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L’art. 1, commi da 231 a 252, della Legge n. 197/2022 ha introdotto la Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La misura ha previsto la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti relativi ai carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.

Non sono invece da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi iscritti a ruolo, sanzioni, interessi di mora e aggio.

Successivamente, il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha differito al 30 giugno 2023 il termine per presentare la domanda di adesione alla Definizione agevolata, posticipando i termini per i successivi adempimenti.

I carichi interessati dalla definizione agevolata

La Definizione agevolata ("Rottamazione-quater”) ha riguardato tutti i carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente misura agevolativa (cosiddetta "Rottamazione e/o Saldo e Stralcio") anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

Le scadenze

Il DL n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 87/2023, ha modificato i termini previsti per il pagamento delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata come segue:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 ottobre 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni) consecutive, di cui le prime due, con scadenza il 31 ottobre e il 30 novembre 2023. Le restanti rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata devono essere state pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece sono di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° novembre 2023.

La proroga

In tale contesto si inserisce il differimento a venerdì 15 marzo 2024 del termine per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle, senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater”.

In sostanza, secondo quanto stabilito dalla Legge di conversione del Decreto Milleproroghe (Decreto n.215 del 30.12.2023), i versamenti con scadenza il 31 ottobre 2023 (prima o unica rata) e il 30 novembre 2023 (seconda rata), già slittati al 18 dicembre 2023 dalla Legge n. 191/2023, si considerano tempestivi se effettuati entro venerdì 15 marzo 2024. Inoltre, entro lo stesso termine, è possibile pagare anche la terza rata scaduta il 28 febbraio 2024.

La norma prevede comunque una tolleranza di cinque giorni, per cui il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro mercoledì 20 marzo 2024.

Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi