Circolare n° 6 del 16.02.2024 Le novità in materia di Irpef
16 febbraio 24Il decreto legislativo n. 216/2023 dispone l’attuazione del primo modulo di riforma dell’Irpef ed altre misure in tema di imposte sui redditi. Tra le novità più rilevanti disciplinate dalla normativa vi sono la previsione di tre scaglioni di imposta, la diminuzione delle detrazioni per oneri per i contribuenti titolari di un reddito oltre 50mila euro e la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni.
Revisione della disciplina dell’Irpef
Il decreto in rassegna prevede, per l’anno 2024, nuovi scaglioni di reddito ed aliquote, per il calcolo dell’imposta lorda, in sostituzione di quelli in essere e precisamente:
- fino a 28mila euro, 23%;
- oltre 28mila euro e fino a 50mila euro, 35%;
- oltre 50mila euro, 43%.
In pratica, rispetto alle aliquote e agli scaglioni di reddito previsti dall’art. 11 co. 1 del TUIR fino al periodo d’imposta 2023, vengono accorpati i primi due scaglioni di reddito complessivo, applicando un’aliquota pari al 23% per il reddito complessivo fino a 28.000,00 euro.
L’aliquota diminuisce quindi di due punti percentuali per la fascia di reddito superiore a 15.000,00 euro ma non a 28.000,00 euro, con un risparmio massimo di 260,00 euro (13.000,00 × 2%).
Sempre per il 2024, inoltre, la detrazione per lavoro dipendente è innalzata da 1.880 euro (se il reddito complessivo non supera 15mila euro) a 1.955 euro.
Il decreto dispone che una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, è riconosciuta a favore dei contribuenti con reddito complessivo non superiore a 15mila euro qualora l'imposta lorda determinata sui redditi da lavoro dipendente, con esclusione dei redditi da pensione e di quelli assimilati al lavoro dipendente sia di importo superiore a quello della detrazione da lavoro dipendente, diminuita dell'importo di 75 euro, rapportata al periodo di lavoro nell'anno.
Revisione della disciplina delle detrazioni fiscali
Il decreto dispone che, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo, al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, superiore a 50.000,00 euro, l'ammontare della detrazione dall'imposta lorda, per il 2024, in relazione ad una serie di oneri, è diminuito di un importo pari a 260 euro.
In particolare, l’art. 2 del DLgs. 216/2023 introduce una riduzione, pari a 260,00 euro, delle detrazioni complessivamente spettanti per il periodo d’imposta 2024 ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo superiore a 50.000,00 euro, in relazione:
- agli oneri la cui detraibilità è fissata, ai sensi del TUIR o di qualsiasi altra disposizione fiscale, in misura pari al 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’art. 15 co. 1 lett. c) del TUIR;
- alle erogazioni liberali in favore dei partiti politici di cui all’art. 11 del DL 149/2013, per le quali spetta una detrazione del 26%;
- ai premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi di cui all’art. 119 co. 4 quinto periodo del DL 34/2020, per i quali spetta una detrazione del 90%.
Adeguamento della disciplina delle addizionali regionale e comunale all’Irpef alla nuova disciplina dell’Irpef
Il Decreto prevede, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'Irpef con la nuova articolazione degli scaglioni di tale imposta, che:
- il termine per modificare gli scaglioni e le aliquote applicabili per l'anno di imposta 2024, è differito al 15 aprile 2024;
Se, entro il 15.4.2024, non vengono approvate le nuove aliquote delle addizionali regionali e comunali IRPEF, per il solo periodo d’imposta 2024 si applicano gli scaglioni e le aliquote vigenti per il 2023.
- le regioni e le province autonome possono determinare, per il solo anno 2024, entro il medesimo termine del 15 aprile 2024, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'Irpef sulla base degli scaglioni di reddito previsti ante riforma.
Nell'ipotesi in cui le regioni e le province autonome non approvino entro il suddetto termine la legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote, per il solo anno 2024, l'addizionale regionale all'Irpef si applica sulla base degli scaglioni e delle aliquote vigenti nel 2023.
Uguali tempistiche e modalità vengono fissate per i comuni e per l’addizionale comunale all’Irpef.
In relazione ai Comuni, questi devono trasmettere la delibera di variazione delle aliquote delle addizionali comunali per la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 20.12.2024.
Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20% del costo riferibile all'incremento occupazionale.
L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali eventualmente verificatesi controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto, anche per interposta persona.
Va osservato che il costo riferibile all'incremento occupazionale è pari al minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023.
Nessun costo è riferibile all'incremento occupazionale nel caso in cui, alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il numero dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, risulti inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023.
L'agevolazione spetta:
- ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.
L'agevolazione non spetta:
- alle società ed agli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa.
Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, il costo riferibile all’incremento occupazionale, anche ai fini della determinazione dell'incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico, laddove il nuovo assunto rientri in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela, previsti nell’Allegato 1 al decreto, è moltiplicato per coefficienti di maggiorazione.
Abrogazione dell’ACE
Infine, viene disposta l’abrogazione dell’ACE (aiuto alla crescita economica, di cui all’art. 1 del DL 201/2011), e dunque l’agevolazione non trova più applicazione dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2023 ossia:
- periodo d’imposta 2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare;
- periodo d’imposta 2024/2025 (ad esempio, il periodo 1.7.2024-30.6.2025), per gli esercizi “a cavallo”.
Le imprese che ne hanno usufruito possono utilizzare le eccedenze rilevate al termine del periodo d’imposta in corso al 31.12.2023 “sino ad esaurimento dei relativi effetti” e quindi senza limitazioni di carattere temporale. In particolare:
- le eccedenze non sfruttate per incapienza del reddito possono essere:
- riportate a nuovo per la compensazione con i redditi degli esercizi successivi;
- trasformate in un credito d’imposta, utilizzabile ai soli fini dell’IRAP e ripartito in cinque quote annuali di pari importo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi