Circolare n°5 del 10.02.2023 – Comunicazione cessione crediti imposta energia e gas
10 febbraio 23Cessione dei crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022 da comunicare entro il 20 settembre 2023
Premessa
L’Agenzia delle Entrate ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici anche a quelli relativi al mese di dicembre 2022, approvando altresì il nuovo modello di comunicazione e le relative specifiche tecniche.
Ambito applicativo
Le nuove indicazioni del provvedimento in esame riguardano, in particolare, i crediti d’imposta di cui all’art. 1 del DL 176/2022 a favore delle:
- imprese energivore, pari al 40%;
- imprese gasivore, pari al 40%;
- imprese non energivore, pari al 30%;
- imprese diverse da quelle gasivore, pari al 40%.
Il provvedimento si applica altresì ai crediti d’imposta energia e gas:
- relativi al III trimestre 2022;
- relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022.
Tutti i suddetti crediti d’imposta:
- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante il modello F24 (entro il 30.9.2023 quelli relativi a energia e gas per il III e IV trimestre 2022);
- in alternativa, possono essere ceduti (per intero) dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Termini e modalità di comunicazione della cessione dei crediti d’imposta
La cessione dei crediti d’imposta deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate dal 26.1.2023 al:
- 9.2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III trimestre 2022 e ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;
- 6.2023, per il credito d’imposta carburante relativo al IV trimestre 2022;
- 3.2023, per il credito d’imposta carburante per il III trimestre 2022.
Quanto alle modalità, alla luce dell’applicabilità di quanto previsto dal precedente provv. Agenzia delle Entrate, la cessione deve essere comunicata:
- dal soggetto tenuto a rilasciare il visto di conformità;
- utilizzando esclusivamente i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate, nel rispetto dei requisiti definiti dalle specifiche tecniche.
Per ciascun credito d’imposta, il beneficiario (cedente) può inviare una sola comunicazione di cessione, per l’intero ammontare del credito stesso.
Utilizzo dei crediti d’imposta ceduti
I cessionari utilizzano i crediti d’imposta ricevuti:
- entro il 30.9.2023, per i crediti d’imposta energia e gas relativi al III e IV trimestre 2022;
- entro il 31.3.2023 per il credito carburante III trimestre 2022 o il 30.6.2023 per quello relativo al IV trimestre 2022;
- esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs.241/97, tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Con risoluzione n. 2 del 30 gennaio 2023 per consentire ai cessionari di utilizzare i crediti in compensazione tramite modello F24, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- “7742” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7743” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7744” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;
- “7745” denominato “CESSIONE CREDITO – credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art. 1 del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.
In sede di compilazione del modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato, nella colonna “importi a debito versati”.
Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno a cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Con riferimento a ciascun credito, i cessionari sono tenuti preventivamente ad accettare la cessione e comunicare l’opzione irrevocabile per l’utilizzo in compensazione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (c.d. “Piattaforma cessione crediti”).
Ulteriori cessioni dei crediti d’imposta a favore di soggetti qualificati
In alternativa all’utilizzo in compensazione tramite modello F24, l’ulteriore cessione dei crediti d’imposta va comunicata all’Agenzia delle Entrate entro gli stessi termini di cui sopra, secondo le disposizioni di cui al punto 5 del provv. Agenzia delle Entrate 30.6.2022 n. 253445.
Le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate delle ulteriori cessioni sono, pertanto, effettuate, a pena d’inammissibilità, direttamente dai soggetti cedenti e avvengono esclusivamente tramite la “Piattaforma cessione crediti”.
Nel caso in cui i soggetti qualificati non intendano accettare la cessione del credito, sono tenuti a comunicarne il rifiuto tramite la suddetta Piattaforma, in modo che il credito possa ritornare nella disponibilità del cedente e consentire a quest’ultimo, se nei termini, di utilizzarlo in compensazione oppure cederlo ulteriormente.
Tabella riepilogativa
A beneficio della gentile clientela, si riassume qui di seguito la situazione ad oggi relativa ai crediti di imposta riconosciuti alle imprese per le spese di acquisto di energia e gas per la produzione, oggetto nel corso del tempo di numerose varianti:



* La possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi al primo e secondo trimestre 2022 è scaduta lo scorso 31/12/2022. L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 81 del 30/12/2022, ha reso noto che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, i codici tributo relativi ai crediti del primo e secondo trimestre 2022 non sono più utilizzabili per la fruizione in compensazione dei crediti d’imposta in argomento e che l’operatività dei suddetti codici è limitata alla modalità di utilizzo “a debito”, per i casi in cui si debba procedere al riversamento dell’agevolazione.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.
Cordiali saluti
Marco Folicaldi