Soggetti interessati ed esoneri

Il versamento della tassa di vidimazione dei libri e dei registri sociali interessa le società di capitali (S.p.A., S.r.l., S.a.p.a.), comprese le società consortili, e gli enti commerciali.

Sono, altresì, tenute al versamento le società in liquidazione volontaria, in liquidazione concorsuale, in concordato preventivo ed in amministrazione controllata (purché permanga l’obbligo di tenuta dei libri numerati e bollati nei modi previsti dal Codice Civile).

Sono, invece, esclusi dall’adempimento gli imprenditori individuali, le società di persone, le società cooperative, le mutue assicuratrici e le società di capitali dichiarate fallite; tali soggetti sono, comunque, tenuti al pagamento della tassa di concessione governativa di € 32,00 per ogni 100 pagine o frazioni di 100 pagine.

L’ammontare della tassa dovuta (a prescindere dal numero di libri o registri tenuti e dal numero delle relative pagine) dipende dal valore del capitale sociale o del fondo di dotazione, risultante al 1° gennaio dell’anno per il quale si effettua il versamento (anno 2024), ed ammonta a:

  • € 309,87, se il capitale sociale o fondo di dotazione è inferiore o uguale ad € 516.456,90;
  • € 516,46 se il capitale sociale o fondo di dotazione è superiore ad 516.456,90.

Le modalità di versamento sono diverse a seconda che la tassa venga corrisposta per il primo anno di attività, oppure per gli anni successivi.

Per le società di nuova costituzione (vale a dire, costituite successivamente al 1° gennaio 2024), il versamento va effettuato:

  • prima della presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini IVA, sulla quale vanno riportati gli estremi di versamento;
  • con apposito bollettino di conto corrente postale, intestato a “Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara – Bollatura numerazione libri sociali”, c/c n. 6007.

Per gli anni successivi al primo, il versamento deve essere eseguito:

  • entro il termine di versamento dell’IVA dovuta per l’anno precedente, ossia entro il 16 marzo;
  • mediante mod. F24, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando il codice tributo “7085” – Tassa annuale vidimazione libri sociali”, indicando, oltre all’importo, l’anno per il quale il versamento viene eseguito (codice tributo 7085, anno di riferimento 2024).

Ai sensi dell’art.99 del T.U.I.R., l’importo versato è deducibile ai fini delle imposte dirette (Ires ed Irap), secondo il criterio di cassa, e può essere compensato nel caso in cui il contribuente abbia dei crediti da utilizzare orizzontalmente nel mod.F24.

Infine, si evidenzia come, ai fini sanzionatori, in caso di omesso o tardivo versamento, si ritiene applicabile la regola generale di cui all’art.13, comma 3, del D.Lgs. 473/1997, che comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa nella misura del 30%, salvo la possibilità di ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi