Circolare n. 11 del 09.09.2026 - DLgs. 7.8.2026 n. 148 (c.d. “decreto Omnibus”) - Principali novità
09 settembre 261 PREMESSA
Il DLgs. 7.8.2026 n. 148, c.d. “decreto Omnibus”, pubblicato sulla G.U. 11.8.2026 n. 185, ha introdotto numerose disposizioni in materia fiscale, che entrano in vigore il 12.8.2026, giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.
Di seguito si analizzano le principali novità contenute nel DLgs. 7.8.2026 n. 148.
2 MODIFICHE ALLA DETERMINAZIONE DEL FRINGE BENEFIT PER LE AUTO CONCESSE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI
L’art. 2 del DLgs. 148/2026 ha modificato la disciplina relativa alla determinazione del valore del fringe benefit per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti.
2.1 VALORE DEL FRINGE BENEFIT IN CAPO AL DIPENDENTE
Resta ferma la regola generale che prevede di assumere, per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, il 50% dell’importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall’ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. Tale percentuale è ridotta al:
· 10% per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
· 20% per i veicoli elettrici ibridi plug in.
Il valore del fringe benefit è incrementato:
· del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione;
· del 5% in presenza di accessori o di allestimenti (c.d. “optional”) dell’auto aziendale non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.
Decorrenza
Le nuove disposizioni operano dal periodo d’imposta 2026 e si applicano anche ai veicoli concessi nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria.
2.2 DISCIPLINA TRANSITORIA
Secondo la nuova disciplina transitoria di cui all’art. 1 co. 48-bis della L. 207/2024, la modalità di determinazione del fringe benefit vigente al 31.12.2024 (quindi in base alle emissioni di anidride carbonica del veicolo) continua a trovare applicazione per:
· i veicoli concessi in uso promiscuo con contratti stipulati dall’1.7.2020 al 31.12.2024;
· i veicoli ordinati dal datore di lavoro entro il 31.12.2024 e concessi in uso promiscuo dall’1.1.2025 al 31.12.2025 (in luogo del precedente termine del 30.6.2025).
3 CONTRIBUTI CORRISPOSTI A FRONTE DI COSTI PER STUDI E RICERCHE
L’art. 5 del DLgs. 148/2026 ha soppresso il secondo periodo del co. 3 dell’art. 108 del TUIR, che prevedeva la tassazione nell’esercizio dell’incasso (e, quindi, secondo il principio di cassa) dei contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di costi relativi a studi e ricerche.
In conseguenza della modifica in esame, “il regime fiscale applicabile resta quello ordinario, fondato sulla natura dei contributi relativi a studi e ricerche (con assoggettamento a tassazione, di norma, in base all’imputazione contabile fondata sul principio di competenza)”.
In particolare:
· i contributi destinati a coprire spese di ricerca rilevate quali costi d’esercizio (qualificati, sotto il profilo contabile, come contributi in conto esercizio) concorrono alla formazione del reddito come ricavi (e, quindi, secondo il principio di competenza);
· i contributi destinati a coprire spese di sviluppo capitalizzate (qualificati, sotto il profilo contabile, quali contributi commisurati al costo di immobilizzazioni) concorrono alla formazione del reddito in base all’ammortamento dell’immobilizzazione cui si riferiscono (c.d. “contributi in conto impianti”), recependo i criteri civilistici che ne regolano l’imputazione a Conto economico.
Decorrenza
Le modifiche si applicano ai contributi conseguiti a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2025 (2026 per i soggetti “solari”).
4 RIPORTO DELLE PERDITE DI IMPRESA
Secondo l’art. 84 del TUIR, il diritto al riporto delle perdite d’impresa è precluso per le società se, congiuntamente:
· le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi (anche a titolo temporaneo);
· viene modificata l’attività principale di fatto esercitata nei periodi d’imposta in cui le perdite sono realizzate.
L’art. 7 del DLgs. 148/2026 introduce una norma di interpretazione autentica secondo la quale l’art. 84 co. 3 del TUIR si interpreta nel senso che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite “si considera avvenuto anche nel caso in cui oggetto dello stesso siano le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1), e secondo comma, del codice civile, del soggetto che riporta le perdite”.
Pertanto, con questa disposizione, la limitazione al riporto delle perdite potrebbe scattare anche in caso di trasferimento “indiretto” del controllo della società.
5 PROROGA DEI TERMINI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA
L’art. 12 del DLgs. 148/2026 estende i termini per l’annotazione delle fatture di acquisto (e di importazione) e i termini per l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA.
5.1 ESTENSIONE DEL TERMINE PER LA DETRAZIONE E PER LA REGISTRAZIONE DELLE FATTURE
La norma interviene:
· sull’art. 19 del DPR 633/72, consentendo di detrarre l’imposta al più tardi con la dichiarazione relativa “al secondo anno successivo” a quello in cui il diritto è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita dello stesso;
· sull’art. 25 del DPR 633/72, prevedendo che la registrazione delle fatture e delle bollette doganali debba essere effettuata anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa “al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura”.
Sostanzialmente, con la modifica descritta, è stato ripristinato il termine di 2 anni per l’esercizio del diritto alla detrazione.
5.2 RETROATTIVITA’ DELLA DETRAZIONE PER LE FATTURE “A CAVALLO D’ANNO”
Grazie all’eliminazione, sempre nell’art. 25 del DPR 633/72, delle parole “e con riferimento al medesimo anno” dovrebbe, inoltre, essere consentita la retroattività della detrazione dell’IVA per le c.d. fatture “a cavallo d’anno”, quanto meno nell’ambito della dichiarazione annuale riferita all’anno di esigibilità dell’imposta.
6 ACCERTAMENTI SULLE COMPONENTI DI REDDITO PLURIENNALI
L’avviso di accertamento va a pena di decadenza notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, settimo anno se si è in presenza di omissione dichiarativa.
Se si tratta di fattispecie a effetto pluriennale, occorre comprendere se l’Agenzia delle Entrate debba accertare il primo anno fiscalmente rilevante o meno.
Si pensi alle componenti reddituali che hanno riflesso su più anni come la rateizzazione delle plusvalenze, la deduzione delle quote di ammortamento e la deduzione delle spese di manutenzione.
In base all’opinione maggioritaria sostenuta dalla giurisprudenza, l’Agenzia delle Entrate può contestare, ad esempio, la correttezza dell’aliquota di ammortamento e, più in generale, la deducibilità delle quote per mancanza di inerenza o per carenza di documentazione senza dover necessariamente accertare il primo anno in cui il bene è entrato in funzione ed è stata dedotta la prima quota di ammortamento.
L’art. 22 del DLgs. 148/2026 prevede invece che, sia pure per il solo caso dei componenti negativi di reddito con effetto pluriennale, occorre accertare il primo anno fiscalmente rilevante, anche se prescritto.
La necessità di accertare il primo anno fiscalmente rilevante sussiste però esclusivamente per i componenti negativi di reddito con efficacia pluriennale, si pensi agli ammortamenti e alle spese di manutenzione.
Non opera né per i componenti positivi di reddito (ad esempio i ricavi) né per le altre casistiche ad effetto pluriennale come il riporto delle perdite di impresa e le detrazioni di imposta (si pensi alle detrazioni derivanti dal sostenimento di spese edilizie) che vengono fruite su più anni per scelta del legislatore.
6.1 DECORRENZA
Le nuove disposizioni trovano applicazione per i beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2027, dunque non ci possono essere effetti sui procedimenti in corso.
7 SOCIETA’ DI CAPITALI A RISTRETTA BASE SOCIALE
In base alla c.d. “presunzione di distribuzione” degli utili extracontabili, ormai pacificamente accolta in giurisprudenza, se all’esito di un controllo nei confronti della società di capitali a ristretta base proprietaria vengono accertati utili non contabilizzati, l’Amministrazione finanziaria è legittimata ad accertare il maggior reddito derivante dai dividendi che si presumono distribuiti “pro quota” ai soci nel corso dello stesso esercizio annuale.
In sintesi, in base alla prassi indicata alla società viene richiesta la maggiore IRES derivante dall’accertamento degli utili non dichiarati; in aggiunta viene pretesa sempre nei confronti della società la ritenuta a titolo di imposta che, in ragione della (presunta) distribuzione di tali utili, la società avrebbe dovuto operare se si tratta di soci persone fisiche non imprenditori. La ritenuta viene anche richiesta ai soci in qualità di obbligati solidali.
Il socio (così come la società raggiunta dall’accertamento sulla ritenuta) può comunque fornire la prova contraria, dimostrando di non aver percepito alcun utile, ad esempio, essendo sempre stato estraneo alla gestione sociale.
L’art. 23 del DLgs. 148/2026 disciplina per la prima volta la richiamata presunzione di distribuzione degli utili extracontabili in caso di società di capitali a ristretta base proprietaria.
7.1 AMBITO APPLICATIVO
Il legislatore prevede che se vengono accertati utili extracontabili, questi, se si tratta di società di capitali a ristretta base sociale, possono essere imputati pro quota ai soci, però a due condizioni:
· si deve trattare di ricavi non contabilizzati e non dichiarati;
· se il recupero riguarda i costi, la presunzione opera solo se si tratta di costi inesistenti e non, ad esempio, per i costi non documentati o non inerenti.
Inoltre, rimangono ferme le limitazioni che il legislatore ha posto per la tassazione dei dividendi. Alla società viene quindi chiesta la ritenuta non eseguita se si tratta di soci persone fisiche non imprenditori, con l’aliquota prevista per il caso di specie; non è di conseguenza possibile imputare gli utili ai soci assoggettandoli alle aliquote IRPEF ordinarie.
7.2 DECORRENZA
In assenza di una espressa indicazione, le modifiche in tema di presunzione di distribuzione degli utili non dichiarati dovrebbero operare nei procedimenti in corso, sebbene il condizionale sia d’obbligo.
Quanto esposto vale, in special modo, per le limitazioni poste dal legislatore per l’operatività della presunzione (impossibilità che trovi applicazione per i costi esistenti ma per le più varie ragioni non deducibili e limitazioni alla tassazione dei dividendi).
8 ACCERTAMENTI SULL’ANTIECONOMICITA’
L’art. 24 del DLgs. 148/2026 disciplina i limiti entro i quali l’Agenzia delle Entrate può eseguire accertamenti in tema di imposte sui redditi e IRAP basati sull’antieconomicità delle operazioni.
Il legislatore specifica che la differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può essere sintomatica di un reddito occultato solo in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti.
In ogni caso, l’antieconomicità dell’operazione è sintomatica di un potenziale reddito occultato quando è manifesta e rilevante.
A livello generale, viene quindi recepita la tesi maggioritaria che, ormai da anni, era sostenuta in giurisprudenza.
9 DISALLINEAMENTI TRA POS E CORRISPETTIVI – REGIME SANZIONATORIO
L’art. 33 del DLgs. 148/2026 introduce una soglia di non punibilità in caso di violazioni degli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi telematici che non hanno avuto effetto sulla liquidazione dell’IVA.
Per la violazione degli obblighi di memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi telematici se non c’è stato effetto sulla liquidazione dell’imposta è prevista una sanzione pari a 100,00 euro per errata trasmissione, comunque entro il limite massimo di 1.000,00 euro per ciascun trimestre. Non si applica il cumulo giuridico, quindi le sanzioni vanno sommate materialmente, fermo il limite indicato di 1.000,00 euro per trimestre.
Questa sanzione opera anche in caso di violazione dell’obbligo di collegamento tra POS e strumenti di certificazione e in caso di errata indicazione delle modalità di pagamento sul documento commerciale.
Il legislatore prevede che la sanzione non trovi applicazione se tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5%.
9.1 SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMMERCIALE
La medesima soglia di tolleranza viene prevista in caso di sanzione accessoria, la quale prevede che, ove siano contestate più di 4 violazioni compiute in giorni diversi nel corso di un quinquennio, viene disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero la sospensione dell’attività per un periodo da 3 giorni a un mese.
9.2 DECORRENZA
Pur in assenza di una disciplina transitoria, in ragione del c.d. “favor rei” la causa di non punibilità dovrebbe avere effetto retroattivo.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di vostro interesse.
Cordiali saluti
.Dott. Marco Folicaldi