In sintesi

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta uno degli strumenti più significativi introdotti nell'ambito della riforma del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente. Attraverso la definizione preventiva della base imponibile per il biennio 2026-2027, imprese e professionisti possono beneficiare di una maggiore certezza nella determinazione del carico fiscale, di specifiche agevolazioni tributarie e di una pianificazione economica e finanziaria più efficace.

La convenienza dell'adesione, però, non può essere valutata esclusivamente sotto il profilo fiscale. Ogni proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate deve essere esaminata alla luce della situazione economica del contribuente, delle prospettive di sviluppo dell'attività, del livello di affidabilità fiscale e degli effetti che il concordato è in grado di produrre nel medio periodo. Solo una valutazione complessiva di tali elementi consente di stabilire se l'adesione possa tradursi in una concreta opportunità di pianificazione e di crescita.

Introduzione

Negli ultimi anni il sistema tributario italiano ha progressivamente superato un modello fondato prevalentemente sul controllo e sull'accertamento, orientandosi verso un approccio che valorizza il rapporto di collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. In questo contesto si inserisce il Concordato Preventivo Biennale, introdotto dal D.Lgs. 12 febbraio 2024, n. 13, con l'obiettivo di favorire un rapporto più trasparente e collaborativo con il Fisco, offrendo al tempo stesso maggiore certezza nella determinazione del carico tributario.

In un contesto economico caratterizzato da continui cambiamenti normativi, crescente attenzione agli equilibri finanziari e necessità di programmare con maggiore precisione le scelte aziendali, poter conoscere anticipatamente la base imponibile sulla quale saranno calcolate le imposte costituisce un elemento di particolare rilevanza. Non significa soltanto prevedere il costo della fiscalità, ma poter disporre di un quadro sufficientemente stabile sul quale costruire decisioni strategiche, pianificare investimenti e gestire con maggiore consapevolezza la liquidità dell'impresa.

È in questa prospettiva che deve essere letto il Concordato Preventivo Biennale relativo al biennio 2026-2027. La disciplina consente di definire preventivamente il reddito rilevante ai fini delle imposte dirette sulla base di una proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate, offrendo al contribuente una maggiore prevedibilità del carico fiscale e l'accesso ai benefici previsti dalla normativa vigente. La scadenza per l'adesione è fissata al 31 ottobre 2026, ma la relativa decisione non dovrebbe essere affrontata come un semplice adempimento dichiarativo. Al contrario, richiede una valutazione preventiva che tenga conto non solo degli aspetti tributari, ma anche delle prospettive economiche e gestionali dell'attività.

L'adesione al concordato non costituisce una scelta automaticamente conveniente per tutti i contribuenti. La sua effettiva utilità deve essere valutata caso per caso, considerando il livello di affidabilità fiscale, il reddito prodotto nell'ultimo esercizio, le prospettive di crescita dell'impresa e gli effetti che il concordato potrà produrre nel medio periodo.

Nei paragrafi che seguono saranno analizzati i principali profili della disciplina, con particolare attenzione ai requisiti di accesso, alle modalità di determinazione della proposta, ai benefici previsti dalla normativa e alle situazioni nelle quali il Concordato Preventivo Biennale può costituire una scelta strategica per imprese e professionisti.

Che cos'è il Concordato Preventivo Biennale e quale finalità persegue

Prima di valutarne la convenienza è opportuno comprendere la natura e le finalità del Concordato Preventivo Biennale. L'istituto, introdotto dal D.Lgs. n. 13/2024, si inserisce nel più ampio processo di riforma del rapporto tra Fisco e contribuente, orientato a promuovere un modello fondato sulla collaborazione, sulla trasparenza e sulla prevenzione del contenzioso.

Il Concordato Preventivo Biennale è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria e il contribuente definiscono preventivamente il reddito imponibile sul quale saranno calcolate le imposte dovute nel biennio di riferimento. La finalità è duplice: da un lato offrire a imprese e professionisti una maggiore certezza nella determinazione del carico fiscale; dall'altro incentivare comportamenti improntati alla correttezza fiscale e alla collaborazione attraverso un sistema di benefici riconosciuti ai soggetti che scelgono di aderire alla proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista operativo, il meccanismo si fonda sulla proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate, che individua il reddito rilevante ai fini dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, in funzione della tipologia di contribuente. Una volta accettata, tale proposta diventa il parametro di riferimento per la determinazione delle imposte relative al biennio 2026-2027. Salvo il verificarsi delle specifiche ipotesi di cessazione o decadenza previste dalla normativa, eventuali variazioni del reddito effettivamente conseguito nel corso del biennio non incidono sul reddito concordato.

Questo costituisce uno degli elementi di maggiore interesse dell'istituto. In un contesto economico nel quale programmare con precisione i risultati futuri è sempre più complesso, conoscere anticipatamente la base imponibile consente di pianificare con maggiore efficacia la gestione aziendale. La certezza del carico fiscale permette di predisporre budget più attendibili, programmare investimenti, valutare nuove iniziative imprenditoriali e gestire la liquidità con un livello di prevedibilità superiore rispetto ai tradizionali meccanismi di determinazione delle imposte.

Per questa ragione, la decisione di aderire non dovrebbe essere guidata esclusivamente dal confronto tra il reddito proposto e quello dichiarato nell'esercizio precedente. Una scelta realmente consapevole richiede un'analisi complessiva che tenga conto anche degli effetti indiretti che il concordato può produrre sulla gestione dell'impresa, sulla pianificazione finanziaria e sul rapporto con l'Amministrazione finanziaria.

Chi può aderire al Concordato Preventivo Biennale

Definite le finalità dell'istituto, è necessario individuare i soggetti che possono effettivamente accedere al Concordato Preventivo Biennale. La disciplina non si rivolge indistintamente a tutti i contribuenti, ma individua una platea ben definita, composta da imprese e professionisti che presentano specifici requisiti e operano nell'ambito di applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Per il biennio 2026-2027 possono aderire le società di capitali, le società di persone, gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi per i quali risultano approvati gli ISA e che sono tenuti alla loro applicazione nel periodo d'imposta di riferimento. Rientrano pertanto nell'ambito soggettivo della disciplina tutti i contribuenti che esercitano attività economiche assoggettate agli indici sintetici e che rispettano i limiti di ricavi o compensi previsti dalla normativa vigente.

Restano esclusi i contribuenti che applicano il regime forfettario, poiché tale regime segue criteri autonomi di determinazione del reddito e risulta incompatibile con il meccanismo di elaborazione della proposta previsto dal Concordato Preventivo Biennale. Si tratta di una scelta coerente con l'impostazione dell'istituto, che individua proprio negli ISA uno dei principali strumenti attraverso i quali l'Agenzia delle Entrate formula la proposta di concordato.

Merita attenzione anche la posizione dei contribuenti che hanno già aderito al Concordato Preventivo Biennale nel precedente biennio 2024/2025. In questi casi, la nuova proposta non viene elaborata assumendo come riferimento il reddito concordato negli anni precedenti, bensì il reddito effettivamente conseguito nel periodo d'imposta 2025, opportunamente rettificato secondo i criteri stabiliti dalla normativa. Questa impostazione consente di aggiornare la valutazione sulla base dell'effettiva evoluzione dell'attività economica, evitando che il nuovo concordato risulti influenzato da valori non più rappresentativi della situazione del contribuente.

L'individuazione dei soggetti ammessi costituisce tuttavia soltanto il primo livello di verifica. Per accedere al Concordato Preventivo Biennale è infatti necessario soddisfare ulteriori requisiti previsti dalla disciplina, il cui mancato rispetto impedisce il perfezionamento dell'adesione.

I requisiti di accesso e le principali cause di esclusione

Oltre ai requisiti soggettivi, la normativa individua una serie di condizioni volte a garantire che il Concordato Preventivo Biennale sia riservato ai contribuenti caratterizzati da un adeguato livello di affidabilità fiscale e da una posizione tributaria sostanzialmente regolare. La presenza di una delle cause di esclusione previste dalla legge impedisce l'accesso all'istituto, anche quando il contribuente rientri, sotto il profilo soggettivo, tra i potenziali destinatari della disciplina.

Tra le principali cause di esclusione rientra la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti, qualora il contribuente fosse tenuto a tale adempimento. La previsione risulta pienamente coerente con la finalità del concordato, che si fonda su un rapporto di collaborazione tra Fisco e contribuente e presuppone il corretto assolvimento degli obblighi dichiarativi.

L'accesso è inoltre precluso ai contribuenti che, nei tre periodi d'imposta antecedenti, abbiano riportato condanne definitive per specifici reati tributari disciplinati dal D.Lgs. n. 74/2000, nonché per ulteriori fattispecie quali false comunicazioni sociali, riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. Anche questa previsione conferma la volontà di riservare i benefici del concordato ai soggetti che dimostrino un comportamento fiscalmente corretto e affidabile.

Ulteriori ipotesi di esclusione riguardano situazioni che potrebbero compromettere la corretta determinazione della proposta. È il caso, ad esempio, dei contribuenti che nel periodo d'imposta 2025 abbiano conseguito redditi esenti, esclusi o non concorrenti alla formazione della base imponibile in misura superiore al 40% del reddito di impresa o di lavoro autonomo. In tali circostanze, il reddito dichiarato non costituirebbe un parametro attendibile sul quale elaborare la proposta relativa al biennio successivo.

La normativa prende inoltre in considerazione le operazioni straordinarie che possono modificare in maniera significativa la struttura dell'impresa. Fusioni, scissioni, conferimenti o variazioni rilevanti della compagine sociale possono incidere sui presupposti economici utilizzati per la formulazione della proposta, determinando l'inapplicabilità del Concordato Preventivo Biennale nei casi espressamente previsti.

Particolare attenzione è riservata anche ai professionisti che esercitano l'attività in forma associata o attraverso una Società tra Professionisti (STP). In tali ipotesi, la disciplina richiede una sostanziale uniformità di comportamento tra il singolo professionista e la struttura di appartenenza, evitando che all'interno della medesima organizzazione convivano posizioni differenti rispetto all'adesione al concordato. Questa previsione contribuisce a garantire maggiore coerenza nell'applicazione dell'istituto e riduce il rischio di disallineamenti tra i soggetti che partecipano alla medesima attività professionale.

La regolarità della posizione tributaria e contributiva

Tra gli aspetti che richiedono una verifica preliminare assume particolare rilievo la posizione debitoria del contribuente nei confronti dell'Erario. La normativa stabilisce che possono accedere al Concordato Preventivo Biennale soltanto i soggetti che, con riferimento al periodo d'imposta 2025, non presentino debiti tributari definitivamente accertati di importo superiore ad Euro 5.000.

La disciplina introduce, però, un'importante apertura. L'adesione rimane possibile qualora il contribuente provveda a regolarizzare la propria posizione entro il termine previsto per l'adesione, purché l'importo complessivo dei debiti residui, comprensivo di interessi e sanzioni, non superi la soglia individuata dalla normativa. Dal calcolo restano esclusi i debiti oggetto di sospensione o di rateazione regolarmente in corso, che non compromettono la possibilità di accedere allo strumento.

Questa previsione conferma la volontà di privilegiare un approccio sostanziale piuttosto che meramente formale. L'esistenza di irregolarità di modesta entità non determina automaticamente l'esclusione dal Concordato Preventivo Biennale, purché il contribuente provveda tempestivamente alla loro regolarizzazione nei termini previsti.

La verifica dei requisiti di accesso rappresenta quindi il primo passaggio di qualsiasi valutazione sulla convenienza dell'adesione. Solo dopo aver accertato la possibilità di accedere all'istituto assume infatti rilievo l'analisi della proposta formulata dall'Agenzia delle Entrate e dei criteri attraverso i quali viene determinato il reddito concordato per il biennio 2026-2027.

Come viene determinata la proposta dell'Agenzia delle Entrate

Comprendere le modalità con cui l'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di Concordato Preventivo Biennale è uno degli aspetti più importanti per valutare la reale convenienza dell'adesione. La proposta non deriva da una semplice proiezione del reddito dichiarato nell'ultimo periodo d'imposta, né dall'applicazione automatica di percentuali di incremento rispetto ai risultati economici dell'impresa o del professionista. Si tratta, invece, del risultato di una metodologia definita dalla normativa, costruita sulla base di una pluralità di elementi economici e fiscali, con l'obiettivo di individuare un reddito coerente con la capacità contributiva del soggetto interessato.

Per il biennio 2026-2027, i criteri di elaborazione della proposta sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'11 maggio 2026, che individua la metodologia attraverso la quale viene determinato il reddito concordabile.

Più che il risultato di un calcolo automatico, la proposta rappresenta l'esito di una valutazione complessiva della posizione fiscale del contribuente. A tal fine vengono integrati dati dichiarativi, indicatori economici, informazioni statistiche e parametri di affidabilità fiscale, così da individuare una base imponibile che rifletta, con ragionevole attendibilità, la capacità reddituale ordinaria dell'impresa o del professionista.

Il reddito di riferimento: il punto di partenza della proposta

Il procedimento prende avvio dal reddito dichiarato nel periodo d'imposta 2025, che costituisce la base di riferimento per l'elaborazione della proposta relativa al biennio successivo. Tale valore, tuttavia, non viene assunto automaticamente, ma è sottoposto a una preventiva rettifica finalizzata a eliminare tutti gli elementi che potrebbero alterare la rappresentazione dell'ordinaria gestione aziendale.

Gli articoli 15 e 16 del D.Lgs. n. 13/2024 prevedono infatti l'esclusione delle componenti reddituali di natura straordinaria, quali plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive e passive, perdite su crediti e, più in generale, di tutti quei componenti positivi o negativi che non derivano dalla normale attività d'impresa o professionale. L'obiettivo è evitare che eventi eccezionali, per loro natura non ricorrenti, influenzino la determinazione del reddito concordato.

La logica sottesa a tale impostazione è chiara. Il Concordato Preventivo Biennale non intende fotografare il risultato economico di un singolo esercizio, ma individuare un reddito che rappresenti in maniera attendibile la capacità reddituale ordinaria del contribuente.

Il ruolo degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale

Una volta individuato il reddito di riferimento, l'Agenzia delle Entrate procede all'elaborazione della proposta utilizzando un insieme articolato di informazioni già disponibili nelle proprie banche dati.

Accanto ai dati contenuti nella dichiarazione dei redditi assumono particolare rilievo gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), i risultati economici conseguiti negli esercizi precedenti, gli indicatori caratteristici del settore di appartenenza e i dati macroeconomici elaborati dall'ISTAT. L'integrazione di tali elementi consente di formulare una proposta che tenga conto non soltanto della storia fiscale del contribuente, ma anche del contesto economico nel quale l'attività viene esercitata.

Gli ISA rivestono un ruolo centrale nell'intero procedimento. Non costituiscono esclusivamente uno strumento di misurazione dell'affidabilità fiscale, ma rappresentano uno dei principali parametri attraverso i quali viene valutata la coerenza della proposta rispetto alle caratteristiche dell'attività svolta. Il livello di affidabilità espresso dagli indici incide quindi in maniera significativa sia sulla determinazione del reddito concordato sia sui benefici riconosciuti al contribuente.

La proposta assume, pertanto, una chiara dimensione prospettica. Non si limita a considerare il reddito prodotto negli esercizi precedenti, ma individua un livello reddituale ritenuto coerente con le potenzialità dell'impresa e con il contesto economico nel quale opera. È proprio questa impostazione a distinguere il Concordato Preventivo Biennale da altri strumenti di definizione anticipata del carico fiscale, poiché introduce una logica di programmazione orientata all'evoluzione futura dell'attività.

Il meccanismo di gradualità previsto dalla normativa

Per evitare incrementi eccessivamente gravosi della base imponibile già dal primo anno di applicazione del concordato, il legislatore ha previsto un meccanismo di gradualità.

Il D.M. 11 maggio 2026 stabilisce infatti che l'eventuale maggior reddito individuato dalla procedura non venga applicato integralmente sin dal primo esercizio, ma secondo criteri progressivi che consentono al contribuente di adeguarsi gradualmente al nuovo livello reddituale concordato.

Più precisamente, sulla proposta di maggior reddito per il periodo d’imposta relativa all’esercizio 2026, primo anno del biennio, è applicate una riduzione del 50%.

In pratica: se il reddito 2025 epurato dalle componenti straordinarie è 50.000 € e l’algoritmo indica un reddito “target” di 70.000 €, la proposta per il 2026 sarà 60.000 € (50.000 + 50% × 20.000). Per il 2027 si applica il valore pieno.

Questa scelta risponde all'esigenza di rendere il Concordato Preventivo Biennale maggiormente sostenibile, soprattutto nei casi in cui la proposta evidenzi uno scostamento significativo rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente. L'obiettivo non è determinare un improvviso incremento della pressione fiscale, ma accompagnare il contribuente verso il nuovo livello reddituale individuato dall'Amministrazione finanziaria, secondo un criterio di proporzionalità.

I limiti all'incremento del reddito concordato

La disciplina introduce inoltre specifici limiti massimi all'incremento del reddito concordato, differenziati in funzione del livello di affidabilità fiscale espresso dagli ISA.

Il meccanismo di applicazione del Concordato è tale per cui i contribuenti che presentano punteggi più elevati beneficiano di incrementi più contenuti, mentre per coloro che evidenziano livelli di affidabilità inferiori sono previste percentuali progressivamente maggiori. Il D.L. 29 marzo 2026, n. 38 ha successivamente introdotto ulteriori correttivi agevolativi destinati ai contribuenti con punteggi ISA più bassi, confermando il principio secondo cui il livello di affidabilità fiscale costituisce uno degli elementi centrali nella determinazione della proposta.

In particolare la normative ha introdotto dei limiti massimi di reddito concordato che la proposta non può superare rispetto al reddito dichiarato nel 2025, stabiliti in funzione del livello di affidabilità ISA del contribuente: - 10% in caso di affidabilità pari a 10; - 15% in caso di affidabilità ≥ 9 ma < 10; - 25% in caso di affidabilità ≥ 8 ma < 9.

Per i contribuenti con punteggi inferiori ad 8, il D.L. 29 marzo 2026, n. 38 ha esteso i tetti: 30% per ISA compreso tra 6 e 8, 35% per ISA inferiore a 6.

Questi tetti non trovano applicazione quando la proposta di reddito concordato, calcolata secondo la metodologia, risulti inferiore ai valori di riferimento settoriali.

La presenza di tali limiti dimostra come il Concordato Preventivo Biennale sia stato costruito secondo criteri di gradualità e proporzionalità. La proposta elaborata dall'Agenzia delle Entrate non rappresenta quindi un valore arbitrario, ma il risultato di una metodologia che tiene conto della storia fiscale del contribuente, delle caratteristiche economiche dell'attività esercitata e del livello di affidabilità dimostrato nel tempo.

I vantaggi del Concordato Preventivo Biennale: una scelta che va oltre il risparmio fiscale

Quando si valuta l'opportunità di aderire al Concordato Preventivo Biennale, è naturale concentrare l'attenzione sul possibile risparmio d'imposta. In realtà, questo rappresenta soltanto uno dei benefici derivanti dall'adesione. Ridurre il Concordato Preventivo Biennale a un semplice strumento di contenimento del carico fiscale significherebbe infatti trascurarne la funzione più importante: offrire a imprese e professionisti un quadro di maggiore stabilità, favorendo una gestione più consapevole e una pianificazione economica di medio periodo.

La disciplina si inserisce in una visione più ampia del rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria, nella quale la prevedibilità del carico tributario diventa uno strumento a supporto delle decisioni imprenditoriali. Conoscere in anticipo la base imponibile sulla quale saranno calcolate le imposte consente infatti di pianificare con maggiore precisione investimenti, flussi finanziari e strategie di sviluppo, riducendo uno dei principali fattori di incertezza che caratterizzano la gestione aziendale.

La convenienza del Concordato Preventivo Biennale deve quindi essere valutata considerando congiuntamente tutti gli effetti che l'adesione è in grado di produrre, analizzando non soltanto il beneficio fiscale immediato, ma anche i riflessi sulla pianificazione finanziaria, sull'organizzazione dell'impresa e sul rapporto con il sistema creditizio.

L'imposta sostitutiva sul maggior reddito concordato

Tra gli incentivi di maggiore interesse previsti dalla disciplina assume particolare rilievo il regime opzionale disciplinato dall'articolo 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, che consente la possibilità (non l’obbligo) di assoggettare il maggior reddito concordato del biennio rispetto a quello di riferimento (2025 ) ad un'imposta sostitutiva in luogo dell'ordinaria tassazione. Si tratta di una misura introdotta con l'obiettivo di rendere maggiormente attrattivo il concordato per quei contribuenti che prevedono una crescita della propria attività nel corso del biennio, in quanto l’imposta sostitutiva è caratterizzata da aliquote decisamente inferiori a quelle ordinarie (Ires 24% - Irpef da 23% a 43%).

Si ribadisce che l'agevolazione non interessa l'intero reddito concordato nel biennio, ma esclusivamente la quota eccedente il reddito di riferimento determinato con riferimento al periodo d'imposta 2025. L’aliquota dell'imposta sostitutiva varia in funzione del punteggio ISA conseguito. I soggetti caratterizzati da un più elevato livello di affidabilità fiscale possono quindi beneficiare di un trattamento tributario più favorevole, in linea con l'impostazione premiale che caratterizza l'intera disciplina.

In particolare:

Punteggio ISA 2025 Aliquota flat tax

8 – 10 10%

6 – 7 12%

< 6 15%

La normativa stabilisce inoltre che il regime agevolato trovi applicazione entro il limite di 85.000 Euro di maggior reddito concordato. Per la quota eventualmente eccedente continuano invece ad applicarsi le ordinarie regole di tassazione previste dall'IRPEF o dall'IRES.

