Circolare n°23 del 13.10.22 – dilazione dei ruoli le novità del DL Aiuti
13 ottobre 22Dilazione dei ruoli le novità del DL Aiuti
Premessa
Con l’articolo 15 bis del DL n. 50 del 17.05.2022, convertito in legge n. 91 del 15.07.2022 il legislatore ha modificato le disposizioni contenute nell’articolo 19 del DPR n. 602 del 29.09.1973 al fine di garantire un maggior grado di fruizione dell’istituto della dilazione dei ruoli.
Tra le modifiche apportate si segnala, in particolare, la possibilità di accedere ad una dilazione ordinaria di 72 rate senza documentare lo stato di difficoltà per somme fino a 120.000 euro. Per effetto delle citate modifiche, la decadenza dal piano di rateazione si verificherà con il mancato pagamento di almeno 8 rate, anziché 5.
Le novità trovano applicazione nei confronti dei provvedimenti di accoglienza delle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 16.07.2022, data di entrata in vigore della Legge di conversione n.50/2022.

Rateazione
L’agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue (72) rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, siano di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue (72) mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza

Il debitore può chiedere che il pianto di rateazione preveda, in luogo di rate costanti, rate variabili di importo crescente per ciascun anno.
A seguito della presentazione della richiesta di rateazione e fino alla data dell’eventuale rigetto della stessa richiesta ovvero dell’eventuale decadenza dalla dilazione
- sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- non possono essere avviate nuove procedure
Non può in nessun caso essere concessa la dilazione delle somme oggetto di verifica effettuata in qualunque momento antecedente alla data di accoglimento della richiesta.
Il pagamento della prima rata determina l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l’incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
La rateazione, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili.
Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
- accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.
In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive:
Conseguenze mancato pagamento
1. Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione
2. L’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione
3. Il carico può essere nuovamente rateizzato.
In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore ‘ autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo è cadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue (72).
La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.