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Premessa

Prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni e dai controlli formali, il contribuente viene informato e invitato, eventualmente, a fornire chiarimenti o a produrre documenti.

In pratica, prima di far recapitare al contribuente la cartella di pagamento, quando dall’attività di controllo emerge una maggiore imposta rispetto a quella indicata nella dichiarazione, il contribuente riceve una comunicazione nella quale sono riportate le maggiori somme dovute con le relative sanzioni e gli interessi.

Per effetto della novella in esame, per le comunicazioni – relative ai controlli formali e controlli automatici - emesse dal 1° gennaio 2025, i termini per adempiere o pagare quanto riportato dalle citate comunicazioni sono di 60 gg.

Rimane invariato invece il termine di 30 giorni per i pagamenti relativi a somme dovute in relazione a redditi soggetti a tassazione separata, come ad esempio le indennità di fine rapporto.

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo automatico

Il controllo automatico è effettuato sulla base di quanto previsto dagli articoli 36-bis del Dpr. n. 600/1973 per le imposte sui redditi e 54-bis del Dpr. n. 633/1972 per l’Iva.

Le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di questo controllo evidenziano l’eventuale presenza di incongruenze e permettono al contribuente di pagare le somme indicate beneficiando di una sanzione ridotta, oppure di precisare all’Agenzia le ragioni per cui ritiene infondati gli addebiti.

Il controllo automatico consente di:

  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;
  • correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;
  • ridurre le detrazioni d’imposta e/o le deduzioni dal reddito indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni
  • ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

controllare la corrispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta

Le comunicazioni emesse a seguito del controllo formale

Il controllo formale delle dichiarazioni dei redditi è effettuato in base a quanto prevede l’articolo 36-ter del Dpr. n. 600/1973.

Con questo controllo l’Agenzia verifica che i dati esposti in dichiarazione siano conformi alla documentazione conservata dal contribuente e ai dati rilevabili nelle dichiarazioni presentate da altri soggetti o a quelli forniti da enti esterni (per esempio, enti previdenziali e assistenziali).

Il contribuente può essere invitato dall’ufficio a esibire o trasmettere la documentazione attestante la correttezza dei dati dichiarati e a fornire chiarimenti, qualora emergano difformità tra i dati in possesso dell’Agenzia delle entrate e quanto esposto in dichiarazione.

Se la documentazione prodotta non risulta idonea a comprovare la correttezza dei dati dichiarati, o nelle ipotesi di mancata risposta al predetto invito, il contribuente riceve una comunicazione degli esiti del controllo formale contenente la richiesta delle somme dovute.

Il controllo formale consente di:

  • escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d’acconto;
  • escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta e le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o ai dati in possesso dell’Agenzia delle entrate;
  • determinare i crediti d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • liquidare la maggiore imposta e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificazioni relative allo stesso anno e allo stesso contribuente;
  • correggere gli errori materiali e di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

La comunicazione degli esiti del controllo formale è inviata con raccomandata A/R al domicilio fiscale del contribuente che ha presentato la dichiarazione e, in alcuni casi, tramite posta elettronica certificata (Pec), all’indirizzo risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)

Cosa fare quando si riceve una comunicazione di irregolarità

La determinazione della base imponibile dell’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, delle relative addizionali e dell’IRAP varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo o del valore della produzione netta già dichiarato al 9.10.2024 in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato in base al relativo punteggio ISA, come indicato nella tabella che segue.

Il contribuente che riconosce la correttezza degli esiti del controllo può regolarizzare la propria posizione pagando, entro 60 gg, una sanzione ridotta, oltre all’imposta oggetto della rettifica e i relativi interessi.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli automatici deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione o di quella definitiva emessa a seguito della eventuale rideterminazione delle somme a debito in sede di autotutela.

La regolarizzazione si effettua pagando l’imposta dovuta, gli interessi e la sanzione ridotta a 1/3 di quella ordinariamente prevista nei casi di omesso e tardivo versamento di imposte.

In caso di avviso telematico all’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione, il termine per effettuare il pagamento e fruire della sanzione ridotta è di 90 giorni da quando l’avviso è reso disponibile all’intermediario.

La regolarizzazione delle comunicazioni relative ai controlli formali deve essere effettuata entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con il pagamento dell’imposta dovuta, dei relativi interessi e della sanzione ridotta a 2/3 di quella ordinaria.

Il contribuente può usufruire della medesima riduzione anche a seguito della rideterminazione da parte dell’ufficio della pretesa comunicata, qualora segnali, tempestivamente, la presenza di eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente.

In tal caso, per usufruire della riduzione della sanzione, deve versare le somme residue comunque entro 60 giorni dal ricevimento della prima comunicazione.

Se il contribuente ritiene che gli esiti del controllo non siano corretti

Se il contribuente ritiene che alcuni dati o elementi non siano stati considerati o valutati correttamente, può intraprendere le seguenti azioni.

- Se la comunicazione è emessa a seguito di controllo automatico, può rivolgersi:

  • a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, previo appuntamento, fornendo gli elementi comprovanti la correttezza dei dati dichiarati. Se l’ufficio provvede alla rettifica parziale della comunicazione, il termine per usufruire della riduzione della sanzione decorre dalla data di comunicazione della correzione da parte dell’ufficio.

In questo caso, al contribuente viene consegnato un nuovo modello di pagamento con l’indicazione dell’importo rettificato. Trascorso il termine per usufruire della riduzione della sanzione (30 giorni) e in assenza del versamento richiesto, l’ufficio intraprende viene intrapreso il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione nella misura piena (iscrizione a ruolo).

  • alle Sezioni di assistenza multicanale, telefonando ai numeri 800.90.96.96 (da telefono fisso - numero verde gratuito) o 0697617689 (da telefono cellulare - costo in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore). Per avere assistenza sulla comunicazione ricevuta è disponibile, inoltre, il servizio telematico “Civis”.

- Se la comunicazione deriva dal controllo formale, il contribuente può segnalare (all’ufficio di competenza o attraverso il canale servizio telematico “Civis”) eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente dall’ufficio stesso. Attraverso “Civis”, inoltre, è possibile inviare, direttamente o tramite intermediario, la documentazione richiesta nella comunicazione. Nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle entrate bisogna selezionare la voce “Servizi” e scrivere “Civis”. Eseguito l’accesso, occorre selezionare la voce “Assistenza per controllo formale”. cellulare).

Trascorso questo termine, l’ufficio intraprenderà il procedimento ordinario di riscossione per il recupero dell’imposta, dei relativi interessi e della sanzione in misura piena. Pertanto, il contribuente ha interesse ad anticipare quanto più possibile la segnalazione all’ufficio dei dati non considerati.

La rateizzazione delle somme da avvisi bonari

Le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (articolo 3-bis D.lgs 462/1997).

La prima rata va versata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (90 giorni per gli avvisi telematici all’intermediario).

Il termine di 60 giorni (o 90 giorni) per il pagamento della prima rata è sospeso tra il 1° agosto e il 4 settembre di ogni anno (decreto legge n. 193/2016 - art. 7-quater).

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.
Le rate successive scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione (sezione Tutti i Servizi – Pagamenti) che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.

Ravvedimento operoso

L’iscrizione a ruolo non viene eseguita in caso di ravvedimento operoso da effettuarsi entro 90 giorni dalla scadenza.

Per il versamento delle sanzioni e degli interessi dovuti per il ravvedimento devono essere utilizzati i codici tributo istituiti dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 132/2011.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse

Cordiali saluti

Dott. Marco Folicaldi