Per le imprese e i professionisti che prevedono un incremento della redditività nel corso del biennio, questa possibilità può rappresentare un elemento di particolare interesse nella valutazione della convenienza complessiva dell'adesione, consentendo di gestire con maggiore efficienza il carico fiscale derivante dalla crescita dell'attività.

Modalità di adesione, cessazione e decadenza: gli aspetti da valutare prima della scelta

Dopo aver analizzato i requisiti di accesso, i criteri di elaborazione della proposta e i principali vantaggi previsti dalla disciplina, è opportuno soffermarsi sugli aspetti operativi dell'adesione al Concordato Preventivo Biennale. Pur trattandosi di una procedura relativamente semplice sotto il profilo formale, la scelta di aderire produce effetti destinati ad accompagnare il contribuente per l'intero biennio e, proprio per questo, richiede una valutazione preventiva attenta e consapevole.

L'adesione deve essere comunicata entro il31 ottobre 2026, termine che coincide con la scadenza prevista per la trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2025. La normativa consente di perfezionare l'adesione sia contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi e del modello ISA, sia mediante l'invio separato del modello dedicato al Concordato Preventivo Biennale rispetto alla dichiarazione dei erdditi relativa al 2025, purchè comunque entro la data tassativa del 31 ottobre 2026. Questa flessibilità operativa non modifica, tuttavia, la necessità di esaminare con attenzione la proposta prima della scadenza prevista dalla legge, valutandone gli effetti complessivi sulla gestione dell'impresa.

Un elemento di particolare interesse riguarda la possibilità di revocare l'adesione entro il medesimo termine previsto per la sua presentazione. Fino al 31 ottobre 2026 il contribuente conserva infatti la facoltà di modificare la scelta effettuata, revocando la comunicazione già trasmessa ed eventualmente sostituendola con una nuova.

Quando il Concordato Preventivo Biennale cessa di produrre effetti

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale non garantisce automaticamente il mantenimento dei benefici per l'intera durata del biennio. La disciplina individua infatti una serie di circostanze che determinano la cessazione degli effetti del concordato, generalmente riconducibili a modifiche sostanziali della situazione economica o organizzativa del contribuente.

Tra le ipotesi più ricorrenti rientra il cambiamento dell'attività esercitata rispetto a quella svolta nel periodo d'imposta preso a riferimento per la formulazione della proposta. Tale circostanza non determina, tuttavia, la cessazione del concordato quando la nuova attività continua ad essere assoggettata al medesimo Indice Sintetico di Affidabilità fiscale, poiché permane una sostanziale continuità tra i presupposti utilizzati per elaborare la proposta e la situazione effettivamente esistente durante il biennio.

Ulteriori ipotesi di cessazione sono previste dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 13/2024 e comprendono, tra le altre, la cessazione dell'attività, l'accesso al regime forfetario, il superamento dei limiti dimensionali previsti per l'applicazione degli ISA(volume d’affari non superiore a € 5.164.569) ed alcune operazioni straordinarie che modificano in maniera significativa la struttura dell'impresa. In tutte queste situazioni viene meno il presupposto sul quale era stata costruita la proposta dell'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, cessano gli effetti del concordato.

E’ il caso del contribuente che, in vigenza del Concordato, risulti interessato da un’operazione di fusione, scissione, conferimento, ovvero da modifiche della compagine sociale che modifichino il numero dei soci (per le società di persone).

La normativa disciplina inoltre gli eventi straordinari che incidono in maniera significativa sulla capacità reddituale del contribuente, qualora determinino una riduzione del reddito effettivo superiore al 30% rispetto a quello concordato, ad esempio: eventi calamitosi con dichiarazione di stato di emergenza, altri eventi straordinari che abbiano causato l’inagibilità dei locali o la sospensione del ciclo produttivo, liquidazione ordinaria o coatta, cessione in affitto dell’unica azienda, sospensione dell’attività comunicata alla CCIAA o all’Ordine/Cassa professionale.. In presenza delle condizioni individuate dalla legge, tali eventi possono comportare la cessazione degli effetti del concordato, evitando che il contribuente rimanga vincolato a una base imponibile ormai non più coerente con la reale situazione economica dell'impresa o del professionista.

Le cause di decadenza e il principio di collaborazione

Diversa dalla cessazione è la disciplina della decadenza, che trova applicazione quando la perdita dei benefici deriva da comportamenti del contribuente incompatibili con il rapporto di collaborazione sul quale si fonda il Concordato Preventivo Biennale.

La decadenza si verifica nelle seguenti ipotesi:

quando a seguito di accertamento, nei periodi d’imposta oggetto del concordato (2026-2027) o in quello precedente (2025), risulti l’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultino commesse altre violazioni di non lieve entità;

quando a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2025, i dati determinano una quantificazione diversa dei redditi rispetto a quelli posti a base dell’accettazione della proposta;

quando sono indicati nella dichiarazione i dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta;

quando viene omesso il versamento delle somme dovute a seguito dell’adesione al concordato, fermo restando che, anche in caso di decadenza, restano comunque dovuti gli importi oggetto degli omessi versamenti.

Analogamente, la perdita degli effetti del concordato può derivare dalla presentazione di dichiarazioni integrative che modificano in maniera sostanziale gli elementi posti a base della proposta, dalla comunicazione di dati non veritieri o dall'omesso versamento delle somme dovute in conseguenza dell'adesione.

Questa disciplina evidenzia con chiarezza la filosofia che ispira l'intero istituto. Il Concordato Preventivo Biennale non rappresenta soltanto una diversa modalità di determinazione del reddito imponibile, ma uno strumento che presuppone correttezza, trasparenza e collaborazione tra contribuente e Amministrazione finanziaria. I benefici riconosciuti dalla legge costituiscono quindi il naturale corrispettivo di un comportamento fiscale coerente e conforme ai principi che caratterizzano la disciplina.

I Vantaggi dell’Adesione: un’analisi di opportunità

Risparmio Fiscale

Il vantaggio più immediato consiste nella tassazione agevolata del maggior reddito concordato.

E’ prevista infatti l’intassabilità del maggior reddito effettivamente conseguito negli anni 2026 e 2027 rispetto a quello concordato per gli anni stessi.

Inoltre, attraverso la flat tax, il maggior di reddito concordato per gli anni 2026 e 2027 rispetto al reddito base 2025 viene tassato a un’aliquota variabile dal 10% al 15% anziché alle aliquote IRPEF progressive (che al di sopra di 55.000 € salgono al 43%) o IRES (24%). La convenienza cresce proporzionalmente all’incremento atteso del reddito nel biennio.

L’esempio sotto proposto chiarirà meglio gli effetti del concordato su un contribuente che prevede un significativo incremento di reddito nel 2026 rispetto a quello conseguito nel 2025.

Reddito 2025 = 80.000 €, punteggio ISA 9. Proposta concordataria per il 2026: = Euro 92.000 €. Reddito effettivo conseguito nel 2026 Euro 200.000.

La tassazione per il 2026 sarà la seguente:

Da Euro 1 ad Euro 80.000 tassazione ordinaria Irpef

Da Euro 80.001 ad Euro 92.000tassazione al 10% (anziché al 43%)

Da Euro 92.001 ad Euro 200.000nessuna tassazione

Protezione dall’Accertamento

Per i soggetti aderenti, e per gli anni oggetto di concordato (2026-2027), non possono essere effettuati gli accertamenti di tipo analitico, analitico-induttivo e induttivo puro. Tuttavia non sono inibite le attività istruttorie che l’Agenzia delle Entrate svolge ordinariamente. Di conseguenza, qualora l’Ufficio ravvisasse l’esistenza di cause di decadenza del concordato, potrebbe esperire l’attività di accertamento, pur in presenza di adesione.

Anticipazione dei Termini di Accertamento

Un ulteriore element agevolativo è l’anticipazione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento, che per i soggetti aderenti si accorcia al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione (anziché il quinto anno ordinario previsto dall’art. 43 del DPR 600/1973).

Benefici Premiali ISA

L’adesione al CPB con punteggio ISA elevato (≥ 8) consente di fruire dei benefici premiali previsti dall’art. 9-bis, commi 11 ss., del D.L. 50/2017, tra cui: esonero dal visto di conformità per la compensazione dei crediti fiscali entro determinate soglie e riduzione del profilo di rischio in sede di selezione controlli.

Possibilità di aderire alla sanatoria per gli anni pregressi

Per chi ha aderito al CPB relativo alle annualità 2024/2025 e 2026/2027 è stata offerta la possibilità di aderire alla sanatoria per gli anni pregressi (tutti quelli accertabili escluso l’anno di riferimento per il calcolo del reddito concordabile) pagando un importo predefinito.

La sanatoria in esame era una sorta di “condono tombale”, nel senso che per gli anni oggetto di adesione veniva precluso qualsiasi tipo di accertamento.

Mentre si sta scrivendo questo articolo il Legislatore sta valutando la possibilità di emettere un nuovo ravvedimento speciale per i contribuenti che aderiranno al concordato 2025/2026; non si conoscono tuttavia i contenuti e le relative modalità di adesione.

Un rapporto più stabile con l'Amministrazione finanziaria

L'adesione al Concordato Preventivo Biennale produce effetti che vanno oltre la sola determinazione del reddito imponibile. La disciplina è infatti costruita per favorire un rapporto maggiormente collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria, riducendo l'incertezza che spesso accompagna l'attività di controllo fiscale.

Per il periodo di efficacia del concordato, la normativa limita la possibilità di procedere ad alcune tipologie di accertamento relative al reddito concordato, rafforzando il principio di collaborazione sul quale l'intero istituto è costruito. Ciò non significa che vengano meno i poteri di controllo dell'Agenzia delle Entrate, ma che il contribuente beneficia di un quadro di maggiore certezza con riferimento agli elementi oggetto dell'accordo.

A ciò si aggiungono ulteriori benefici premiali collegati agli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, tra i quali la riduzione di un anno dei termini ordinari di accertamento previsti dall'articolo 43 del DPR n. 600/1973 e, nei casi stabiliti dalla legge, l'esonero dal visto di conformità per la compensazione di specifici crediti tributari. Tali misure confermano la volontà del legislatore di valorizzare i comportamenti improntati alla correttezza fiscale e alla collaborazione con l'Amministrazione finanziaria.

A chi conviene: considerazioni pratiche

L’adesione è particolarmente vantaggiosa I contribuenti che:

Prevedono un incremento significativo di reddito nel 2026-2027 rispetto al 2025 (vedi esempio numerico): è da sottolineare che alla data di adesione del 31.10.2026, l’esercizio 2026 è quasi ultimato; non è quindi difficile valutare la convenienza all’adesione almeno per il primo dei due anni di riferimento.

Perseguono certezza e pianificazione finanziaria: la determinazione a priori dell’imponibile e conseguentemente dell’imposta da versare elimina l’incertezza fiscale per due anni;

Considerazioni conclusive

Il Concordato Preventivo Biennale rappresenta una delle innovazioni più significative introdotte negli ultimi anni nel panorama della fiscalità d'impresa e del lavoro autonomo. Attraverso questo istituto il legislatore ha perseguito un obiettivo preciso: superare una logica fondata esclusivamente sul controllo successivo, promuovendo un modello di rapporto tra contribuente e Amministrazione finanziaria basato sulla collaborazione, sulla prevedibilità e sulla programmazione.

La possibilità di conoscere anticipatamente la base imponibile, beneficiare di specifiche agevolazioni tributarie, ridurre l'incertezza legata ai controlli fiscali e pianificare con maggiore precisione il proprio carico tributario rappresenta un'opportunità di particolare interesse per numerose imprese e professionisti. Tuttavia, la convenienza dell'adesione non può essere valutata in modo standardizzato né limitarsi a un semplice confronto tra il reddito proposto e quello dichiarato nell'anno precedente.

Ogni impresa presenta caratteristiche economiche, finanziarie e organizzative differenti. Il livello di affidabilità fiscale, l'andamento dell'attività, gli investimenti programmati, le prospettive di crescita e gli obiettivi strategici costituiscono elementi che devono essere considerati nel loro insieme per comprendere se il Concordato Preventivo Biennale rappresenti realmente la soluzione più adatta alle specifiche esigenze del contribuente.

In questa prospettiva, il concordato non dovrebbe essere interpretato esclusivamente come uno strumento di riduzione del carico fiscale, ma come un'opportunità per rafforzare la pianificazione aziendale e migliorare la capacità di programmare le scelte future. Una valutazione preventiva accurata, supportata da un'analisi economica e fiscale della posizione del contribuente, consente infatti di trasformare un adempimento previsto dalla normativa in una decisione strategica, capace di produrre benefici che vanno ben oltre il solo profilo tributario.

La scadenza del 31 ottobre 2026 rappresenta quindi non soltanto il termine entro il quale esercitare un'opzione prevista dalla legge, ma anche il momento entro il quale imprese e professionisti possono valutare, insieme al proprio consulente, quale sia la soluzione più coerente con il proprio percorso di crescita.

Lo Studio Folicaldi resta a disposizione per una consulenza in merito.

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Cordiali saluti,

Marco Folicaldi