Circolare n.6 del 12-03-2025 Il regime del Ravvedimento 2018-2022
12 marzo 25Premessa
La presente circolare è riservata alla spettabile clientela che ha aderito al Concordato Preventivo Biennale 2025/2026 e che pertanto potrebbe avvalersi della correlata sanatoria per gli esercizi 2018/2022.
Regime del ravvedimento
L’art. 2-quater del DL 113/2024 convertito ha introdotto un “regime di ravvedimento” applicabile dai soggetti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale entro il 31.10.2024. In particolare, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva saranno inibite:
le rettifiche del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
relativamente alle annualità 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022;
è espressamente previsto che il contribuente possa sanare uno o più esercizi non vigendo l’obbligo di regolarizzare l’intero periodo 2018/20222.
Ambito soggettivo
Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che:
nelle annualità interessate hanno applicato gli ISA;
hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al DLgs. 13/2024, entro il 31.10.2024.
Di regola, la misura agevolativa può operare se, per il periodo d'imposta che si intende sanare, sono stati applicati gli ISA, in assenza di cause di esclusione. Una previsione derogatoria è stata inserita dall’art. 7 del DL 155/2024 a beneficio dei soggetti ISA che non determinano il reddito con criteri forfetari e che per una delle annualità comprese tra il 2018 e il 2022 non hanno applicato gli ISA per effetto:
✓ di una delle cause di esclusione legate alla pandemia da Covid-19 (svolgimento dell’attività in settori individuati, riduzione di ricavi e compensi di almeno il 33% rispetto al 2019, inizio attività nel 2019 o nel 2021);
✓ di una condizione di non normale svolgimento dell'attività.
Base imponibile
La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.
Aliquote
Anche l’aliquota dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali risente dell’affidabilità fiscale del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d’imposta, alla base imponibile come sopra determinata viene applicata un’aliquota variabile in base ai criteri indicati nelle seguenti tabelle.
Per i soggetti esclusi dagli ISA che possono comunque beneficiare della sanatoria l’aliquota d’imposta sostitutiva è fissa.
Per l’IRAP invece l’aliquota dell’imposta sostitutiva è costante.
Importo minimo e scadenza del versamento
Il valore complessivo dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000,00 euro; diversamente, per l’imposta sostitutiva di IRAP non è richiesto un importo minimo da versare.
L’imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:
entro il 31.3.2025, in unica soluzione;
a partire dal 31.3.2025, mediante pagamento rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale.
In caso di pagamento rateale, il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate; il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Atti che inibiscono il perfezionamento della sanatoria
Il ravvedimento non si perfeziona nel caso in cui il pagamento in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:
processi verbali di constatazione;
schemi di atto di accertamento;
atti di recupero di crediti inesistenti.
Cause di decadenza
La protezione dagli accertamenti di cui agli artt. 39 del DPR 600/73 e 54 co. 2 secondo periodo del DPR 633/72 viene meno nel caso in cui:
il contribuente decada dal concordato preventivo biennale 2024-2025, per effetto di una delle cause di decadenza di cui all’art. 22 del DLgs. 13/2024;
il contribuente risulti destinatario di una misura cautelare, personale o reale, o venga rinviato a giudizio, per aver commesso nei periodi d’imposta dal 2018 al 2022 i reati tributari di cui al DLgs. 74/2000,o i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
si verifichi il mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
siano state dichiarate in modo infedele le cause di esclusione dagli ISA legate all’emergenza COVIDe al non normale svolgimento dell’attività.
Scheda di sintesi all’interno del Cassetto fiscale
La scheda di sintesi relativa al concordato preventivo biennale (CPB), disponibile all’interno del Cassetto fiscale dei singoli contribuenti, contiene anche una sezione dedicata al regime del ravvedimento per le annualità 2018-2022.
In particolare, nella sezione “Ulteriore opportunità per chi accede al concordato”, l’Agenzia delle Entrate propone il calcolo dell’imposta sostitutiva da versare ai fini dell’accesso alla sanatoria.
Le tabelle esplicative, divise per imposte dirette e IRAP, indicano per ogni periodo di imposta:
il punteggio ISA del contribuente;
il reddito dichiarato;
l’incremento della base imponibile;
la base imponibile;
la relativa aliquota;
l’importo dell’imposta sostitutiva.
Disposizioni attuative
I termini e le modalità di comunicazione dell’opzione per il regime del ravvedimento saranno fissati da un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Proroga dei termini di accertamento in caso di accesso al regime del ravvedimento
termini per l’accertamento sono prorogati al 31.12.2027 nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:
contribuente soggetto a ISA;
adesione al concordato preventivo biennale 2024-2025;
adesione al regime del ravvedimento per una o più annualità tra i periodi d’imposta 2018, 2019, 2020 e 2021.
La proroga dei termini per l’accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l’applicazione del regime del ravvedimento.
Proroga dei termini di accertamento per chi aderisce al concordato preventivo biennale
Per i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale i termini di decadenza per l’accertamento in scadenza al 31.12.2024 sono prorogati al 31.12.2025 (a prescindere dall’applicazione del regime del ravvedimento).
Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti verso la Spettabile clientela che volesse approfondire l’opportunità di adesione alla presente sanatoria.
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi