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Le novità

Con particolare riferimento a tale ultima novità, si segnala:

  • è l’introduzione di un divieto di compensazione generale in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi per importi complessivamente superiori a 100.000 euro;
  • è l’obbligo di utilizzo dei servizi online delle Entrate viene esteso a tutti i casi in cui siano effettuate delle compensazioni, anche con riferimento a crediti nei confronti di INPS ed INAIL;
  • è viene introdotto un termine iniziale di utilizzo dei crediti contributivi e riferiti a premi assicurativi;
  • è viene definito un divieto di compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante F24 a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA.

Di seguito illustriamo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio con riferimento alla compensazione dei crediti tramite modello F24.

Divieto compensazione per carichi scaduti

Con l’introduzione del comma 37 quinquies all’articolo 37 del DL n. 223/2006 il legislatore ha previsto un divieto di compensazione particolarmente ampio, applicabile a qualunque tipologia di contribuente con carichi iscritti a ruolo per un importo superiore a 100.000 euro.

In mancanza di un chiarimento ufficiale sul punto, secondo la lettura della disposizione, il divieto di compensazione sembra avere carattere assoluto, anche con riferimento agli importi eccedenti la soglia di 100.000 euro.

A titolo esemplificativo, se sono presenti carichi per 100.000 euro ed il contribuente dispone di un credito pari a 103.000 euro, non sembra possibile compensare nemmeno la somma eccedente di 3.000 euro.

Il nuovo divieto si aggiunge, senza sostituirsi al divieto di compensazione previsto dall’articolo 31 del DL n. 78/2010 il quale già prevede un divieto di compensazione per ruoli scaduti, sia pure circoscritto ai carichi di ruolo superiori a 1.500 euro.

Il nuovo divieto, come cennato, trova applicazione a decorrere dal 01.07.2024.

Con riferimento al profilo soggettivo, il nuovo divieto trova applicazione a tutti i contribuenti, a prescinderne dalla natura soggettiva. Il limite di 100.000 euro, pertanto, troverà applicazione con riferimento a persone fisiche, società ed enti di altra natura.

Rispetto alla tipologia di compensazione:

  • è il divieto si riferisce alle compensazioni orizzontali effettuate ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241/97, pertanto tra crediti e debiti di diversa natura che avvengono nel modello F24;
  • è il divieto non si riferisce alle compensazioni verticali che riguardano la stessa imposta, anche se esposte nel modello F24.

Rispetto ai carichi di ruolo rilevanti ai fini del computo della soglia, il divieto di compensazione presuppone iscrizioni a ruolo:

  • è per imposte erariali ed accessori (ovvero interessi, sanzioni, aggi spettanti all’Agente, altre spese collegate al ruolo);
  • è in alternativa, accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione;
  • è in entrambi i casi i termini di pagamento devono essere scaduti, devono essere ancora dovuti pagamenti e non devono essere in corso provvedimenti di sospensione (giudiziaria o amministrativa).

Come chiarito dalla lettera della norma, la soglia si riferisce ai soli tributi erariali, pertanto restano esclusi i ruoli riferiti a tributi locali, contributi e premi INAIL. Sono invece rilevanti i carichi inerenti ritenute alla fonte, imposte sui redditi, IRAP, IVA, registro, successioni, donazioni ed altre ancora.

Compensazione e obbligo servizi delle entrate

L’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 viene previsto dalla Legge di Bilancio 2024 con riferimento a due principali ipotesi:

è estensione generalizzata ai modelli contenenti compensazioni: viene stabilito che i versamenti mediante compensazione sono effettuati esclusivamente mediante i servizi messi a disposizione dalle Entrate (F24 online, F24 web o F24 intermediari);

è estensione ai crediti INPS ed INAIL: l’obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate si applica anche ai crediti maturati a titolo di contributi INPS e premi INAIL.

Anche in questo caso, le disposizioni trovano applicazione a decorrere dal 01.07.2024. Si segnala, in ogni caso, che viene prevista, ai fini dell’attuazione della disciplina, l’emissione di provvedimenti attuativi da parte di INPS ed INAIL con riferimento alla compensazione dei crediti di loro competenza (vedi oltre).

Compensazione nel modello F24 di crediti Inps e Inail

Vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di termine iniziale di compensazione dei crediti INPS ed INAIL. In particolare:

  • è con riferimento ai crediti INPS bisogna distinguere la compensazione effettuata da datori di lavoro agricoli, non agricoli e da lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani, commercianti o professionisti iscritti alla gestione separata;

Termine iniziale di compensazione Inps

  • è con riferimento ai crediti INAIL, la compensazione spetta a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto istituto.

La decorrenza dell’efficacia delle disposizioni appena indicate è vincolata all’emissione di appositi provvedimenti attuativi adottati d’intesa dalle Entrate e da INPS e INAIL.

Compensazione e cessazione partita iva

Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, è preclusa la compensazione orizzontale dei crediti fiscali e contributivi mediante F24 a partire dalla data di notifica del provvedimento di cessazione della partita IVA anche nel caso in cui il provvedimento delle entrate sia emesso in forza delle disposizioni di cui all’articolo 35 del DPR n. 633/72.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi