 100.000 euro, ed a 8.000 euro se viene superato tale importo.

Come anticipato, va applicato un coefficiente al massimale sopra individuato a seconda che il contribuente sia parte di un nucleo familiare con più di due figli fiscalmente a carico (1), due figli fiscalmente a carico (0.85), un figlio fiscalmente a carico (0.7) oppure nessuno (0.5).

Tracciabilità spese trasferta

È introdotto l’obbligo di pagamento mediante mezzi tracciabili per la non concorrenza al reddito delle spese relative alle trasferte dei dipendenti.

Se i relativi pagamenti sono eseguiti con metodi tracciabili, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per le trasferte o le missioni per vitto, alloggio e viaggio/trasporto.

Analogo obbligo viene introdotto ai fini della deducibilità della spesa in capo all’impresa.

La novità trova applicazione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Spese di trasferta per i professionisti

Viene previsto che le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, nonché quelle di viaggio e trasporto effettuate mediante autoservizi pubblici non di linea, addebitate al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte di dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi saranno deducibili se eseguite mediante strumenti tracciabili.

Spese di rappresentanza per imprese

Le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili ai fini del reddito d’impresa e dell’IRAP solo se sostenute con versamento bancario o postale oppure tramite altri sistemi di pagamento tracciati.

La novità non dovrebbe riguardare, in quanto non viene menzionata della legge n. 207/2024, le spese di pubblicità e sponsorizzazione.

Le nuove disposizioni si applicano al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024.

Obbligo PEC amministratori di società

Viene esteso l’obbligo di indicare il proprio domicilio PEC presso il registro delle imprese agli amministratori di società.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi