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1 Premessa

Con il DL 27.3.2026 n. 38, pubblicato sulla G.U. 27.3.2026 n. 72, sono state previste numerose disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica (c.d. “decreto Fiscale”).

Il DL 38/2026 è entrato in vigore il 28.3.2026, giorno successivo alla sua pubblicazione.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 38/2026, tenendo conto delle modifiche apportate dal DL 42/2026.

2 Credito d’imposta per le imprese che hanno presentato le comunicazioni per transizione 5.0 con esaurimento delle ri­sor­se

Con riferimento al credito d’imposta Transizione 5.0, l’art. 8 del DL 38/2026 prevede il riconoscimento di un “nuovo” credito d’imposta alle imprese che:

  • hanno presentato le comunicazioni di cui all’art. 38 co. 10, primo periodo, del DL 19/2024;
  • hanno ricevuto dal GSE la comunicazione che l’investimento risulta tecnicamente ammissibile nonché dell’esaurimento delle risorse disponibili.

2.1 Determinazione del credito d’imposta

Il nuovo credito d’imposta:

  • è pari all’89,77% (in luogo del precedente 35% previsto dalla versione originaria del DL 38/2026) dell’ammontare del credito d’imposta richiesto con le citate comunicazioni con riferimento agli investimenti di cui agli allegati A e B alla L. 232/2016, e alle spese di formazione del personale;
  • spetta nel limite di spesa di 1.302,3 milioni di euro per l’anno 2026.

Il GSE comunicherà ai soggetti interessati il credito d’imposta utilizzabile entro il 30.4.2026, dandone preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate.

2.2 Modalità di utilizzo

Il credito d’imposta è utilizzabile:

  • esclusivamente in compensazione;
  • presentando il modello F24 entro il 31.12.2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione ai soggetti interessati del credito utilizzabile;
  • senza applicazione dei limiti annuali alle compensazioni.

2.3 Irrilevanza Fiscale

Il credito d’imposta:

  • non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile dell’IRAP;
  • non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi e delle spese generali.

2.4 Contributo specifico per impianti di autoproduzione di energia e certificazioni

Per effetto delle modifiche apportate dal DL 42/2026, per le citate imprese è inoltre previsto un contributo ad hoc concesso in proporzione alle spese, risultanti dalle comunicazioni, sostenute per:

  • gli investimenti in impianti finalizzati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell’energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH);
  • le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati.

Tale contributo non può eccedere, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto con le predette comunicazioni per le medesime spese.

Provvedimento attuativo

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy provvede all’erogazione di tali contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità che saranno individuate con un proprio successivo decreto.

3 Iper-Ammortamento -Eliminazione del requisito territoriale per la produzione dei beni

L’art. 7 del DL 38/2026 elimina il requisito della provenienza geografica dei beni che era richiesto dalla legge di bilancio 2026, rendendo ammissibili alla disciplina agevolativa dell’iper-ammortamento anche gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali prodotti al di fuori dei Paesi dell’Unione europea e dei Paesi aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo.

Decorrenza

La disposizione si applica per gli investimenti effettuati dall’1.1.2026.

4 Eliminazione della soglia partecipativa per beneficiare del regime di esclusione dei dividendi e del regime pex

L’art. 11 del DL 38/2026 ha eliminato le previsioni che vincolavano l’esclusione dal reddito dei dividendi percepiti dai soggetti imprenditori (artt. 59 e 89 del TUIR) e l’applicazione della participation exemption (artt. 58 e 87 del TUIR) alla verifica della soglia partecipativa minima del 5% o del valore fiscale minimo della partecipazione di 500.000,00 euro.

L’abrogazione decorre in modo retroattivo dall’1.1.2026, rendendo sostanzialmente prive di effetti le suddette soglie partecipative che erano state introdotte dalla legge di bilancio 2026.

4.1 Norme abrogate

Le norme introdotte dalla L. 199/2025 e ora abrogate dal DL 38/2026 stabilivano che i soggetti imprenditori potessero beneficiare dell’esclusione dal reddito dei dividendi nella misura del 95% (o del 60%, 50,28% o 41,86% per le imprese individuali e le società di persone) solo qualora la partecipazione nell’emittente:

  • fosse almeno pari al 5% in termini di partecipazione al capitale;
  • in alternativa, avesse un valore fiscale in termini assoluti almeno pari a 500.000,00 euro.

Le soglie partecipative si dovevano applicare alle distribuzioni dell’utile e delle riserve deliberate a partire dall’1.1.2026.

Ai fini dell’applicazione della participation exemption, l’ulteriore condizione della soglia di partecipazione avrebbe riguardato le azioni o quote acquisite dall’1.1.2026.

Per ulteriori dettagli e per fissare un appuntamento, La invitiamo a contattare la Segreteria.

Cordiali saluti.

Arluno, 22 Aprile 2026

Dott. Marco Folicaldi