Circolare n.7 del 14-03-2025 - Riammissione alla rottamazione-quater
14 marzo 25Premessa
Con un comunicato stampa dell’11 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso nota l’approvazione e la messa a disposizione dell’applicativo telematico per chiedere la riammissione alla rottamazione dei ruoli la cui domanda va presentata entro il 30 aprile 2025.
Riammissione alla rottamazione
L’art. 3-bis del DL 202/2024 conv. L. 15/2025 ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli ex L. 197/2022 (c.d. rottamazione-quater) riservata ai soggetti che avevano presentato la dichiarazione entro il 30 giugno 2023 e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nei pagamenti. Non si tratta di una nuova rottamazione dei ruoli né di un ampliamento della precedente. La riammissione non può riguardare:
- carichi che non erano stati inclusi nella originaria domanda;
- carichi che non potevano rientrare nella domanda originaria, in quanto consegnati oltre il 30 giugno 2022.
Modalità di accesso alla riammissione
Le modalità di accesso alla riammissione sono molto simili alla rottamazione-quater. Infatti, la trasmissione della domanda (il cui termine come detto scade a fine aprile) può avvenire solo in via telematica, utilizzando l’applicativo presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della “identità digitale” nella c.d. area pubblica.
Il modello non va quindi trasmesso per posta elettronica, essendo ciò previsto solo per i debitori soggetti a procedura di sovraindebitamento. Occorre specificare i recapiti (indirizzo o PEC) e allegare copia di un documento di identità unitamente alla dichiarazione sostitutiva se si accede senza passare dall’area riservata.
Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall’area riservata “EquiPro” con le credenziali Entratel.
Onde presentare la domanda, se si passa attraverso la c.d. area pubblica bisogna indicare il numero della “Comunicazione delle somme dovute” che era stata inviata al debitore. Inoltre, bisogna indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito compresi in tale comunicazione.
Invece, se si entra nella c.d. area riservata è sufficiente indicare i numeri delle cartelle di pagamento/accertamenti esecutivi/avvisi di addebito per i quali si intende beneficiare della riammissione.
Il carico potrà essere dilazionato in 10 rate di pari ammontare scadenti:
- le prime due il 31.07.2025 e il 30.11.2025;
- le successive il 28.02, il 31.05, il 31.07 e il 30.11 degli anni 2026 e 2027.
Si può pagare in una soluzione entro il 31.07.2025. Il tardivo versamento delle rate, contenuto nei cinque giorni, non ha affetti pregiudizievoli.
Presentata la domanda il debitore è considerato adempiente e non possono essere disposti pignoramenti né fermi o ipoteche e, inoltre, non opera il blocco dei pagamenti delle P.A. e può essere rilasciato il DURC.
Rimangono i fermi e le ipoteche adottati alla data della domanda, mentre non possono proseguire le procedure esecutive immobiliari avviate, salvo ci sia stato incanto con esito positivo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse
Cordiali saluti
Dott. Marco Folicaldi